Contratto Lavoro

Cerchiamo di fare chiarezza sui dubbi per le ferie non godute e rispondiamo ad alcune domande. Vengono pagate? Quando scadono? Come comportarsi e cosa ci si deve aspettare in caso di licenziamento o  dimissioni. Ma soprattutto cosa è cambiato con la Spending Review e lo stop alla monetizzazione delle ferie?

Per prima cosa è bene sottolineare il fatto che le ferie non godute non possono essere pagate, a differenza invece dei permessi non goduti. Le ferie maturate e scadute (quindi non utilizzate), non possono essere monetizzate. Questo è quello che affermano i decreti legislativi n.66 del 2003 e n.213 del 2004.

Novità! L’unico modo per vedersi pagate le ferie non godute è in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni, licenziamento o termine del contratto a tempo determinato. Tuttavia, mentre non cambia nulla nel settore privato, in quello pubblico questa regola rimane valida solo per quest’anno nei contratti cessati prima del 7 luglio 2012. Infatti l’articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 (convertito in legge 135/2012 o Spending Review) prevede il divieto di monetizzazione per le ferie anche in caso di contratti scaduti o terminati. Questa norma naturalmente ha sollevato molte perplessità e proteste in particolare tra i docenti a tempo della scuola.

Quando scadono le ferie? Secondo il decreto legislativo n.66 le ferie sono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore a cui spettano almeno quattro settimane di ferie retribuite. Due devono essere fatte entro l’anno di maturazione, e per le restanti? Le ferie non godute devono essere utilizzate nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Quindi scadono entro il 30 giugno dei due anni successivi alla maturazione.

Nel Collegato Lavoro ci sono nuove sanzioni per il mancato riconoscimento delle ferie che, come detto sopra, sono un diritto irrinunciabile. Nel caso in cui vi rimangano molte ferie da utilizzare e siete a ridosso della scadenza, di solito sarete forzati dal vostro datore di lavoro a prendere le ferie fino a esaurire quelle in scadenza. Se non ricevete comunicazione, vi consiglio di recarvi all’ufficio del personale e chiedere spiegazioni.

Leggi tutte le informazioni su ferie nel commercio, colf e badanti, metalmeccanici, scuola e i diritti dei lavoratori sulle ferie.

[Aggiornamento del 20/06/2018] Ecco quali ferie è necessario consumare entro il 30 giugno di ogni anno.


[Aggiornamento del 25/08/2014] Oltre che in caso di ferie residue al momento del termine del rapporto di lavoro (come già detto sopra), si possono monetizzare le ferie anche quando queste siano eccedenti il periodo minimo di quattro settimane (sentenza Corte di Cassazione n.16735/2014). Naturalmente, in quest’ultimo caso, la condizione è avere ferie in scadenza, cioè non utilizzate nei 18 mesi successivi alla maturazione.

[Aggiornamento del 14/12/2015] E’ bene sapere che al termine di ogni anno per legge è necessario consumare almeno due settimane di ferie maturate in corso d’anno.

Non molti sanno che le regole per i permessi (o ROL) non goduti sono molto differenti rispetto a quelli applicati alle ferie.

Mentre per le ferie non godute non ci può essere monetizzazione, i permessi non goduti devono essere pagati, secondo la retribuzione del livello, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza.

Quando scadono i permessi? I permessi non utilizzati entro l’anno in cui sono stati maturati decadono. Tuttavia possono essere utilizzati fino alla scadenza del 30 giugno (dell’anno successivo). Entro tale data, se non utilizzati, devono essere pagati.

Spesso accade che, proprio a ridosso della scadenza, i datori di lavoro forzino i lavoratori a prendere i permessi residui per evitare il pagamento.

Leggi le novità dei permessi per il contratto commercio 2011,  le informazioni su ferie e permessi dei CCNL, sui permessi ex-festività, sui permessi per visita medica e sulla banca ore.

Nel Collegato Lavoro 2010 cambiano le sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano le normative su orario di lavoro, ferie e riposi.

Le nuove sanzioni del Collegato Lavoro introducono un sistema progressivo: cioè l’aumento della somma da pagare se le violazioni riguardano più lavoratori e se sono ripetute nel tempo.

Superamento della durata media dell’orario di lavoro – Non deve superare le 48 ore in 7 giorni. In caso di inosservanza sanzione da 100 a 750 euro; da 400 a 1.500 euro se la violazione è rilevata su più di 5 dipendenti o almeno in 3 periodi (4, 6 o 12 mesi). Leggi tutte le regole per orario di lavoro e riposi.

Mancata concessione del riposo H24 – Il riposo deve essere di almeno 24 ore ogni 7 giorni. Il riposo settimanale (di solito la domenica) cumula con le ore di riposo giornaliero. Multa da 1.000 a 5.000 euro se l’inosservanza si riferisce a più di 10 dipendenti o è stata rilevata in 5 periodi.

Mancato riconoscimento delle ferie – Al datore di lavoro che non riconosce le ferie e il riposo la sanzione è da 100 a 600 euro; da 400 a 1.500 euro se si riferisce a più di 5 lavoratori o si è protratta per almeno 2 anni; da 800 a 4.500 se si riferisce a più di 10 lavoratori o si è protratta per almeno 4 anni.

Mancata concessione del riposo giornaliero – Sanzione da 50 a 150 euro; da 300 a 1.000 euro se si riferisce a più di 5 lavoratori o si riferisce ad almeno 3 periodi di 24 ore; da 900 a 1.500 euro se si riferisce a più di 10 lavoratori o si riferisce ad almeno 5 periodi di 24 ore.

Leggi tutte le novità del Collegato Lavoro 2010, i diritti dei lavoratori sulle ferie, le informazioni sul riposo settimanale e sulle ferie non godute.

[Aggiornamento del 20/06/2018] Ecco quali ferie è necessario consumare entro il 30 giugno di ogni anno.

Il diritto allo studio, e i permessi retribuiti ad esso legati, possono essere usufruiti da tutti i lavoratori con regolare contratto CCNL (indeterminato o determinato) a carico del monte ore triennale. Di seguito tutte le informazioni utili, oltre alle novità dei permessi 2011.

I permessi retribuiti per il diritto allo studio potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

Il monte ore sarà messo a disposizione anche in relazione alla frequenza di corsi di formazione professionale. L’ammontare del monte ore verrà determinato all’inizio di ogni triennio, moltiplicando 7 ore per 3 per il numero dei dipendenti occupati nell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente. A tal fine il numero dei dipendenti occupati si determina secondo il criterio del “full time equivalente”.

I lavoratori interessati ai permessi per studio devono produrre, con congruo anticipo, il certificato d’iscrizione al corso, attestante anche la sua durata e, a consuntivo, i relativi certificati di frequenza con l’indicazione delle ore complessive e della concomitanza del corso con gli orari di lavoro.

I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla singola unità produttiva per frequentare i corsi di studio o di formazione professionale non dovranno in ogni caso superare la percentuale massima complessiva giornaliera del 2% del totale del personale dell’azienda o dell’unità produttiva, fermo restando che dovranno comunque essere garantiti lo svolgimento dell’attività produttiva e la continuità del servizio.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio per istruzione primaria, secondaria, universitaria, nonché parificati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Su loro richiesta gli stessi saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

Nel contratto telecomunicazioni e nel rinnovo 2013-2014 i lavoratori maturano ogni anno un periodo di ferie, con pagamento della retribuzione, pari a 4 settimane corrispondenti a 24 giorni lavorativi.

Ogni settimana di ferie dovrà essere equiparata a 6 giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio di oltre 10 anni hanno diritto a 1 giorno in più rispetto al periodo sopra indicato.

In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa.

I giorni festivi che capitano nel periodo di godimento delle ferie non sono considerati come ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo e devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza.

In ogni caso il periodo delle ferie deve essere godute per una durata non inferiore a 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza.

Da non dimenticare il diritto allo studio, le sanzioni per chi non rispetta le ferie dei dipendenti, come comportarsi in caso di ferie non godute e i diritti dei lavoratori sulle ferie.

Le ferie del personale assunto con contratto della scuola, sono differenziate in base al tipo di contratto. Si si è assunti con contratto a tempo indeterminato, si ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 giorni. I neo-assunti, di contro, hanno diritto invece a soli 30 giorni di ferie l’anno.

Durante il periodo di ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Nell’anno dell’assunzione o della cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Le ferie costituiscono per il lavoratore con contratto della scuola un diritto irrinunciabile per il lavoratore e non sono monetizzabili. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

Le ferie devono essere godute dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, è consentito al personale docente di andare in ferie per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. La possibilità di usufruire di questi 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale in ferie con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale pagamento di compensi per ore eccedenti.

In caso di particolari esigenze di servizio, di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.

L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se queste si siano protratte per l’intero anno scolastico. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state godute, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

Da non dimenticare il diritto allo studio e le informazioni su come comportarsi in caso di ferie non godute e in caso di maternità nel contratto scuola.

[Aggiornamento del 15/02/2018] Sul blog è stato pubblicato il rinnovo 2016-2018 del Contratto della Scuola.

Le ferie retribuite nel contratto metalmeccanici sono, per ogni anno di lavoro, 4 settimane.

Questo vale in linea generale. Infatti, i lavoratori nella metalmeccanica che maturano un’anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno di ferie in più. Invece, ai lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti spetta una settimana in più di ferie retribuite. Diverse sono invece le regole in caso di permessi retribuiti.

Ogni settimana di ferie dovrà essere equiparata a 5 o a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale del lavoratore sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Le festività del contratto metalmeccanici che capitano nel periodo prestabilito di ferie del lavoratore non sono calcolabili come ferie, ciò implica che verrà aumentato il numero dei giorni di ferie da godere.

Le ferie avranno normalmente carattere collettivo, ovvero saranno considerate per stabilimento, per reparto e per scaglione. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà superare le 3 settimane, salvo diverse comunicazioni aziendali. Il periodo di spettanza delle ferie collettive sarà stabilito dalla Direzione, mediante esame congiunto in sede aziendale del desiderio dei lavoratori e delle esigenze di lavoro dell’azienda.

Al lavoratore che non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di dimissioni e licenziamento al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il contratto della metalmeccanica non prevede la rinuncia da parte del lavoratore al godimento annuale delle ferie. Nei casi in cui, a causa di imprescindibili esigenze di lavoro dell’azienda, il lavoratore non possa andare in ferie non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione del periodo di ferie inizierà non appena conclusa l’esigenza lavorativa da parte dell’azienda.

L’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto, legata ai livelli retributivi.

In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.

Non dimenticate di leggere le informazioni sul diritto allo studio, le sanzioni per chi non rispetta le ferie dei dipendenti, come comportarsi in caso di ferie non godute e i diritti dei lavoratori sulle ferie.

[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.

Le ferie per chi ha il part time nel contratto del commercio sono di 26 giorni, su base annuale.

La settimana lavorativa infatti, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, per il contratto del commercio è comunque considerata di sei giorni distribuiti dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Nel caso di part time orizzontale si avrà diritto alle stesse giornate del tempo pieno. In caso di part time verticale il periodo di ferie è legato al numero annuo di giornate lavorate.

La retribuzione da percepire va rapportata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.

Nell’unico caso di prestazione lavorativa definita come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, il periodo di ferie sarà calcolato in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione con pagamento della retribuzione intera.

Leggi tutte le informazioni sulle ferie nel contratto del commercio e come comportarsi in caso di ferie non godute.

Per tutte le informazioni su apprendistato, la maternità, i livelli, permessi retribuiti e contratto dirigenti, vai sul blog Contratto del Commercio, con tutte le informazioni su questo contratto.

I lavoratori con Contratto Colf e Badanti, hanno diritto a 26 giorni di ferie annuali, durante le quali si ha diritto alla piena retribuzione.

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso, maternità, malattia o infortunio e vanno distinte dai permessi che hanno regole differenti rispetto agli altri CCNL.

Per le colf e badanti che hanno anche vitto e alloggio compreso nel contratto, spetta per il periodo delle ferie, il compenso sostitutivo convenzionale.

In caso di dimissioni o licenziamento, spettano al lavoratore le ferie residue non godute.

Leggi anche la retribuzione (busta paga) di colf e badanti, la lettera di assunzione, la malattia, le sanzioni per chi non rispetta le ferie dei dipendenti, come comportarsi in caso di ferie non godute e i diritti dei lavoratori sulle ferie.

Il contratto dell’edilizia stabilisce la durata annua delle ferie in quattro settimane di calendario, pari a 160 ore di orario normale.

Da queste quattro settimane di ferie del contratto edili, vanno escluse i giorni festivi. Per gli operai che non hanno maturato l’anno di anzianità, spetta il godimento delle ferie frazionate di un dodicesimo, per i mesi lavorati.

Per esempio, ad un operaio edile che ha lavorato 6 mesi, spettano due settimane di ferie. Il periodo delle ferie è stabilito in base alle esigenze di lavoro.

In caso di malattia durante le ferie, queste vengono sospese solo se c’è ricovero o se la malattia si protrae per più di 10 giorni.

Leggi anche il rinnovo del Contratto Edili 2022-2024 e come comportarsi in caso di ferie non godute.