
Un provvedimento del Garante della Privacy ristabilisce un po’ di equilibrio sul tema del controllo a distanza dei lavoratori: Skype, come anche ogni “comunicazioni di tipo elettronico e/o telematico”, non può essere spiato.
Le novità introdotte dal Jobs Act sui controlli a distanza avevano allarmato i lavoratori che ora possono essere controllati attraverso pc, tablet o cellulari anche senza l’accordo con i sindacati (nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori).
Il Garante però con il provvedimento del 4 giugno 2015 (n. 4211000) afferma che le conversazioni su Skype e più in generale le comunicazioni di tipo elettronico (email) non possono essere controllate dal datore di lavoro in quanto godono di “garanzie di segretezza”.
Se non si ha tempo di leggere l’intero provvedimento basta leggersi il riassunto presente nella newsletter del 28 settembre 2015. Il Garante ha accolto il ricorso per un licenziamento presentato da un lavoratore a cui avevano spiato, attraverso l’utilizzo di un particolare software (SkypeLogView), tutte le conversazioni Skype fatte dalla propria postazione lavorativa e dal pc di casa.
In linea generale quanto fatto dal datore di lavoro viola la privacy del lavoratore e le norme contenute nelle “Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet“. Quindi riassumendo il datore di lavoro non può controllare la posta elettronica (compresi gli allegati) e le conversazioni su Skype. Per chi volesse approfondire la tematica può cliccare al link sopra delle linee guida e leggere l’intero documento.
[Aggiornamento del 19/06/2017] Visti i numerosi cambiamenti degli ultimi anni, sul blog abbiamo pubblicato un quadro chiaro delle sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, con e senza Jobs Act e dopo la riforma della pubblica amministrazione.
[Aggiornamento del 19/11/2015] Sul tema la Corte di Cassazione ha ribadito che è illegittimo il licenziamento per uso personale del pc aziendale.