Contratto Lavoro

Un provvedimento del Garante della Privacy ristabilisce un po’ di equilibrio sul tema del controllo a distanza dei lavoratori: Skype, come anche ogni “comunicazioni di tipo elettronico e/o telematico”, non può essere spiato.

Le novità introdotte dal Jobs Act sui controlli a distanza avevano allarmato i lavoratori che ora possono essere controllati attraverso pc, tablet o cellulari anche senza l’accordo con i sindacati (nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori).

Il Garante però con il provvedimento del 4 giugno 2015 (n. 4211000) afferma che le conversazioni su Skype e più in generale le comunicazioni di tipo elettronico (email) non possono essere controllate dal datore di lavoro in quanto godono di “garanzie di segretezza”.

Se non si ha tempo di leggere l’intero provvedimento basta leggersi il riassunto presente nella newsletter del 28 settembre 2015. Il Garante ha accolto il ricorso per un licenziamento presentato da un lavoratore a cui avevano spiato, attraverso l’utilizzo di un particolare software (SkypeLogView), tutte le conversazioni Skype fatte dalla propria postazione lavorativa e dal pc di casa.

In linea generale quanto fatto dal datore di lavoro viola la privacy del lavoratore e le norme contenute nelle “Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet“. Quindi riassumendo il datore di lavoro non può controllare la posta elettronica (compresi gli allegati) e le conversazioni su Skype. Per chi volesse approfondire la tematica può cliccare al link sopra delle linee guida e leggere l’intero documento.

[Aggiornamento del 19/06/2017] Visti i numerosi cambiamenti degli ultimi anni, sul blog abbiamo pubblicato un quadro chiaro delle sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, con e senza Jobs Act e dopo la riforma della pubblica amministrazione.


[Aggiornamento del 19/11/2015] Sul tema la Corte di Cassazione ha ribadito che è illegittimo il licenziamento per uso personale del pc aziendale.

Si è molto parlato dei controlli a distanza previsti nella modifica dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori previsto con il Jobs Act. A parte i titoli sensazionalistici dei quotidiani, è bene fare chiarezza su dove e come l’azienda può spiare i propri dipendenti.

Con la modifica di questo articolo l’azienda senza accordo sindacale può:

  • controllare computer, smartphone, tablet, ecc. senza un accordo sindacale
  • geolocalizzare il dipendente

Tuttavia anche con il nuovo articolo l’azienda non può:

Riguardo questo ultimo punto sul blog abbiamo già parlato della privacy sul lavoro e dei diritti dei lavoratori.
Dopo le varie segnalazioni arrivate dai sindacati e non solo, la modifica prevista dal Jobs Act è stata anche oggetto di un approfondimento del Garante della Privacy che non vede di buon occhio la possibilità di “profilare” i lavoratori con queste “forme invasive di controllo”. 
Stiamo a vedere se dopo il passaggio alla Camera questo articolo verrà ulteriormente modificato e alleggerito di alcune parti che preoccupano tutti i lavoratori. 
Scarica il testo della bozza del decreto legislativo relativo ai controlli a distanza.

[Aggiornamento del 16/09/2015] E’ stato approvato il 4 settembre 2015 il nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori in cui sono contenuti importanti chiarimenti su come cambierà il controllo a distanza. In dettaglio:

  • non possono essere utilizzati impianti audiovisivi o strumenti che abbiano come scopo esclusivo il controllo dei lavoratori
  • i suddetti impianti e strumenti possono essere installati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. In questi tre casi tali l’azienda può effettuare i controlli previo accordo con le rappresentanze sindacali o con la Direzione territoriale del lavoro
  • la vera novità contenuta nel testo approvato ad inizio settembre è che nel caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per “rendere la prestazione lavorativa” (pc, tablet, cellulare, ecc.) l’accordo per il controllo a distanza non è richiesto
  • in entrambe i casi citati sopra è obbligatorio da parte del datore di lavoro, per poter utilizzare le informazioni raccolte, dare adeguata informazione a tutti i dipendenti sugli strumenti e i controlli a distanza effettuati

Anche sul luogo di lavoro, come in molte altre sfere della vita di ogni cittadino, esistono delle regole sulla privacy che ogni lavoratore dovrebbe conoscere per poter tutelare i propri diritti e la protezione dei dati personali.

Il Garante della Privacy ha pubblicato un documento con tutta una serie di regole sul corretto trattamento delle informazioni che ogni datore di lavoro ha sui propri lavoratori.

  • Comunicazioni: occorre il consenso se si vogliono comunicare informazioni ad associazioni, ex dipendenti o familiari
  • Bacheche aziendali: non si possono affiggere documenti relativi a sanzioni disciplinari, assenze, adesioni a sindacati o associazioni
  • Intranet aziendali: sulle reti interne non si possono pubblicare foto, CV o altri dati personali
  • Certificati di malattia: in caso di malattia il lavoratore deve consegnare soltanto il certificato senza diagnosi o il numero di protocollo Inps
  • Uso di internet e posta elettronica: il datore di lavoro deve informare in modo adeguato il lavoratore sull’utilizzo di questi strumenti con delle regole di condotta (es. una schermata all’avvio di una sessione su internet). Le indicazioni a cui il lavoratore deve “acconsentire” devono essere chiare e specifiche (es. si è autorizzati o meno al download di software o file musicali?). Devono inoltre essere specificate anche le direttive sulla posta elettronica ed un suo eventuali uso più “privato”
  • Controllo a distanza: è vietato predisporre sistemi hardware o software che consentano il controllo a distanza dei lavoratori, compresi i sistemi di videosorveglianza o geolocalizzazione
Scarica il vademecum del Garante della Privacy.

[Aggiornamento del 19/11/2015] Sul tema la Corte di Cassazione ha ribadito che è illegittimo il licenziamento per uso personale del pc aziendale.


[Aggiornamento del 25/06/2015] A seguito delle modifiche del Jobs Act (segui il link sui “controlli a distanza”) e della recente sentenza della Cassazione su Facebook, vanno sicuramente riconsiderate alcune posizioni sulla privacy.