Contratto Lavoro

Infortunio sul lavoro Inail

Le semplificazioni arrivano anche all’Inail che modifica la procedura per denunciare l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale. Dal 22 marzo 2016 l’obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima presta l’assistenza.

Cosa cambia per il lavoratore? Come in passato deve dare immediato avviso in caso si sia infortunato o entro 15 giorni in caso di malattia professionale. In entrambi i casi è obbligatorio comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Come in passato, nel caso di assenza per infermità, il lavoratore deve rispettare le regole e gli orari della visita fiscale.

Cosa cambia per il datore di lavoro? La denuncia dovrà continuare ad essere fatta online sul sito dell’Inail, entro due giorni in caso di infortunio o entro cinque giorni in caso di malattia professionale. Durante la procedura viene richiesto al datore di lavoro di indicare i riferimenti del certificato medico emesso che è possibile recuperare tramite il codice fiscale del dipendente.

In attesa che questa procedura online sia finalizzata, sono stati messi a disposizione due nuovi moduli (Mod. 4bis R.A. – Mod. 101 R.A.) che si trovano sul sito dell’Inail.

Un’ultima semplificazione contenuta nel Dlgs n.251/2015 in merito agli infortuni sul lavoro è che non è più a carico del datore di lavoro segnalare gli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alla pubblica sicurezza, questo deve essere fatto dall’Inail.

E’ stata aggiornata la procedura per la denuncia di infortunio all’Inail con alcune novità per quanto riguarda la tipologia di contratto e il CCNL di riferimento.

La comunicazione di infortunio sul lavoro deve essere data online attraverso il modello 4 bis Prest. in cui sono state introdotte alcune novità e aggiornamenti sulla procedura di comunicazione all’istituto:

  • campi per la comunicazione dei dati di contratti part-time
  • campi per la comunicazione delle retribuzioni (ore settimanali) per i lavoratori domestici e per i contratti part-time
Forse non tutti sanno che il lavoratore è obbligato a dare immediata comunicazione dell’infortunio al datore di lavoro, anche se questo è di lieve entità. Stessa cosa vale per l’infortunio in itinere, per il quale l’Inail prevede, al fine di riconoscerlo, dei specifici requisiti che è bene conoscere.

Nel caso il lavoratore non avvisi subito dell’avvenuto infortunio, si perde il diritto all’indennità di temporanea inabilità al lavoro che è concessa dal quarto giorno successivo alla data dell’evento.

Dai link di seguito si possono scaricare il modello 4 bis Prest. e le istruzioni per la compilazione.

[Aggiornamento del 24/03/2016] Cambiano le regole per la denuncia di un infortunio all’Inail: ora la procedura avverrà online con il certificato medico inviato dal medico che ha emesso il certificato.

Nell’infortunio in itinere viene data copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati durante il tragitto per raggiungere o rientrare dal posto di lavoro.

Sono diversi invece le regole per quanto riguarda la visita fiscale in caso di infortunio sul lavoro.

L’Inail prevede la tutela del lavoratore nel caso in cui l’evento sia occorso:

  • durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l’abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali)
  • durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi
  • durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale

L’Inail precisa che le interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
  • interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (es. guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es. soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
  • le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L’assicurazione vale anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessario l’uso. Cioè nel caso di inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi e distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi. Per mezzo di trasporto privata si deve intendere non solo l’automobile ma anche la bicicletta.

[Aggiornamento del 10/11/2014] Secondo la sentenza della Cassazione (n. 22154 del 20 ottobre 2014) non può essere considerato infortunio in itinere l’incidente occorso con il proprio mezzo privato quando non necessario.
Ma cosa vuol dire precisamente “non necessario”? Il proprio mezzo privato diventa superfluo laddove siano presenti mezzi pubblici, facilmente raggiungibili, che permettano di recarsi al lavoro senza eccessive differenze tra il tempo necessario per raggiungere il lavoro con un mezzo privato e un mezzo pubblico.

Sono stati pubblicati i minimali Inail 2014 relative alla retribuzione e ai premi assicurativi dell’ente (dalla circolare n.21 del 27 marzo 2014).

Per il 2014 il minimale di retribuzione giornaliera è il seguente (basato su 26 giorni lavorativi mensili per i lavoratori dipendenti):

  • limite giornaliero: 47,58 euro
  • limite mensile: 1.237,08 euro

In caso di part time, il minimale di retribuzione deve essere calcolato con la formula 47,58 x 6 : 40 = 7,14 euro, cioè la retribuzione oraria minimale.

Per quanto riguarda i premi speciali unitari dell’Inail, questi vanno calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera. Per il 2014 i premi minimi annuali a persona sono divisi in base alle classi di rischio:

  • classe 1 – 80,90 euro
  • classe 2 – 168,70 euro
  • classe 3 – 331,60 euro
  • classe 4 – 518,50 euro
  • classe 5 – 727,20 euro
  • classe 6 – 934,20 euro
  • classe 7 – 1.147,70 euro
  • classe 8 – 1.261,90 euro
  • classe 9 – 1.733,50 euro

Sul blog trovate anche le informazioni su infortunio in itinereinfortunio sul lavoro e le rendite Inail ai superstiti.

Sotto trovate pubblicati i minimali Inail del 2013 relative alla retribuzione e ai premi assicurativi dell’ente (dalla circolare n.14 del 19 marzo 2012).

Novità! Sul blog si trovano i minimi Inail 2014.

Per quanto riguarda il 2013, il minimale di retribuzione giornaliera è il seguente (basato su 26 giorni lavorativi mensili per i lavoratori dipendenti):

  • limite giornaliero: 47,07 euro
  • limite mensile: 1.223,82 euro

In caso di part time, il minimale di retribuzione deve essere calcolato con la formula 47,07 x 6 : 40 = 7,06 euro, cioè la retribuzione oraria minimale.

Per quanto riguarda i premi speciali unitari dell’Inail, questi vanno calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera. Per il 2013 i premi minimi annuali a persona sono divisi in base alle classi di rischio:

  • classe 1 – 80,00 euro
  • classe 2 – 166,90 euro
  • classe 3 – 328,00 euro
  • classe 4 – 513,00 euro
  • classe 5 – 719,40 euro
  • classe 6 – 924,10 euro
  • classe 7 – 1.135,40 euro
  • classe 8 – 1.248,40 euro
  • classe 9 – 1.714,90 euro

Sul blog trovate l’autoliquidazione Inail 2013, le informazioni su infortunio in itinereinfortunio sul lavoro e le rendite Inail ai superstiti.

Anche per il 2013 per l’autoliquidazione Inail il datore di lavoro deve:

  • denunciare le retribuzioni effettivamente erogate nell’anno 2012 (solo attraverso le modalità telematiche)
  • determinare il premio dovuto per l’anno 2012 detraendo quanto anticipato l’anno precedente (rata 2012 – versata il 16 febbraio 2012)
  • determinare il premio dovuto a titolo di rata per il 2013 moltiplicando le retribuzioni presunte per il tasso di interesse relativo all’anno in corso, cioè 3,11%

Per quanto riguarda le scadenze, è bene fare un riepilogo per il 2013:

  • 18 febbraio: versamento premio dovuto in unica soluzione o prima rata ex L. n.449/97 e L. n.144/99 (o prima rata ex L 389/89 – rateazione mensile) 
  • 18 febbraio: istanza di riduzione dei salari presunti (solo telematicamente)
  • 16 marzo: trasmissione telematica dei dati retributivi 
  • 16 maggio: versamento premio 2^ rata ex L 449/97 
  • 20 agosto: versamento premio 3^ rata ex L 449/97 
  • 18 novembre: versamento premio 4^ rata ex L 449/97
Sul blog trovare anche la Guida Inail all’autoliquidazione 2013 con le tabelle dei premi e contributi associativi.  Inoltre è possibile consultare le informazioni sull’infortunio sul lavoro.

In caso di decesso del lavoratore la cui causa sia riconducibile, secondo un medico legale, ad infortunio su lavoro o malattia professionale, ai superstiti spetta una rendita mensile dal giorno successivo alla morte rapportata al 100% della retribuzione annua percepita dal deceduto.

Per l’articolo 85 del Testo Unico, hanno diritto alla rendita:

  • il coniuge nella misura del 50%
  • ciascun figlio nella misura del 20% fino a 18 anni e del 40% se i figli sono orfani di entrambi i genitori

Il 40% spetta anche all’orfano dell’unico genitore naturale che lo ha riconosciuto come anche al figlio superstite di genitore divorziato.

Per i figli i requisiti alla base della prestazione sono:

  • figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito
  • figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito
  • figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili

In mancanza di coniuge e figli hanno diritto alla rendita, del defunto:

  • gli ascendenti, se viventi a carico, nella misura del 20%
  •  i collaterali, se conviventi e a carico del deceduto, nella misura del 20%

I diritti di coniuge e figli escludono i diritti di ogni altro superstite e possono coesistere, cosi come possono coesistere i diritti di ascendenti e collaterali. In tutti i casi, la somma complessiva delle rendite non può comunque superare la retribuzione annua che percepiva il lavoratore deceduto.

Sul blog trovate le informazioni sulle rendite Inail 2012, i minimali e l’autoliquidazione.

L’infortunio sul lavoro o la malattia professionale, possono determinare la temporanea inabilità a prestare la propria attività: in questo caso l’Inail deve erogare al lavoratore un’indennità giornaliera.

Questa indennità temporanea spetta al lavoratore dal dal quarto giorno successivo alla data dell’evento e fino alla guarigione, compresi i giorni festivi e senza limiti di tempo. Durante questo periodo è bene conoscere le leggi speciali che regolano la visita fiscale.

L’indennità a carico dell’Inail,  in caso di infortunio, è pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento. Dal  91° giorno di inabilità al lavoro l’indennità si alza al 75% della retribuzione. In caso di ricovero durante il periodo di inabilità l’Inail può ridurre di un terzo l’indennità, ma solo se il lavoratore non ha famigliari a carico.

Rimane a carico del datore di lavoro il pagamento dell’intera retribuzione per il giorno dell’evento e il 60% della stessa per i tre giorni successivi (franchigia), salvo diverse e più favorevoli condizioni previste dalla contrattazione collettiva o individuale.

L’Inail eroga una indennità di temporanea anche se dopo la guarigione il lavoratore “ricade” nello stato di inabilità al lavoro a causa dello stesso evento che era solo apparentemente guarito. In questo caso non viene più considerato il periodo di franchigia e l’indennità è calcolata tenuto conto della retribuzione più favorevole percepita dal lavoratore tra quella dei 15 giorni precedenti la ricaduta.

[Aggiornamento del 24/03/2016] Cambiano le regole per la denuncia di un infortunio all’Inail: ora la procedura avverrà online con il certificato medico inviato dal medico che ha emesso il certificato.

Sono considerati infortuni sul lavoro non solo quelli che portano ad una astensione dal lavoro per un periodo superiore ai tre giorni ma anche quelli avvenuti in itinere. L’ente di riferimento per quanto riguarda gli infortuni è l’Inail che ha a carico anche l’indennità di temporanea.

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) è disciplinato dal DPR n.1124/65, cioè il “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le malattie professionali” in cui viene assicurato non solo l’infortunio ma anche la malattia professionale, cioè tutte quelle patologie (fisiche e/o mentali) emerse in un soggetto a seguito di un’esposizione nel tempo a un agente presente. Sul blog trovate anche come funzionano le rendite Inail ai superstiti.

L’Inail copre gli infortuni sul lavoro non solo ai lavoratori del settore artigianato, industria e terziario ma anche quelli, di età compresa tra 18 e 35 anni, che svolgono un lavoro destinato alla cura della famiglia e della casa (infortuni domestici).

Per il lavoratore è bene sapere che la visita fiscale in caso di infortunio sul lavoro è regolata da leggi speciali e nel caso di superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Per quanto riguarda il primo soccorso e la gestione delle emergenze, invece il Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/08), fornisce alcuni chiarimenti:

  • il datore di lavoro deve designare i lavoratori addetti al primo soccorso e alle emergenze sul luogo di lavoro; informare tutti i lavoratori, potenzialmente esposti a situazioni d’emergenza, sulle azioni da intraprendere urgentemente in situazioni di pericolo immediato; organizzare i necessari rapporti con gli enti esterni competenti in materia di primo soccorso, salvataggio ed emergenza; verificare il rispetto sulle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso
  • il lavoratore deve nel caso di pericolo grave e imminente è tenuto ad allontanarsi immediatamente dal posto di lavoro; prendere le misure più opportune per evitare e/o ridurre le conseguenze del pericolo in atto; non può astenersi, se non per giustificato motivo, alla designazione di addetto alle gestione delle emergenze e primo soccorso
[Aggiornamento del 24/03/2016] Cambiano le regole per la denuncia di un infortunio all’Inail: ora la procedura avverrà online con il certificato medico inviato dal medico che ha emesso il certificato.

Abbiamo già analizzato la tematica relativa all’infortunio in itinere. In questo post cerchiamo di capire i diversi casi di infortunio sul lavoro occorsi a lavoratori che si spostano in bicicletta.

Visto il crescente uso di questo mezzo per spostarsi in città, è bene comprendere quanto si è tutelati o meno in caso di infortunio in itinere in bicicletta.

E’ indennizzato chi si reca a lavorare in bicicletta pur potendo utilizzare il servizio pubblico di trasporto? La risposta è NO, in questo caso l’uso della bicicletta è considerato perfettamente equivalente a quello dell’autovettura. La risposta è SI solo nel caso il lavoratore utilizzi la pista ciclabile.

E’ indennizzato chi, non potendo usare i mezzi pubblici, si serve della bicicletta? La risposta è SI nel caso in cui l’infortunio accade in un percorso in cui l’utilizzo del mezzo privato è necessario o ci si trova su una pista ciclabile. La riposta è NO su l’uso del mezzo privato non è necessitato, cioè se in quella parte di percorso si potevano prendere mezzi pubblici.

E’ sempre indennizzato chi utilizza il servizio di bike sharing? La risposta è NO, a prescindere dal servizio offerto e dalla proprietà o meno del mezzo, valgono le regole descritte sopra.

Per il lavoratore è importante anche sapere come comportarsi con la visita fiscale.