Contratto Lavoro

DIS-COLL

Dopo il decreto Milleproroghe, ora è il Jobs Act del Lavoro Autonomo a prolungare la durata della DIS-COLL oltre il 30 giugno 2017.

Torniamo indietro di qualche mese: a febbraio l’Inps aveva comunicato l’abolizione della disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Naturalmente questa notizia aveva destato scalpore tra i tanti lavoratori a progetto in Italia e alla fine il governo decise di inserire una proroga dal 1 gennaio al 30 giugno di quest’anno per questo ammortizzatore sociale.

Ora grazie al Jobs Act del Lavoro Autonomo (circolare n. 115 del 19 luglio 2017) sono stati trovate le risorse per stabilizzare e estendere questa indennità di disoccupazione dal 1 luglio fino alla fine del 2017. Come già abbiamo anticipato nelle novità del Jobs Act, ora questa prestazione viene estesa anche ad assegnesti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Quindi buone notizie non solo per lavoratori co.co.co, anche a progetto (iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps), ma anche per tutti gli studiosi italiani delle università e istituti di ricerca.

I requisiti, le modalità di presentazione della domande e la durata dell’indennità restano quelle già indicate nel post della DIS-COLL. Per quanto riguarda invece gli importi, sono stati pubblicati sul blog quelli massimi relativi al 2017.

Gli ultimi anni hanno portato forti cambiamenti ammortizzatori sociali e in particolare per l’indennità di disoccupazione che da ordinaria e ridotta è passata ad ASpI e mini-ASpI e ora, dal 1 maggio 2015, a NASpI.

Per capire com’è cambiata, sotto trovate una cronistoria della disoccupazione con alcune informazioni che vi faranno capire la sua evoluzione nel tempo:

  • NASpI – attiva dal 1 maggio 2015 (sostituisce ASpI e mini-ASpI)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni
    • Quanto dura – la metà delle settimane di contribuzione con cui è stata effettuata la richiesta sulla base degli ultimi 4 anni
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile per importi pari o inferiori a 1.195 euro. Per importi superiori si dovrà aggiungere il 25% del differenziale tra retribuzione mensile e l’importo sopra riportato
  • ASpI – non più attiva (valida dal 1 gennaio 2013 fino al 30 aprile 2015)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – almeno 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto dura – da 10 a 16 mesi, in base all’età
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile 
  • Mini-ASpI – non più attiva (valida dal 1 gennaio 2013 fino al 30 aprile 2015)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – 13 settimane di contributi nei 12 mesi precedenti 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto dura – la metà delle settimane di contribuzione con cui è stata effettuata la richiesta
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile 
  • Indennità di disoccupazione ordinaria – non più attiva (valida fino al 31 dicembre 2012)
    • A chi spettava – Lavoratori dipendenti
    • Quando spettava – 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto durava – 8 mesi per disoccupati sotto i 50 anni e 12 mesi per disoccupati sopra i 50 anni
    • Importo – 60% della retribuzione media lorda degli ultimi tre mesi lavorati per 6 mesi (50% per i due mesi seguenti e 40% per gli altri)
  • Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti – non più attiva (valida fino al 31 dicembre 2012)
    • A chi spettava – Lavoratori dipendenti
    • Quando spettava – 78 giornate di lavoro con 2 anni di anzianità contributiva
    • Quanto durava – 180 giorni
    • Importo – 35% della retribuzione per i primi 120 giorni (40% per successivi)

Gli ultimi anni hanno portato significative modifiche al mondo della “disoccupazione” che ora, a partire dal 1 maggio 2015, si chiamerà NASpI.

Una cronistoria degli ammortizzatori sociali può far capire meglio cosa è cambiato, non solo in termini di nomi, prima disoccupazione ordinarie e ridotta, poi ASpI e mini-ASpI, ora, con il Jobs Act del Governo Renzi, “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) che insieme al contratto a tutele crescenti è una delle novità più importanti delle norme sul mondo del lavoro da poco introdotte.

Come funziona? La nuova disoccupazione, che partirà il 1 maggio di quest’anno, prende il posto delle due precedenti e per la prima volta si avrà un’unica indennità sia per periodi di contribuzione lunghi sia per quelli brevi.

Chi ne ha diritto? La nuova disoccupazione ha gli stessi destinatari della precedente: lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa. Anche le esclusioni restano le stesse e cioè dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale e collaboratori a progetto che hanno un’indennità dedicata a loro, la DIS-COLL.

Quali sono i requisiti? Per ottenere la NASpI è necessario aver perso in modo involontario il lavoro, avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e aver lavorato almeno 18 giornate nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione. L’indennità può essere richiesta anche da chi si dimette per giusta causa.

Quanto dura? A differenza dei suoi predecessori, la durata della NASpI è legata alla contribuzione
degli ultimi 4 anni. L’indennità infatti ha una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo quadriennio, quindi per chi perde il lavoro dopo tanti anni di contribuzione, la durata della
disoccupazione è sensibilmente più lunga.

Nel caso in cui si riesca ad ottenere un nuovo contratto di lavoro non superiore ai 6 mesi, l’indennità viene sospesa d’ufficio fino ad un massimo sempre di 6 mesi. In caso di contratti di durata superiore, se rientrano nei limiti del reddito minimo, l’indennità si mantiene, in caso contrario decade. In tutti i casi, sia contratti di lavoro subordinati che autonomi, è obbligatoria la comunicazione all’Inps pena la perdita dell’indennità. Nel caso in cui si sia terminata la NASpI, si può richiedere l’assegno di disoccupazione per ulteriori 6 mesi.


Come si calcola l’indennità? Nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, l’indennità è pari al 75% di tale retribuzione. Se invece questa è superiore all’importo appena citato, si calcola il 75% su 1.195 euro più il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1.195 euro. Per il 2015 il valore massimo dell’indennità di disoccupazione è di 1.300 euro mensili e a partire dal quinto mese di fruizione all’importo spettante va tolto il 3%.

Come si fa ad ottenerla? E’ necessario presentare una domanda in via telematica all’Inps entro 68 giorni dal termine del contratto di lavoro.

Leggi il testo della legge 183/2014 sulla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e una breve cronistoria di come è cambiata la disoccupazione nel tempo.

 

[Aggiornamento del 17/11/2021] Dal 1 gennaio 2022 cambiano i requisiti e gli importi della Naspi e della Dis-coll.


[Aggiornamento del 11/04/2018] Ha ufficialmente preso il via l’assegno di ricollocazione dal 3 aprile 2018: fino a 5.000 euro per i disoccupati.


[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la NASpI si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.


[Aggiornamento del 20/03/2017] Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi 2017 dei vari ammortizzatori sociali.


[Aggiornamento del 20/06/2016] Un provvedimento correttivo del Jobs Act ha chiarito i casi in cui si può percepire la NASpI anche lavorando.


[Aggiornamento del 21/03/2016] Sono stati pubblicati gli importi massimi per il 2016.


[Aggiornamento del 10/09/2015] Con l’approvazione del decreto sul riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive è stato introdotto il Patto di servizio personalizzato che ogni disoccupato deve sottoscrivere per poter continuare a percepire la NASpI.

L’indennità di disoccupazione ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una delle novità introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro e che andrà a sostituire la disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti.

A partire dal 1 gennaio 2013 i lavoratori che hanno perso il lavoro possono richiedere l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità di disoccupazione mini-ASpI, attiva anche per i periodi relativi al 2012 anche grazie al contributo licenziamento che le aziende devono versare all’Inps.

Novità! Dal 1 maggio 2015 l’ASpI e la mini-ASpI si fondono per dare vita alla NASpI.

Queste due nuove prestazioni a sostegno del reddito andranno a sostituire la disoccupazione ordinaria, la disoccupazione con requisiti ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità.

A chi spetta? L’ASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, e ai soci lavoratori di cooperativa. Non possono richiedere l’indennità di disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. Diversa è invece la situazione per i lavoratori con contratto a progetto.

Tra le novità introdotte nel corso del 2013, c’è la possibilità di richiedere l’ASpI e la mini-ASpI anche per i soci lavoratori delle cooperative. Per questi l’importo sarà pari al 20% della misura delle indennità, in proporzione all’effettiva aliquota di contribuzione.

Quali sono i requisiti? Possono accedere all’ASpI i lavoratori in stato di disoccupazione che non abbiamo cessato il contratto per dimissioni o risoluzione consensuale, tranne che le donne nel periodo tutelato (da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento del primo anno di vita del figlio) e per le dimissioni per giusta causa. Sul blog si trovano le informazioni su ASpI e dimissioni.

Per richiedere l’indennità di disoccupazione i lavoratori devono avere almeno un contributo versato nel biennio precedente alla richiesta e inoltre devono avere almeno 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributi ASpI). Per avere un quadro chiaro della vostra situazione contributiva potete controllare i contributi versati dal sito Inps.

In caso di nuova occupazione, l’indennità viene sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 6 mesi. Se il rapporto di lavoro cessa, l’ASpI riprende ad essere corrisposta  per il periodo residue spettante. Sia la sospensione che la ripresa avvengono d’ufficio, il lavoratore non deve dare comunicazioni. In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato superiore ai 6 mesi, l’indennità decade. Per eventuali dubbi sul blog trovate tutti i casi in cui si perde l’ASpI.

I periodi validi al raggiungimento dei requisiti sono anche quelli figurativi della maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all’estero e l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino ad 8 anni di età nel limite dei 5 giorni lavorativi nell’anno solare.

Qual’è l’importo dell’indennità? Questa è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso questa sia inferiore ad un determinato importo fissato annualmente. Per il 2014 la retribuzione di riferimento è di 1.192,98 euro. Superato tale importo di retribuzione si calcola il 75% più una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo massimo.

A questa indennità di applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi ed un ulteriore 15% oltre i 12 mesi.

Quale è la durata dell’indennità? L’ASpi prevede un graduale aumento della durata in base all’età anagrafica. Esistono tre diverse fasce di età che corrispondono a tre diverse durate dell’ASpI. Sul blog si trovano i dati aggiornati dal 1 gennaio 2015.

Quale è il termine di presentazione della domanda? Per poter avere l’indennità di disoccupazione il lavoratore deve presentare domanda in via telematica, insieme con la dichiarazione di immediata disponibilità, entro due mesi dalla data in cui ha diritto al trattamento e cioè dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (es. il contratto termina il 1 febbraio, si ha diritto all’indennità a partire dal 9 febbraio, il termine delle domanda è il 9 aprile).

In molti si stanno chiedendo come richiedere la mini-ASpI per i periodi di disoccupazione relativi al 2012. L’INPS ha chiarito i requisiti delle nuove modalità, in particolare con riferimento all’anno precedente, ma in molti hanno forti dubbi sul funzionamento soprattutto dopo l’eliminazione dei requisiti ridotti.

La novità dell’indennità di disoccupazione ASpI 2013, come anche i requisiti della mini-ASpI 2013, sono attive dal 1 gennaio ma cerchiamo di chiarire cosa accade per i periodi relativi al 2012:

  • i requisiti per richiedere la mini-ASpI sono almeno 78 giornate di lavoro nel 2012 e almeno un contributo nel biennio precedente. E’ importante sapere che non è richiesto lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda
  • la durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012
  • l’importo dell’indennità è calcolata in base a quanto stabilito dalla mini-ASpI. Sono stati pubblicati anche gli importi massimi.
  • la domanda deve essere presentata dal 1 gennaio al 2 aprile 2013. Le domande possono essere presentate via web, Contact Center (803.164), Patronati