L’indennità di disoccupazione ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una delle novità introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro e che andrà a sostituire la disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti.
A partire dal 1 gennaio 2013 i lavoratori che hanno perso il lavoro possono richiedere l’indennità di disoccupazione ASpI e l’indennità di disoccupazione mini-ASpI, attiva anche per i periodi relativi al 2012 anche grazie al contributo licenziamento che le aziende devono versare all’Inps.
Novità! Dal 1 maggio 2015 l’ASpI e la mini-ASpI si fondono per dare vita alla NASpI.
Queste due nuove prestazioni a sostegno del reddito andranno a sostituire la disoccupazione ordinaria, la disoccupazione con requisiti ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità.
A chi spetta? L’ASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, e ai soci lavoratori di cooperativa. Non possono richiedere l’indennità di disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. Diversa è invece la situazione per i lavoratori con contratto a progetto.
Tra le novità introdotte nel corso del 2013, c’è la possibilità di richiedere l’ASpI e la mini-ASpI anche per i soci lavoratori delle cooperative. Per questi l’importo sarà pari al 20% della misura delle indennità, in proporzione all’effettiva aliquota di contribuzione.
Quali sono i requisiti? Possono accedere all’ASpI i lavoratori in stato di disoccupazione che non abbiamo cessato il contratto per dimissioni o risoluzione consensuale, tranne che le donne nel periodo tutelato (da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento del primo anno di vita del figlio) e per le dimissioni per giusta causa. Sul blog si trovano le informazioni su ASpI e dimissioni.
Per richiedere l’indennità di disoccupazione i lavoratori devono avere almeno un contributo versato nel biennio precedente alla richiesta e inoltre devono avere almeno 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributi ASpI). Per avere un quadro chiaro della vostra situazione contributiva potete controllare i contributi versati dal sito Inps.
In caso di nuova occupazione, l’indennità viene sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 6 mesi. Se il rapporto di lavoro cessa, l’ASpI riprende ad essere corrisposta per il periodo residue spettante. Sia la sospensione che la ripresa avvengono d’ufficio, il lavoratore non deve dare comunicazioni. In caso di nuovo contratto di lavoro subordinato superiore ai 6 mesi, l’indennità decade. Per eventuali dubbi sul blog trovate tutti i casi in cui si perde l’ASpI.
I periodi validi al raggiungimento dei requisiti sono anche quelli figurativi della maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all’estero e l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino ad 8 anni di età nel limite dei 5 giorni lavorativi nell’anno solare.
Qual’è l’importo dell’indennità? Questa è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso questa sia inferiore ad un determinato importo fissato annualmente. Per il 2014 la retribuzione di riferimento è di 1.192,98 euro. Superato tale importo di retribuzione si calcola il 75% più una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo massimo.
A questa indennità di applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi ed un ulteriore 15% oltre i 12 mesi.
Quale è la durata dell’indennità? L’ASpi prevede un graduale aumento della durata in base all’età anagrafica. Esistono tre diverse fasce di età che corrispondono a tre diverse durate dell’ASpI. Sul blog si trovano i dati aggiornati dal 1 gennaio 2015.
Quale è il termine di presentazione della domanda? Per poter avere l’indennità di disoccupazione il lavoratore deve presentare domanda in via telematica, insieme con la dichiarazione di immediata disponibilità, entro due mesi dalla data in cui ha diritto al trattamento e cioè dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (es. il contratto termina il 1 febbraio, si ha diritto all’indennità a partire dal 9 febbraio, il termine delle domanda è il 9 aprile).