Contratto Lavoro

Inps
Inps

 

Con l’approvazione del 18 novembre 2021 entra ufficialmente in vigore l’assegno unico previsto dalle legge delega n. 46 del 1 aprile.

Ma come funziona questo assegno unico per i figli che sostituisce tutti i bonus e le misure esistenti? Vediamo in dettaglio tutte le informazioni su incentivo “universale” per le famiglie italiane.

Intanto cosa sostituisce questo beneficio economico? Non esisteranno più il premio alla nascita, bonus bebè che saranno eliminati dal 1 gennaio 2022. Da marzo invece, con l’avvio dell’assegno unico, non ci saranno più le detrazioni fiscali per i figli a carico e gli assegni al nucleo familiare.

Questo sostegno alle famiglie sarà dato per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. Per richiederlo si deve avere la cittadinanza italiana o permesso di soggiorno di almeno 6 mesi.

La domanda si può fare dal 1 gennaio 2022 sul sito Inps o nei patronati con l’Isee in corso di validità. Per chi percepisce il reddito di cittadinanza il nuovo assegno sarà corrisposto con il contributo contro la povertà.

L’importo base per ciascun figlio è di 175 euro al mese, questo per Isee pari o inferiori a 15.000 euro. Per Isee superiori l’importo si riduce gradualmente fino ad un valore minimo di 50 euro (per Isee a 40.000 euro). Per chi la un reddito oltre i 40.000 euro o in assenza di Isee l’importo dell’assegno resta di 50 euro.

Sono previste delle maggiorazioni per le famiglie numerose (85 euro al mese per i figli successivi al secondo) e per figli con disabilità (da 85 a 105 euro mensili). Inoltre anche le madri under 21 avranno una maggiorazione ad hoc.

Inps
Inps

 

Per chi utilizza il portale Inps per contributi, richiesta bonus e indennizzi o congedi, c’è un’importante novità legata al Pin Inps. A partire dal 1 settembre 2021 il codice alfanumerico utilizzato per accedere al portale sarà inutilizzabile da tutti gli utenti con profilo diverso da “cittadino”, cioè partite IVA, professionisti, consulenti, imprese, ecc.

Dal 1 ottobre invece anche per entrare nei “servizi al cittadino”, cioè quelli a cui normalmente accedono per fare le operazioni elencate sopra, saranno inaccessibili tramite PIN. A partire da inizio ottobre l’accesso ai servizi online sarà possibile solo attraverso Spid, Carta di identità elettronica (Cie) e Carta nazionale servizi (Cns).

Questa transizione al digitale è prevista dal Decreto Semplificazioni 2020 e l’Inps è solo uno dei tanti enti statali per cui si stanno dismettendo le vecchie credenziali di accesso a favore di strumenti più “digitali”.

Oggi la Carta di identità elettronica è piuttosto diffusa ma sicuramente il mezzo migliore per accedere al portale Inps e anche agli altri servizi dei portali statali, regionali e comunali è lo Spid. Al link trovate il sito del governo italiano con tutti i dettagli e l’elenco dei gestori per aprire l’identità digitale.

assegno unico figli
assegno unico figli

 

A partire dal 1 luglio 2021 tutte le famiglie fino ad oggi escluse dagli assegni per il nucleo familiare potranno accedere a questo assegno ponte che traghetterà tutte le famiglie italiane verso l’assegno unico universale del 2022.

L’assegno unico previsto per il secondo semestre del 2021 è destinato a:

  • lavoratori autonomi
  • disoccupati che hanno finito la NASpI
  • incapienti e inattivi
  • lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare
  • beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare

Il requisito di reddito per accedere a questa misura per le famiglie è di avere un Isee inferiore a 50mila euro annui. Da sottolineare che questa misura è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.

Questo assegno unico ha un importo minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%. Invece per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2021 e dal 1 luglio si potranno fare le domande online con una procedura telematica dedicata. In alternativa si può procedere con il Contact Center Inps o patronati.

Inps
Inps

 

Dal 1 gennaio 2021 le aliquote contributive della Gestione Separata restano invariate per i collaboratori a progetto mentre subiscono un aumento rispetto allo scorso anno per i liberi professionisti.

I nuovi valori delle aliquote contributive pubblicati dall’Inps (circolare n. 12 del 5 febbraio) e validi per l’anno 2021 sono:

Liberi professionisti

  • 25,98% (25,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva, più 0,26 di Iscro) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (invariato rispetto all’anno scorso)
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

Collaboratori a progetto

  • 34,23% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 0,51 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
  • 33,72% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 0,51 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

La ripartizione dell’onere contributivo è sempre fissata in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso attraverso il modello F24 telematico (per chi ha partita IVA).

Per il 2021 i massimali e i minimali di reddito che sono pari a 103.055,00 euro e 15.953,00 euro.

Come per gli anni precedenti ricordiamo che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2020 sono da calcolare con i contributi in vigore nello scorso anno.

Bonus assunzioni
Bonus assunzioni

 

La Legge Bilancio 2021 ha introdotto un bonus contributivo per agevolare le assunzioni degli under 36. Per due anni, il 2021 e il 2022, chi assumerà giovani potrà usufruire di un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 6.000 euro (500 euro mensili).

Quali datori di lavoro possono richiederlo e le esclusioni

I datori di lavoro che possono usufruirne sono tutti quelli privati, compresi quelli del settore agricolo. Possono accedere anche i professionisti (non imprenditori). E’ esclusa la pubblica amministrazione, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Nell’ambito dei privati sono esclusi i contratti:

  • del settore domestico
  • del settore finanziario
  • i contratti di apprendistato
  • contratto intermittente e a chiamata

Requisiti

  • Il lavoratore deve essere un under 36 all’atto dell’assunzione
  • Il lavoratore non deve essere stato mai occupato, durante la sua vita lavorativa, a tempo indeterminato sia in Italia che all’estero. L’Inps ha dichiarato che eventuali periodi di apprendistato precedenti non sono d’impedimento al riconoscimento del bonus
  • Il lavoratore deve essere assunto a tempo indeterminato o con trasformazione di contratto a termine in indeterminato nel biennio 2021/2022 (anche cooperativa)

Durata e importo

L’incentivo ha una durata massima di 36 mesi che diventano 48 per il mezzogiorno. L’importo massimo di esonero contributivo è di 500 euro al mese, per un totale annuo di 6.000 euro.

Per tutte le informazioni si può consultare la circolare Inps (n. 56 del 12 aprile 2021) con tutti i dettagli.

 

[Aggiornamento del 03/02/2022] Sono stati prorogati gli incentivi assunzione anche per il 2022.

Cassa integrazione e Naspi - importi
Cassa integrazione e Naspi - importi

 

Sono stati pubblicati dall’Inps gli importi massimi dal 1 gennaio 2021 per integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e FIS) e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Integrazione salariale

Per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS) gli importi dal 1 gennaio 2021 sono:

  • per retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48
    • importo lordo 998,18
    • importo netto 939,89
  • per retribuzione superiore a 2.159,48
    • importo lordo 1.199,72
    • importo netto 1.129,66

Gli importi dei trattamenti è soggetta agli stessi obblighi contributivi già esistenti come l’art. 26 della legge n. 41/1986 che prevede una riduzione dell’ammontare del trattamento pari al 5,84%.

Assegno ordinario

Da inizio gennaio gli importi dell’assegno ordinario sulla base della retribuzione mensile lorda sono:

  • se inferiore a 2.184,24, massimale di 1.186,29
  • se compresa tra 2.184,24 e 3.452,74, massimale di 1.367,35
  • se superiore a 3.452,74, massimale di 1.727,41

NASpI e DIS-COLL

Gli importi dell’indennità di disoccupazione variano sulla base della retribuzione mensile media dei periodi lavorati negli ultimi 4 anni. Dal 1 gennaio 2021 se la retribuzione è:

  • Inferiore a 1.227,55, l’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile
  • Superiore a 1.227,55, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo più il 25% della parte eccedente. Il tetto massimo dell’importo erogabile per i primi 3 mesi è di 1.335,40 (successivamente ai 9o giorni l’importo si riduce)

 

[Aggiornamento del 21/03/2023] Sono stati pubblicati i nuovi importi massimi 2023.

[Aggiornamento del 17/11/2021] Dal 1 gennaio 2022 cambiano i requisiti e gli importi della Naspi e della Dis-coll.

Inps
Inps

 

Dal 1 gennaio 2021 vengono applicate le nuove aliquote contributive per le pensioni di artigiani e commercianti. Restano invariate per chi ha un’età superiore ai 21 anni, mentre aumentano per chi è inferiore ai 21 anni.

Le aliquote per il 2021 sono:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 24% e Commercianti 24,09% (uguale al 2020)
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 22,35% e Commercianti 22,44%

Il contributo minimale per ogni mese è di:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 319,68 euro e Commercianti 320,88 euro
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 297,75 euro e Commercianti 298,94 euro

Per il 2021 restano inalterati i valori di:

  • reddito minimo annuale per il calcolo dei contributi: 15.953,00 euro
  • prima fascia di retribuzione: 47.379,00 euro
  • reddito massimale annuale per il calcolo dei contributi: 78.965,00 euro

Per artigiani e commercianti pensionati ultrasessantacinquenni anche nel 2021 viene riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

 

[Aggiornamento del 24/02/2021] Sono state pubblicate le nuove aliquote 2022.

Inps
Inps

 

Per tutti i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo, c’è tempo fino al 31 maggio 2021 per richiedere il bonus di 2.400 euro.

Questa indennità Covid-19 è prevista nel Decreto Sostegni (Dl 41/2021) ed è possibile richiederla per alcune categorie di lavoratori:

  • lavoratori stagionali, a termine e in somministrazione nei settori del turismo e stabilimenti termali
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dal turismo e stabilimenti termali
  • lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori intermittenti
  • lavoratori autonomi occasionali
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio

La domanda per il bonus di deve essere fatta sul sito dell’Inps, sotto la sezione Prestazioni e Servizi – Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021), ed il termine è stato prorogato di 1 mese, da fine aprile al 31 maggio.

In particolare la circolare dell’Inps chiarisce anche che il diritto all’accesso alla NASpI facilitata (senza le 30 giornate lavorate) resta valida per tutti gli eventi di disoccupazione a partire dal 1 gennaio 2021. Quindi anche prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni e tali indicazioni resteranno valide fino fino al 31 dicembre.

Bonus asilo nido
Bonus asilo nido

 

Da fine febbraio è disponibile sul sito Inps la procedura per la richiesta del Bonus asilo nido per il 2021.

Le domande di sostegno al reddito che le famiglie possono presentare, come previsto dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (art. 1, comma 355), danno diritto ad un bonus per sostenere le spese di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Oppure il contributo può essere utilizzato per il supporto, presso la propria abitazione, per le famiglie con bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Gli importi del bonus che saranno erogati sono parametrati sulla base dell’ISEE minorenni.

La domanda, oltre che sul sito Inps, potrà essere effettuata anche attraverso i patronati e il termine ultimo di presentazione è il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, potranno essere rimborsati fino ad un massimo di 11 mesi erogati mensilmente. In caso si chieda il rimborso presso la propria abitazione, dovrà essere presentata una dichiarazione di un pediatra di libera scelta e il rimborso sarà una tantum.

Gli importi del rimborso del  Bonus asilo nido per il 2021 sono:

  • 3.000 euro annui per ISEE minorenni inferiore o uguale a 25.000 euro
  • 2.500 euro annui per ISEE minorenni maggiore di 25.000 euro e inferiore o uguale a 40.000
  • 1.500 euro annui per ISEE minorenni maggiore di 40.000 euro

Tutti i dettagli nel messaggio Inps n. 802 del 24 febbraio 2021.

Inps
Reddito di inclusione

A partire dal 1 giugno 2018 cambia il modello di domanda del Reddito di inclusione.

Difatti a partire da giugno tutte le domande potranno essere presentate senza la verifica dei requisiti familiari, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 147/2017.

Restano quindi i requisiti economici dei REI (vai al post), ma sono stati eliminati i requisiti familiari, cioè la presenza in famiglia di almeno:

  • un componente di minore età
  • una persona con disabilità
  • una donna in gravidanza
  • un componente con almeno 55 anni in stato di disoccupazione

Resta invece invariato l’importo che varia dai 187,50 euro per un componente fino ai 539,82 euro per 6 o più componenti della famiglia.