Contratto Lavoro

Inps
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Dal 1 gennaio 2021 vengono applicate le nuove aliquote contributive per le pensioni di artigiani e commercianti. Restano invariate per chi ha un’età superiore ai 21 anni, mentre aumentano per chi è inferiore ai 21 anni.

Le aliquote per il 2021 sono:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 24% e Commercianti 24,09% (uguale al 2020)
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 22,35% e Commercianti 22,44%

Il contributo minimale per ogni mese è di:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 319,68 euro e Commercianti 320,88 euro
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 297,75 euro e Commercianti 298,94 euro

Per il 2021 restano inalterati i valori di:

  • reddito minimo annuale per il calcolo dei contributi: 15.953,00 euro
  • prima fascia di retribuzione: 47.379,00 euro
  • reddito massimale annuale per il calcolo dei contributi: 78.965,00 euro

Per artigiani e commercianti pensionati ultrasessantacinquenni anche nel 2021 viene riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

 

[Aggiornamento del 24/02/2021] Sono state pubblicate le nuove aliquote 2022.

Inps
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Per tutti i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo, c’è tempo fino al 31 maggio 2021 per richiedere il bonus di 2.400 euro.

Questa indennità Covid-19 è prevista nel Decreto Sostegni (Dl 41/2021) ed è possibile richiederla per alcune categorie di lavoratori:

  • lavoratori stagionali, a termine e in somministrazione nei settori del turismo e stabilimenti termali
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dal turismo e stabilimenti termali
  • lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori intermittenti
  • lavoratori autonomi occasionali
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio

La domanda per il bonus di deve essere fatta sul sito dell’Inps, sotto la sezione Prestazioni e Servizi – Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021), ed il termine è stato prorogato di 1 mese, da fine aprile al 31 maggio.

In particolare la circolare dell’Inps chiarisce anche che il diritto all’accesso alla NASpI facilitata (senza le 30 giornate lavorate) resta valida per tutti gli eventi di disoccupazione a partire dal 1 gennaio 2021. Quindi anche prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni e tali indicazioni resteranno valide fino fino al 31 dicembre.

Bonus asilo nido
Bonus asilo nido

 

Da fine febbraio è disponibile sul sito Inps la procedura per la richiesta del Bonus asilo nido per il 2021.

Le domande di sostegno al reddito che le famiglie possono presentare, come previsto dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (art. 1, comma 355), danno diritto ad un bonus per sostenere le spese di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Oppure il contributo può essere utilizzato per il supporto, presso la propria abitazione, per le famiglie con bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Gli importi del bonus che saranno erogati sono parametrati sulla base dell’ISEE minorenni.

La domanda, oltre che sul sito Inps, potrà essere effettuata anche attraverso i patronati e il termine ultimo di presentazione è il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, potranno essere rimborsati fino ad un massimo di 11 mesi erogati mensilmente. In caso si chieda il rimborso presso la propria abitazione, dovrà essere presentata una dichiarazione di un pediatra di libera scelta e il rimborso sarà una tantum.

Gli importi del rimborso del  Bonus asilo nido per il 2021 sono:

  • 3.000 euro annui per ISEE minorenni inferiore o uguale a 25.000 euro
  • 2.500 euro annui per ISEE minorenni maggiore di 25.000 euro e inferiore o uguale a 40.000
  • 1.500 euro annui per ISEE minorenni maggiore di 40.000 euro

Tutti i dettagli nel messaggio Inps n. 802 del 24 febbraio 2021.

Inps
Reddito di inclusione

A partire dal 1 giugno 2018 cambia il modello di domanda del Reddito di inclusione.

Difatti a partire da giugno tutte le domande potranno essere presentate senza la verifica dei requisiti familiari, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 147/2017.

Restano quindi i requisiti economici dei REI (vai al post), ma sono stati eliminati i requisiti familiari, cioè la presenza in famiglia di almeno:

  • un componente di minore età
  • una persona con disabilità
  • una donna in gravidanza
  • un componente con almeno 55 anni in stato di disoccupazione

Resta invece invariato l’importo che varia dai 187,50 euro per un componente fino ai 539,82 euro per 6 o più componenti della famiglia.
I contributi Inps 2016 per artigiani e commercianti

Dal 1 gennaio 2018 aumentano le aliquote contributive per le pensioni di artigiani e commercianti che sono pari al 24% (+1,1%).

Le aliquote per il 2017 sono:

  • età superiore a 21 anni – Artigiani 24% e Commercianti 24,09%
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 21% e Commercianti 21,09%
Il contributo minimale per ogni mese è di:
  • età superiore a 21 anni – Artigiani 314,82 euro e Commercianti 316 euro
  • età non superiore a 21 anni – Artigiani 275,55 euro e Commercianti 276,72 euro

Per il 2018, visto l’incremento del valore Istat dell’indice dei prezzi (+1,1%), crescono i valori di:

  • reddito minimo annuale per il calcolo dei contributi: 15.710,00 euro
  • prima fascia di retribuzione: 46.630,00 euro
  • reddito massimale annuale per il calcolo dei contributi: 77.717,00 euro

Il Bonus Asilo Nido è uno degli interventi previsti per la famiglia e i figli che è stato prorogato anche nel 2018.

Questo incentivo, che fa parte di una serie di misure per il sostegno alla famiglia, si può richiedere per minori, nati o adottati dal 1 gennaio 2016 in possesso di nazionalità italiana o comunitaria, ma residenti in Italia.

L’importo del Bonus Asilo Nido erogato dall’Inps è di massimo 1.000 euro su 11 mensilità (cioè 90,11 euro mensili).

La domanda per avere l’incentivo si può presentare dal 29 gennaio 2018:

  • sul sito Inps con codice dispositivo
  • in un patronato
  • attraverso il Contact Center Inps (803.164)

Il bonus può essere utilizzato per pagare la retta della scuola del minore o per forme di assistenza domiciliare. Quest’ultima casistica è prevista solo per bambini di età inferiore ai tre anni e affetti da gravi patologie. 
Nel primo caso invece, cioè per il pagamento delle rette scolastiche, quando si presenta la domanda si deve indicare il periodo di frequenza scolastica nell’anno in corso. I documento che bisogna avere a portata di mano durante il processo di richiesta dell’incentivo sono: 
  • nome e partiva Iva dell’asilo nido
  • Codice fiscale del minore
  • mese di riferimento
  • estremi dell’avvenuto pagamento
  • nome del genitore che ha pagato la retta
Tutte le informazioni si trovano anche sulla circolare n. 14 del 29 gennaio 2018 dell’Inps.
Incentivi assunzioni Mezzogiorno

Dopo l’incentivo per gli under 29, arrivano gli aiuti destinati all’occupazione nel Mezzogiorno previsti nella Legge di Bilancio, con la gestione sempre affidata all’Inps.

Questo sgravio è chiamato “Incentivo Occupazione Mezzogiorno” e si rivolge ai disoccupati tra i 16 e i 34 anni di età o a quelli con oltre 35 anni di età ma privi di impiego da almeno sei mesi. I datori di lavoro privati, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 possono assumere questi disoccupati in modo agevolato nel caso in cui la sede di lavoro (non conta la residenza) si trova:

  • Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
  • Regioni in transizione: Abruzzo, Molise, Sardegna

Per ogni azienda che assume un disoccupato che rispetta i requisiti indicati, sono previsti incentivi pari alla contribuzione previdenziale per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, fino ad un massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore.

Le tipologie di contratto per le quali è previsto lo sgravio sono:

  • contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione
    • anche a tempo parziale
  • contratto di apprendistato professionalizzante
  • NON rientrano nelle tipologie di contratti previste quelli di lavoro domestico, occasionale e intermittente

La domanda per ottenere l’incentivo deve essere fatta online, tramite il sito Inps, dal datore di lavoro, sarà poi l’istituto previdenziale a determinare l’importo e verificare la copertura delle risorse messe a disposizione che ammontato a 200 milioni di euro.

Tutti i dettagli di questo incentivo per l’occupazione sono contenuti nella circolare Inps n. 49 del 19 marzo 2018 che illustra quanto presente nel Decreto direttoriale dell’Anpal (n. 2 del 2 gennaio 2018).

Incentivi assunzioni Garanzia Giovani

Con le indicazioni operative dell’Inps prendono il via ufficialmente gli incentivi per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni  che siano iscritti al programma di Garanzia Giovani.

Il nome corretto di questo aiuto è “Incentivo occupazione NEET” e si rivolge ai giovani under 29 non inseriti in un percorso di studi o di formazione, disoccupati che potranno beneficiare di questo incentivo per l’assunzione presso datori di lavoro privati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. Questo aiuto rientra, insieme con quello per il Mezzogiorno, negli sgravi previsti dalla Legge di Bilancio.

Per ogni azienda che assume un aderente al programma di Garanzia Giovani che rispetta i requisiti indicati, sono previsti incentivi pari alla contribuzione previdenziale per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, fino ad un massimo di 8.060 euro annui per ogni lavoratore.

Le tipologie di contratto per le quali è previsto lo sgravio sono:

  • contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione
    • anche a tempo parziale
  • contratto di apprendistato professionalizzante
  • NON rientrano nelle tipologie di contratti previste quelli di lavoro domestico, occasionale e intermittente

La domanda per ottenere l’incentivo deve essere fatta online, tramite il sito Inps, dal datore di lavoro, sarà poi l’istituto previdenziale a determinare l’importo e verificare la copertura delle risorse messe a disposizione che ammontato a 100 milioni di euro.

Tutti i dettagli di questo incentivo per l’occupazione sono contenuti nella circolare Inps n. 48 del 19 marzo 2018 che illustra quanto presente nel Decreto direttoriale dell’Anpal (n. 3 del 2 gennaio 2018).

Importi assegno di maternità 2016

Nel 2018 crescono del 1,1% gli importi dell’assegno di maternità dai comuni. La comunicazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2018.

Quindi dal 1 gennaio 2018 le somme dai comuni sono le seguenti:

  • l’assegno mensile per il nucleo familiare è pari a 142,85 euro per tredici mensilità (totale annuo 1.857,05 euro)
  • l’assegno mensile di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, è pari a 342,62 euro per cinque mensilità (totale annuo 1.712,10 euro)

I requisiti a livello di reddito che non si devono superare per presentare la domanda nel 2018 sono di:

  • 8.650,1 euro per l’assegno nucleo familiare (cinque componenti, di cui almeno tre figli minori – valore ISEE)
  • 17.141,45 euro per l’assegno di maternità (tre componenti – valore ISEE)

Per chi volesse l’Inps ha pubblicato un simulatore ISEE online per il calcolo del reddito.

Per quanto riguarda invece l”assegno di maternità dello stato, per il 2017 è stato di 2.086,24 euro.

Le aliquote 2016 della Gestione Separata

Dal 1 gennaio 2018 le aliquote contributive della Gestione Separata restano invariate rispetto allo scorso anno per i liberi professionisti mentre subiscono un aumento per i collaboratori a progetto.

I nuovi valori delle aliquote contributive pubblicati dall’Inps (circolare n. 18 del 31 gennaio) e validi per l’anno 2018 sono:

Liberi professionisti

  • 25,72% (25,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (invariato rispetto all’anno scorso)
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso
Collaboratori a progetto
  • 34,23% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 0,51 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (+1,51% rispetto all’anno scorso)
  • 33,72% (33,00 aliquota Ivs più 0,72 di aliquota aggiuntiva più 0,51 di aliquote aggiuntive) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (+1,00% rispetto all’anno scorso)
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, valore invariato rispetto all’anno scorso

La ripartizione dell’onere contributivo è sempre fissata in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso attraverso il modello F24 telematico (per chi ha partita IVA).
Per il 2018 non cambiano i massimali e i minimali di reddito che sono pari a 101.427,00 euro e 15.710,00 euro.
Come per gli anni precedenti ricordiamo che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018 e riferiti a prestazioni effettuate nel 2017 sono da calcolare con i contributi in vigore nello scorso anno.