Contratto Lavoro

Nell’ambito della Riforma del lavoro, a partire dal 1 gennaio 2013 è prevista la concessione dell’indennità di disoccupazione ASpI anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Naturalmente gli ambiti della “crisi” sono individuati in:

  • crisi di mercato legate ad un andamento economico negativo o sospensioni dell’attività lavorativa
  • mancanza di lavoro, commesse, clienti o ordini
  • mancanza di materie prime non legata a inadempienze contrattuali dell’azienda
  • eventi improvvisi come incendio o calamità naturali
I beneficiari dell’ASpI sono tutti i lavoratori sospesi con contratto a tempo determinato o indeterminato per i punti elencati sopra. Sono esclusi i lavoratori con trattamenti di integrazione salariale, con sospensioni del lavoro programmate e con un contratto a tempo parziale verticale.
I requisiti per ottenere questa disoccupazione, anche per l’apprendistato, sono gli stessi dell’ASpI e la durata prevede un limite massimo di 90 giornate.