
Il lavoro agile ha subito una forte accelerata a causa dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19. Molti di voi hanno lavorato a casa per mesi, alcuni ancora oggi non sono mai rientrati presso la sede lavorativa.
Una domanda che molto spesso ci viene fatta è: si ha diritto ai buoni pasto se si lavora in smart working?
Innanzitutto i buoni pasto sono dei fringe benefit che non hanno regole che obblighino all’erogazione dei ticket restaurant, ma sono frutto della libera iniziativa del datore di lavoro. Questi infatti sono legati a contrattazioni di secondo livello, al CCNL di appartenenza o alla libera iniziativa del datore di lavoro.
Partiamo da un presupposto importante e cioè che il lavoratore che svolge lo smart working ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dei lavoratori che svolgono le loro mansioni all’interno dell’azienda.
Quindi il fatto che vengano erogati o meno i buoni pasto viene legato alle condizioni previste sul contratto di lavoro. Per esempio nel luglio 2020 il Tribunale di Venezia ha confermato che ai lavoratori agili del Comune di Venezia non spettano i ticket restaurant poiché mancano i presupposti previsti dal loro contratto (specifico o integrativo).
Come per l’esempio sopra, anche per le aziende private valgono i CCNL di riferimento o le regolamentazioni e le contrattazioni di secondo livello.
Un’apertura importante viene dall’Agenzia delle Entrate (interpello n. 956-2631/2020) che conferma che i buoni pasto ai lavoratori in smart working non concorrano alla formazione del reddito di lavoro. Di fatto quindi tranquillizzando i datori di lavoro che da marzo 2020 hanno sempre concesso i ticket restaurant ai lavoratori agili.