
Per alcuni è già realtà, per altri un lontano miraggio. Lo smart working in Italia è stato finalmente regolamentato con la legge n. 81 del 21 maggio 2017, ma le novità introdotte da queste regole spesso vanno in contrasto con quando oggi accade nelle aziende.
Dopo l’approvazione della legge infatti è necessario mettere sotto esame gli accordi aziendali, in particolare sui temi legali ad orario, luogo di lavoro e livelli retributivi. Rispetto a quanto definito dalla legge, che prevede una modalità di esecuzione del lavoro in cui la scelta dell’orario e del luogo di lavoro sono a discrezione del dipendente, in molte aziende il funzionamento del lavoro agile prevede solo alcuni giorni della settimana (in gran parte dei casi solo un giorno).
Vediamo più in dettaglio i punti più importanti, relativi agli accordi di smart working aziendale, che dovranno essere evitati o rivisti con il legge n.81/2017.
- Da evitare:
- Orario di lavoro: nel caso gli accordi di lavoro agile prevedano uno specifico orario, non è possibile escludere il pagamento del lavoro straordinario. Se quest’ultimo non deve essere pagato allora non ci deve essere orario di lavoro (cioè l’orario deve essere definito dal dipendente). L’unica cosa che può essere prevista sono delle fasce di reperibilità
- Retribuzione e buoni pasto: nelle giornate di lavoro flessibile deve essere corrisposta l’intera retribuzione (non ridotta) e anche il buono pasto (nelle aziende che già lo prevedono)
- Sanzioni: le eventuali sanzioni disciplinari devono far riferimento al contratto in essere, queste infatti non possono essere previste o aggiunte nell’accordo di smart working
- Da rivedere:
- Giorni per il lavoro agile: rispetto alla maggior parte degli accordi, che prevedono solo alcuni giorni alla settimana/mese da dedicare al lavoro agile, deve essere indicato dall’azienda una previsione più ampia
- Luogo di lavoro: l’azienda non può indicare un luogo per la prestazione (es. da casa). Il lavoratore agile deve poter prestare la propria attività lavorativa da qualsiasi luogo, purché idoneo per le misure di prevenzione e protezione
- Controlli: il potere di controllo del datore di lavoro in caso di smart working deve essere lo stesso previsto in azienda, quindi secondo la policy aziendale. Non possono essere attivati ulteriori controlli nel lavoro da casa