La circolare n.20/2012 descrive il contratto di lavoro intermittente come un rapporto di lavoro subordinato con prestazioni lavorative “discontinue” o “intermittenti”.
La Riforma del Lavoro 2012 ha portato grosse modifiche in materia di lavoro intermittente che sono state chiarite in tre circolari del Ministero del Lavoro. A partire dal 18 luglio questo tipo di contratto di lavoro potrà essere in tre ambiti di applicazione:
- Oggettivo-soggettivo: per lo svolgimento di “prestazioni a carattere discontinuo e intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi” per lavoratori di età compresa tra i 24 anni e i 55 anni (non compiuti)
- Soggettivo: trova applicazione in qualunque caso con riguardo ai lavoratori di età inferiore a 24 anni e ai lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, anche pensionati
- Oggettivo: per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In tal caso, il contratto di lavoro intermittente sarà stipulabile con lavoratori di qualunque età, anche pensionati