Contratto Lavoro

La circolare n.20/2012 descrive il contratto di lavoro intermittente come un rapporto di lavoro subordinato con prestazioni lavorative “discontinue” o “intermittenti”.

La Riforma del Lavoro 2012 ha portato grosse modifiche in materia di lavoro intermittente che sono state chiarite in tre circolari del Ministero del Lavoro. A partire dal 18 luglio questo tipo di contratto di lavoro potrà essere in tre ambiti di applicazione:

  • Oggettivo-soggettivo: per lo svolgimento di “prestazioni a carattere discontinuo e intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi” per lavoratori di età compresa tra i 24 anni e i 55 anni (non compiuti)
  • Soggettivo: trova applicazione in qualunque caso con riguardo ai lavoratori di età inferiore a 24 anni e ai  lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, anche pensionati
  • Oggettivo: per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In tal caso, il contratto di lavoro intermittente sarà stipulabile con  lavoratori di qualunque età, anche pensionati
Nel caso di contratti in essere, le vecchie regole potranno valere solo fino al 18 luglio 2013. Rispetto al passato, la Riforma non cambia i casi in cui non può essere stipulato il contratto di lavoro intermittente e cioè:  sostituzione di lavoratori in sciopero, in unità produttive che hanno subito licenziamenti o riduzione di orario.
Riguardo l’indennità di disponibilità, la circolare n.20/2012 ha portato alla mancata applicazione di un precedente articolo che prevedeva “nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36 é corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro”. Quindi l’indennità deve essere corrisposta anche in caso di mancata chiamata per periodi predeterminati.
Una delle novità di maggior rilievo della Riforma è il nuovo obbligo di comunicazione che andrà effettuata in coincidenza alla data di inizio del rapporto. 

Il contratto di lavoro a chiamata deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

  • durata e ipotesi di contratto
  • luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo
  • trattamento economico e normativo per il lavoratore e, se prevista, un’indennità di disponibilità
  • indicazione di forme e modalità con cui il datore di lavoro richiede l’esecuzione della prestazione, nonché modalità di rilevazione della stessa
  • tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità
  • eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione alla tipologia di attività prevista dal contratto

Non si può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:

  • qualora il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione dei rischi per sostituire lavoratori in sciopero
  • nel caso in cui il datore abbia fatto licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione (salva diversa disposizione del contratto collettivo)
  • quando sia in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale (es. cassa integrazione guadagni – anche in questo caso salva diversa previsione della contrattazione collettiva)

Scarica il modello di una lettera di assunzione per un lavoro a chiamata o intermittente e scopri i vantaggi e le differenze del contratto di lavoro a chiamata.

Nel contratto di lavoro a chiamata o intermittente, l’indennità di disponibilità spetta qualora il lavoratore si impegni a restare a disposizione del datore di lavoro in attesa della chiamata garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità.

In questo caso il datore è tenuto a corrispondergli mensilmente un’indennità di disponibilità che deve essere segnalata nella lettera di assunzione del contratto di lavoro a chiamata.

In questi casi, il contratto deve anche precisare il preavviso per la chiamata e l’importo e le modalità di pagamento dell’indennità di disponibilità.

L’importo minimo dell’indennità è fissato dai contratti collettivi di settore, e non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL di riferimento e su tale importo si calcolano anche i contributi previdenziali.

Il lavoratore che, per malattia o altra causa, si trovi nell’impossibilità di rispondere alla chiamata deve informare tempestivamente il datore di lavoro.

Se è stata assicurata la disponibilità a chiamata, il lavoratore non può rifiutare di fornire la prestazione senza fondato motivo, pena la perdita dell’indennità e il risarcimento del danno eventualmente arrecato al datore di lavoro. I vantaggi, se così possiamo definirli, per il datore di lavoro sono da trovare nell’utilizzo del lavoratore solo se necessario. Per il lavoratore, invece, si ha la possibilità di avere più datori di lavoro, evitando collaborazioni fittizie o il ricorso al lavoro in nero (qui trovate le nuove sanzioni civili per il lavoro in nero).

Scopri i vantaggi e le differenze del contratto di lavoro a chiamata e i cambiamenti della Riforma del Lavoro 2012.