
La procedura di licenziamento collettivo è cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Prima con la Riforma Fornero, ora con importanti novità che saranno attive dal 1 gennaio 2017.
Dal prossimo anno, nel caso di procedura collettiva di riduzione del personale, non ci saranno più le liste di mobilità. Quindi di conseguenza il lavoratore non percepisce l’indennità di mobilità ma soltanto la NASpI: per massimo due anni i lavoratori soggetti a licenziamenti collettivi potranno avere l’indennità di disoccupazione il cui valore è basato sulla retribuzione precedentemente percepita.
Per chi ha poco chiari i criteri del licenziamento collettivo, bisogna dire che negli ultimi anni c’è stata la tendenza a privilegiare il criterio unico legato all’età anagrafica, cioè quello di prossimità al pensionamento. Vengono cioè licenziati “con priorità” i lavoratori con più anzianità.
Tra le altre cose da segnalare a partire dal 1 gennaio 2017, c’è anche quella relativa alla forma scritta della procedura di licenziamento. In poche parole la riduzione collettiva del personale deve essere formulata per iscritto alla Direzione Regionale del Lavoro con l’elenco dei lavoratori impattati e i criteri di scelta, che ora più che mai devono essere trasparenti. In questo caso poi deve essere riconosciuto anche il preavviso, come previsto dal CCNL applicato.
Da ricordare inoltre che con il nuovo anno vengono meno anche le agevolazioni contributive che venivano date ai datori di lavoro che assumevano i lavoratori nelle liste di mobilità per licenziamento collettivo. Come già detto sopra, dal 1 gennaio 2017 non esisteranno più le liste e quindi anche le agevolazioni che hanno favorito la ricollocazione dei lavoratori cesseranno.
[Aggiornamento del 19/06/2017] Visti i numerosi cambiamenti degli ultimi anni, sul blog abbiamo pubblicato un quadro chiaro delle sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, con e senza Jobs Act e dopo la riforma della pubblica amministrazione.