Contratto Lavoro

Licenziamento collettivo

La procedura di licenziamento collettivo è cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Prima con la Riforma Fornero, ora con importanti novità che saranno attive dal 1 gennaio 2017.

Dal prossimo anno, nel caso di procedura collettiva di riduzione del personale, non ci saranno più le liste di mobilità. Quindi di conseguenza il lavoratore non percepisce l’indennità di mobilità ma soltanto la NASpI: per massimo due anni i lavoratori soggetti a licenziamenti collettivi potranno avere l’indennità di disoccupazione il cui valore è basato sulla retribuzione precedentemente percepita.

Per chi ha poco chiari i criteri del licenziamento collettivo, bisogna dire che negli ultimi anni c’è stata la tendenza a privilegiare il criterio unico legato all’età anagrafica, cioè quello di prossimità al pensionamento. Vengono cioè licenziati “con priorità” i lavoratori con più anzianità.

Tra le altre cose da segnalare a partire dal 1 gennaio 2017, c’è anche quella relativa alla forma scritta della procedura di licenziamento. In poche parole la riduzione collettiva del personale deve essere formulata per iscritto alla Direzione Regionale del Lavoro con l’elenco dei lavoratori impattati e i criteri di scelta, che ora più che mai devono essere trasparenti. In questo caso poi deve essere riconosciuto anche il preavviso, come previsto dal CCNL applicato.

Da ricordare inoltre che con il nuovo anno vengono meno anche le agevolazioni contributive che venivano date ai datori di lavoro che assumevano i lavoratori nelle liste di mobilità per licenziamento collettivo. Come già detto sopra, dal 1 gennaio 2017 non esisteranno più le liste e quindi anche le agevolazioni che hanno favorito la ricollocazione dei lavoratori cesseranno.

[Aggiornamento del 19/06/2017] Visti i numerosi cambiamenti degli ultimi anni, sul blog abbiamo pubblicato un quadro chiaro delle sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, con e senza Jobs Act e dopo la riforma della pubblica amministrazione.

I criteri di licenziamento collettivo

E’ ormai una chiara tendenza del diritto del lavoro: nei procedimenti di licenziamento collettivo si predilige il criterio unico di prossimità al pensionamento, in poche parole l’anzianità anagrafica.

Tutto questo è confermato da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 22914, 13794, 11690, tutte del 2015) che confermano la legittimità dell’età anagrafica come criterio unico di licenziamento nei procedimenti collettivi. Ci sono stati naturalmente dei ricorsi che si appellavano al principio di non discriminazione della legge n. 300/1970 (art. 15). In questo caso però i giudici hanno rigettato i ricorsi in quanto nel criterio unico non può esserci “discrezionalità dell’azienda e quindi non può essere  individuato nessun elemento discriminatorio”.

Per individuare i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo la legge prevede dei criteri presenti nei contratti collettivi o nella legge n. 223/1991 che sono:

  • carichi di famiglia
  • anzianità di servizio
  • esigenze tecnico-produttive e organizzative

In linea generale, rispetto ai criteri individuati sopra, la tendenza delineata dalle ultime sentenze della Cassazione è chiara: identificare un unico criterio, ed in particolare quello di prossimità al pensionamento, non solo è possibile ma anche auspicabile in quanto tale metodo permette di individuare una graduatoria rigida e senza la possibilità di libera scelta da parte dell’azienda. 
Nonostante potrebbe sembrare discriminatorio andare a scegliere i lavoratori più anziani, in realtà questi subiscono il danno minore dal licenziamento in quanto prossimi alla pensione.



[Aggiornamento del 29/09/2016] Cambiano le regole dei licenziamenti collettivi dal 1 gennaio 2017: la mobilità viene sostituita dalla NASpI.