Contratto Lavoro

Licenziamento illegittimo

Con il passare degli anni e delle riforme del lavoro, il quadro delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo è molto cambiato. I due strumenti principali, la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità economica si applicano in modo differente tra privato e pubblico e soprattutto per chi è stato assunto con la Riforma Fornero o con le tutele crescenti del Jobs Act.

Settore privato

  • Aziende con più di 15 dipendenti 
    • Assunti prima del 7 marzo 2015
      • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (disciplinare) è previsto il reintegro nel posto di lavoro e un’indennità di massimo 12 mesi se il fatto non esiste oppure solo un’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità 
      • In caso di giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico individuale) o procedura di licenziamento collettivo è prevista solo l’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità 
    • Assunti dopo il 7 marzo 2015 (tutele crescenti)
      • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo è previsto il reintegro nel posto di lavoro e un’indennità di massimo 12 mesi se il fatto non esiste oppure un’indennità per ogni anno di lavoro pari a 2 mensilità con un minimo di 4 e un massimo di 24
      • In caso di giustificato motivo oggettivo (licenziamento economico individuale) o procedura di licenziamento collettivo è prevista solo un’indennità per ogni anno di lavoro pari a 2 mensilità con un minimo di 4 e un massimo di 24
  • Aziende con meno di 15 dipendenti
    • Assunti prima del 7 marzo 2015
      • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (disciplinare o licenziamento economico individuale) è prevista, a scelta del datore di lavoro, la riassunzione o un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità (parziale incremento in caso di lavoratori con molta anzianità)
      • In caso di procedura di licenziamento collettivo non è prevista alcuna indennità
    • Assunti dopo il 7 marzo 2015 (tutele crescenti)
      • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (disciplinare o licenziamento economico individuale) è prevista un’indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di lavoro (minimo 2, massimo 6)
      • In caso di procedura di licenziamento collettivo non è prevista alcuna indennità
  • Licenziamento discriminatorio: in caso di licenziamento illegittimo dovuto a discriminazione politica, religiosa, sindacale, razziale, di lingua, orientamento sessuale o per matrimonio/maternità è prevista la reintegrazione con il pagamento di tutte le retribuzioni perse meno i redditi percepiti nel frattempo

Settore pubblico

  • Licenziamenti prima della riforma del pubblico impiego (Madia)
    • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (disciplinare o licenziamento economico individuale) o di procedura di licenziamento collettivo è prevista la reintegrazione con il pagamento di tutte le retribuzioni perse meno i redditi percepiti nel frattempo
  • Licenziamenti dopo della riforma del pubblico impiego (Madia)
    • In caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo (disciplinare o licenziamento economico individuale) o di procedura di licenziamento collettivo è prevista la reintegrazione con il pagamento di tutte le retribuzioni perse con il limite a 24 mesi, a cui vanno eventualmente sottratti i redditi percepiti nel frattempo
  • Licenziamento discriminatorio: in caso di licenziamento illegittimo dovuto a discriminazione politica, religiosa, sindacale, razziale, di lingua, orientamento sessuale o per matrimonio/maternità è prevista la reintegrazione con il pagamento di tutte le retribuzioni perse meno i redditi percepiti nel frattempo

La Riforma del Lavoro 2012 (Riforma Fornero) ha introdotto importanti variazioni all’articolo 18 ed in particolare alla disciplina del licenziamento illegittimo.

La legge n.92 del 28 giugno 2012 si concentra oggi sulla “tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo” e non più alla “reintegrazione nel posto di lavoro”, chiarendo subito che i rimedi del licenziamento illegittimo non sono più soltanto reintegratori, ma variabili.

Questa è una delle novità più importanti della Riforma, l’aver riservato la reintegrazione del posto di lavoro soltanto alle ipotesi più gravi di illegittimità e prevedendo invece una sanzione pecuniaria per i casi meno eclatanti.

Nel nuovo articolo 18 (Statuto dei Lavoratori) la sanzione costituisce la regola in caso di licenziamenti illegittimi mentre il reintegro nel posto di lavoro è un’eccezione. Naturalmente molto dipenderà dall’interpretazione che daranno i giudici del lavoro alle nuove norme contenute nella Riforma Fornero.

I licenziamenti per i quali è prevista la reintegrazione sono quelli: discriminatori (credo politico, religione, appartenenza sindacale), in concomitanza con il matrimonio o maternità/paternità, intimati in ragione del trasferimento d’azienda o ritorsiva.

In caso invece di licenziamenti disciplinari illegittimi (vizi formali o sostanziali), non è più prevista la reintegrazione ma soltanto un risarcimento a favore del lavoratore.

Sul blog si trovano anche i cambiamenti della Riforma legati alle dimissioni volontarie e le informazioni sui licenziamenti collettivi.

[Aggiornamento del 19/06/2017] Visti i numerosi cambiamenti degli ultimi anni, sul blog abbiamo pubblicato un quadro chiaro delle sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, con e senza Jobs Act e dopo la riforma della pubblica amministrazione.