Contratto Lavoro

Periodo di comporto e malattia

E’ semplice, se si supera di 1 giorno il periodo di comporto si può essere licenziati. I giorni di malattia sono diversi per ogni CCNL ma il risultato nel caso di superamento della soglia è lo stesso, il licenziamento.

Ma questo non è l’unico caso in cui si può perdere il posto di lavoro per malattia. Ci sono altri casi che sono già stati affrontati, come il lavorare presso terzi quando si è malati o nel caso si arrivi ad uno scarso rendimento per malattia.

E’ bene però sottolineare un fattore importante che è emerso anche in una sentenza della Corte di Cassazione (n.20722/15). Il datore di lavoro dopo il superamento del periodo di comporto può licenziare ma anche riammettere il lavoratore.

Nel caso si riprenda il lavoro presso l’azienda (riammissione in servizio), questa in caso di ulteriori malattie del dipendente non può più utilizzare legittimamente il superamento del periodo di comporto come strumento per licenziare il dipendente.

Quindi se l’azienda non utilizza il potere di licenziare il lavoratore per il superamento della soglia prevista dal contratto e riammette il dipendente in servizio, non può poi successivamente utilizzare tale motivazione per un licenziamento, nel caso, per esempio, lo stesso dipendente necessiti di ulteriori periodi di malattia.

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro, esiste un periodo di comporto durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ogni CCNL ha un suo periodo di comporto e uno specifico funzionamento in base anche alle regole del contratto nazionale e alla tipologia di lavoratori interessati.

Di seguito trovate, divisi per i contratti più conosciuti, i vari periodi di comporto malattia e infortunio per i lavoratori non in prova:

  • Contratto Commercio: 180 giorni in 1 anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro
  • Contratto Metalmeccanici: i periodi di seguito si intendono per assenze verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso: 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti (più altri 3 mesi in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi), 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti (più altri 4,5 mesi in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi), 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni (più altri 6 mesi in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi)
  • Contratto  Metalmeccanici Artigiani Confsal: 6 mesi nell’ultimo biennio e 9 mesi nell’ultimo triennio
  • Contratto Metalmeccanici Artigiani: 9 mesi o 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti
  • Contratto Colf e Badanti: 45 giorni in 1 anno solare
  • Contratto della Scuola: 18 mesi per assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente
  • Contratto Scuole Private (ANINSEI): 180 giorni in 1 anno solare
  • Contratto Metalmeccanici per Installazione impianti, orafi e odontotecnici: 6 mesi per anzianità fino ai 5 anni e 8 mesi per anzianità oltre i 5 anni
  • Contratto Trasporti e Logistica: 245 giorni in caso di anzianità inferiore ai 5 anni e 365 in caso di anzianità superiore ai 5 anni

Superato il periodo di comporto il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Invece nel caso di malattie effettuate in maniera strategica (es. a ridosso di riposi o giorni festivi) che portino ad uno scarso rendimento lavorativo, anche senza il superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.



[Aggiornamento del 22/11/2017] Ecco spiegato il motivi per cui la mancata comunicazione della malattia porta al licenziamento.


[Aggiornamento del 13/10/2014] Dopo la sentenza della Corte di Cassazione (n. 21106 del 24 settembre 2014) sono necessari alcuni chiarimenti relativi al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

  • il calcolo dei giorni (es. 180 per il Commercio) deve essere effettuato sull’intero ammontare dei giorni di malattia, compresi quindi anche le festività, nel caso i certificati fossero a cavallo di giorni non lavorativi
  • il licenziamento può avvenire anche quando il periodo di comporto sia stato superato anche di un solo giorno. Il lavoratore per evitare di raggiungere il limite dei giorni consentiti di malattia può richiedere le ferie, ma è facoltà del datore di lavoro non concederle
  • se il lavoratore è in malattia, ma non ha ancora superato il periodo di comporto, può essere licenziato solo per giustificato motivo oggettivo


[Aggiornamento del 26/10/2015] Un’altra sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su cosa accade nel caso di riammissione in servizio dopo il superamento del comporto.

Chiariamo subito un punto: quando si è in malattia non ci si deve preoccupare per il proprio posto di lavoro o per gli impegni e responsabilità che si hanno sul luogo di lavoro.

L’indennità economica di malattia è un diritto presente in tutti i CCNL e nessun datore di lavoro potrà mai licenziarvi per essere stati a casa malati. Tuttavia, è bene precisare che ci sono dei casi in cui la malattia può portare al licenziamento:

Il primo caso è già stato trattato sul blog e il funzionamento è piuttosto semplice: i vari contratti collettivi di lavoro stabiliscono un numero massimo di giorni di malattia entro i quali c’è la conservazione del posto di lavoro (es. nel commercio sono 180 giorni in 1 anno solare). Oltre questo valore scatta il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Questa procedura che viene avviata anche in caso di assenza ingiustificata del lavoratore o, come indicato nel secondo punto, se il lavoratore viene sorpreso a lavorare durante il periodo di malattia presso terzi. 

Il secondo caso è più complesso e fa riferimento alla sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014 della Corte di Cassazione. Si può affermare che la malattia come evento morboso, se non c’è superamento del periodo di comporto, non ha rilevanza “legale”. Ciò che conta sono i giorni di assenza che sommati insieme portano ad uno scarso rendimento e rendono quindi la prestazione  lavorativa inutile.

Ma come si può arrivare ad uno scarso rendimento tale da portare al licenziamento? Nel caso in questione, oggetto della sentenza, si porta l’esempio di malattie reiterate, brevi e ripetute nell’arco dello stesso mese, con l’aggravante di essere “costantemente agganciate ai giorni di riposo del lavoratore”. Lo scarso rendimento ha quindi portato al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive.

[Aggiornamento del 22/11/2017] Ecco spiegato il motivi per cui la mancata comunicazione della malattia porta al licenziamento.


[Aggiornamento del 26/10/2015] Una sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni dubbi sulla riammissione in servizio e successivo licenziamento per superamento del comporto.

L’introduzione dei certificati medici online ha portato diverse novità nella gestione della malattia dei lavoratori dipendenti. Tra queste c’è la possibilità di visionare tutti i certificati  che sono stati emessi dal medico di famiglia sul sito Inps.

Questi cambiamenti sono stati a volte contestati (sul blog potete leggere i commenti degli utenti al riguardo), e hanno sollevato molti dubbi tra i lavoratori. Per capire meglio come comportarsi, ecco cosa fare in caso di malattia.

Nel tentativo di migliorare il servizio, l’Inps ha messo a disposizione nei suoi servizi online la possibilità di visionare tutti i certificati emessi dal medico di famiglia.

Per chi ha fatto richiesta della PEC (posta elettronica certificata), può richiedere l’invio del certificato medico anche sulla sua posta elettronica oppure può richiedere l’invio di un SMS.

Per accedere alla sezione contenente i certificati medici online basta entrare nei servizi online dell’Inps:

  • cliccare su “Servizi per il cittadino” e inserire il proprio codice fiscale e PIN
  • cliccare sulla voce “Consultazione certificati di malattia”
  • avviare la ricerca in base al numero di certificato oppure senza inserire nulla il sistema visualizzerà tutti i certificati

A partire dall’introduzione di questa nuova modalità di invio, sono state introdotte anche le sanzioni dei nuovi certificati medici.

Abbiamo già parlato in modo approfondito dei certificati medici online, ma è bene soffermarsi anche su questa sentenza che configura come reato il rilascio del certificato di malattia senza visita.

A partire dal settembre 2010 sono state introdotte diverse novità per i certificati medici che vanno ora richiesti il primo giorno di malattia e sono comunicati via e-mail all’Inps, al datore di lavoro e alla casella di poste elettronica del lavoratore.

In caso di inosservanza sono previste delle sanzioni, ed è bene quindi che il lavoratore sia informato su quanto prevedono le nuove direttive.

Tuttavia con questa sentenza, depositata il 15 maggio 2012, si fa chiarezza sull’obbligo di recarsi dal medico per la visita e la conseguente emissione del certificato medico. La Corte di Cassazione ha stabilito che il rilascio di certificato di malattia senza preventiva visita rappresenta reato non solo per il medico convenzionato, che assume il ruolo di pubblico ufficiale, ma anche per il lavoratore, reo di aver utilizzato il certificato per giustificare l’assenza dal lavoro anche se era pienamente cosciente della falsità del certificato stesso.

Questa sentenza farà molto discutere, soprattutto tra i lavoratori che spesso si trovano nella difficile condizione di dover raggiungere il proprio medico curante per l’emissione del certificato nonostante le precarie condizioni di salute.

Il Decreto Legge Monti ha portato diverse novità per gli iscritti alla Gestione separata Inps: tra le più importanti l’introduzione di maternità e malattia a partire dal 2012.

Per tutti i liberi professionisti e per chi ha un contratto a progetto (co.co.pro.), se non titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza, possono ottenere l’indennità giornaliera di malattia e il congedo parentale.

Nel blog avevamo già parlato della maternità per il contratto a progetto ma ora i vantaggi sono estesi a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata 2018, a partire dal 1 gennaio di quest’anno. Un emendamento del Senato contiene diverse novità per il contratto a progetto nel 2012, tra cui il salario base per i co.co.pro..

Indennità di degenza e malattia
Per le degenze iniziate nell’anno 2012, l’indennità, calcolata su 263,50 euro, (96.149,00 euro diviso 365) corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • euro 21,07 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi
  • euro 31,61 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi
  • euro 42,14 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi

La domanda per il diritto alla indennità di degenza dovrà essere presentata all’Inps entro 180 giorni dal giorno successivo alla fine del ricovero.

Per le  malattie iniziate nell’anno 2012, anno nel quale il massimale contributivo è risultato pari a euro 96.149,00, l’indennità sarà calcolata su euro 263,50 (euro 96.149,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • euro 10,53 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione
  • euro 15,80 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione
  • euro 21,07 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione

Il lavoratore è tenuto ad inviare all’Inps (on-line) e al committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia redatto dal medico curante.

I requisiti per ottenere l’indennità è necessario:

  • avere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia
  • avere, nell’anno solare che precede l’inizio della malattia, un reddito individuale da lavoro parsubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge

L’indennità spetta per malattie non inferiori a 4 giorni, fino ad un periodo massimo di 61 giorni nell’anno solare ed è commisurata al massimale contributivo dell’anno in cui ha avuto inizio la malattia.

Congedo parentale e maternità
Alle madri o ai padri, anche adottivi o affidatari, iscritti alla gestione separata spetta una indennità per congedo parentale per ogni figlio nato o entrato in famiglia dal 1° gennaio 2007, per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino.

Tra le novità della riforma c’è il voucher maternità, che prevede agevolazioni economiche per le madri lavoratrici e il congedo parentale del padre.

I requisiti per il congedo parentale è indennizzabile qualora sussista, nel periodo in cui si colloca il congedo stesso:

  • un rapporto di lavoro ancora in corso con almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità
  • l’effettiva astensione dall’attività lavorativa

Alla madre spetta il 30% di 1/365 del reddito derivante da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa. Per il riconoscimento dell’indennità di paternità ci deve essere la morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo del bambino al padre.

Leggi le informazioni sulla maternità.

In caso di Day Hospital, Day Service ambulatoriale e Day Surgery, non è possibile fare visite mediche per il controllo della malattia del lavoratore da parte del datore di lavoro.

L’invio della certificazione all’Inps deve essere effettuata dalla struttura stessa in cui si è stati per il Day Hospital secondo le modalità stabilite dalla trasmissione telematica dei certificati medici online. E’ bene conoscere anche come comportarsi in caso di visita fiscale.

La prestazione sanitaria in Day Hospital è indennizzabile come malattia quando la permanenza in ospedale copre la durata giornaliera dell’attività lavorativa o quando, nell’ipotesi di permanenza inferiore alla giornata lavorativa, il lavoratore sia ritenuto incapace a recarsi al lavoro.

I certificati possono essere inviati per ogni giornata di Day Service ambulatoriale, oppure in un’unica certificazione con i giorni programmati per le cure.

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto commercio 2011, è bene sapere che la contestata nuova regolamentazione della malattia nel commercio, prevede che il Day Hospital non rientri nel computo degli eventi considerati nella nuova normativa (cioè nessuna retribuzione per i primi tre giorni dopo il quinto evento di malattia in 1 anno).

La malattia nel contratto metalmeccanici deve essere comunicata al datore di lavoro entro il primo giorno di assenza e la copia del certificato inviata entro due giorno dall’inizio del periodo di malattia. Ora naturalmente i certificati medici online hanno velocizzato il tutto e l’invio può essere fatto anche tramite email.

Tra le novità introdotte dal rinnovo Metalmeccanici 2013, ci sono i cambiamenti riguardanti il pagamento dei primi 3 giorni di malattia, che sono al 100% solo per i primi 3 eventi in 1 anno.

Nel caso non ci fosse comunicazione, il giorno/i non saranno conteggiati come malattia ma come assenza ingiustificata del lavoratore, a meno che non ci sia giustificato impedimento.

Naturalmente, come negli altri contratti, l’azienda può inviare il medico di controllo al domicilio del dipendente che deve rispettare delle fasce orarie in cui farsi trovare a casa: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Se ci sono dei cambiamenti di domicilio oppure se il lavoratore non si trova nella sua abitazione, questo deve essere comunicato all’azienda.

Ci si può assentare dalla proprio domicilio in caso di malattia solo per motivi inerenti alla malattia stessa o per gravi motivi familiari che devono essere comunicati all’azienda.

Se la malattia o l’infortunio si protrae nel tempo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per:

  • 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni (nel caso di assenza ininterrota o interrotta per un periodo massimo di 2 mesi, il periodo di conservazione del posto passa a 9 mesi)
  • 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni (nel caso di assenza ininterrota o interrotta per un periodo massimo di 2 mesi, il periodo di conservazione del posto passa a 13,5 mesi)
  • 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni (nel caso di assenza ininterrota o interrotta per un periodo massimo di 2 mesi, il periodo di conservazione del posto passa a 18 mesi)
  • Nel caso di può malattie o infortuni non sul lavoro, il periodio di conservazione del posto si legano agli eventi dei 3 anni precedenti.

Se la malattia insorge durante il periodo di ferie, queste vengono sospese fino al termine della malattia. Questo a patto che il lavoratori comunichi tempestivamente il tutto con certificato medico.

[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.

In caso di infortunio sul lavoro, gli accertamenti e ispezioni, come nel caso di visita fiscale, sono regolati da leggi speciali, come anche per l’infortunio in itinere, regolato anch’esso da particolari indicazioni.

Sono infatti vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull’idoneità e infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo, cioè la visita fiscale, in caso di assenze per infermità dovute ad infortuni sul lavoro possono essere effettuati solo dagli istituti previdenziali, dietro richiesta del datore di lavoro ed è sempre l’Inail che provvede ad erogare l’indennità di temporanea.

Per evitare di interferire con la sfera personale del lavoratore, sono vietati i controlli diretti del datore di lavoro e anche l’uso di medici di fiducia. Le visite mediche domiciliari devono essere fatte dai medici ASL.

Naturalmente il controllo con la visita fiscale deve essere effettuata entro determinate fasce orarie: tutti i giorni, compreso la domenica e i giorni festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 (per la pubblica amministrazione dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00).

Leggi tutte le novità dei certificati medici online e le regole per la malattia nel commercio, colf e badanti, scuola e contratto a progetto.

[Aggiornamento del 15/06/2016] L’Inps ha pubblicato le linee guida individuare i lavoratori esenti dagli orari della visita fiscale Inps.

Per il 2011 sono cambiati gli importi di malattia e maternità per diverse categorie, tra cui colf e badanti, contratto a progetto, lavoratori in cooperativa e autonomi.

Iniziano con il contratto colf e badanti che per il 2011 calcola il congedo di maternità in base alla retribuzioni orarie:

  • 6,50 euro per retribuzioni fino a 7,34 euro
  • 7,34 euro per retribuzioni superiori a 7,34 e fino a 8,95
  • 8,95 euro per retribuzioni superiori a 8,95
  • 4,72 euro per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali 

Per chi versa alla gestione separata, quindi per tutti i contratti a progetto, il contributo mensile in caso di maternità è di 324,02 euro.

Invece per l’indennità di malattia per i collaboratori a progetto in caso di degenza ospedaliera è di:

  • 10,26 euro se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione
  • 15,39 euro se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione
  • 20,52 euro se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione

Per i soci di cooperativa, in caso di malattia e maternità, il minimale di retribuzione giornaliero è di 44,49 euro.

Leggi le informazioni sulla maternità e malattia di colf e badanti.

[Aggiornamento del 26/01/2017] Sono stati pubblicati i minimi retributivi 2017.