Contratto Lavoro

Licenziamento per malattia

Forse non tutti sanno che in caso di mancata comunicazione della malattia, il lavoratore può essere licenziamento per giusta causa.

Le tematiche legate al licenziamento per malattia sono già state affrontate nel blog. Proviamo a riassume:


Ma il caso più semplice è quello oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 26465/2017) che seguendo gli obblighi previsti nei vari CCNL ha portato la corte a confermare il licenziamento di un lavoratore la cui assenza ingiustificata aveva superato i quattro giorni. 

In caso di malattia infatti è obbligo del lavoratore:
  1. informare l’azienda entro il primo giorno di assenza
  2. inviare il certificato medico attestante la malattia entro due giorni dal suo inizio

Nei vari CCNL si parla di assenza ingiustificata nel caso di mancato avviso del datore di lavoro a prescindere o meno della sussistenza dello stato di malattia. Nel caso l’assenza si prolunga oltre i quattro giorni il datore di lavoro può procedere con il licenziamento con preavviso. 
In questo caso l’unico modo con cui il lavoratore può salvarsi dal licenziamento è nel caso in cui la mancata comunicazione dell’assenza sia dovuta ad un legittimo impedimento
Visita fiscale Inps

L’istituzione da parte dell’Inps del Polo unico per le visite fiscali ha l’obiettivo di ridurre il problema dell’assenteismo sul posto di lavoro.

Dal 1 settembre 2017 diventa infatti operativo questo nuovo polo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale che prevede che le verifiche sulle assenze per malattia potranno essere condotte in modo sistematico e ripetitivo, anche a ridosso delle giornate festive e di riposo.

Una delle novità più importanti è che dal 1 settembre l’Inps gestirà non solo le visite fiscali per il settore privato ma anche per il pubblico impiego. Quindi niente più Asl per i controlli sui dipendenti pubblici, sarà direttamente l’istituto previdenziale a verificare l’effettiva malattia del lavoratore senza necessità che vanga richiesta dei dirigenti della PA. Questo per contrastare un dato che desta scalpore: nel pubblico impiego ci si ammala il doppio rispetto al privato, cioè una media di 11 giorni l’anno contro i 5 del privato.

Ma il vero passo in avanti avviene grazie all’utilizzo dei sistemi informatici che grazie ad algoritmi appositamente realizzati procederanno a “prenotare” una visita fiscale in base a criteri statistici come comportamenti di comodo (es. malattia a ridosso dei week end o feste), abusi effettuati in passato, eccetera.

Naturalmente la stretta maggiore, cioè il picco dei nuovi controlli previsti dal Polo unico, si avrà nelle giornate a maggiore rischio assenteismo, vicino ai fine settimana (venerdì, lunedì) o ad altre festività. L’obiettivo di questi controlli mirati e ripetuti, come ribadito più volte dall’Inps, è quello di diminuire in modo consistente il numero delle assenze, in particolare nel settore pubblico.

Nel messaggio Inps n.3265/17 sono state dettagliate tutte le categorie di dipendenti pubblici che saranno soggetti alle visite fiscali del nuovo polo:

  • scuole e università
  • amministrazione a ordinamento autonomo
  • regioni, provincie, comuni
  • enti del Servizio sanitario nazionale
  • camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e Agcom
  • personale della carriera prefettizia, diplomatica
  • magistrati e avvocati dello stato

Sempre nell’ambito della pubblica amministrazione, i controlli non saranno validi per:
  • tutte le forze armate
  • corpi di polizia (finanza e carabinieri)
  • polizia di stato e penitenziaria
  • vigili del fuoco

Tra i temi ancora non trattati nel decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 che prevede l’istituzione del Polo unico per le visite fiscali ci sono i temi legati alle fasce orarie di reperibilità che per ora, in attesa di essere uniformate, a restano differenti tra dipendenti pubblici e privati:

  • 10-12 e 17-19 per il settore privato
  • 9-13 e 15-18 per il settore pubblico

Per chi fosse interessato, esiste un elenco di patologie gravi che prevede l’esonero dalla visita fiscale.

[Aggiornamento del 09/01/2018] Con il Decreto 206/2017 non cambiamo, come molti si aspettavano, gli orari di visita fiscale per i privati. Per ora restano le distinzioni di orario indicate sopra. Ci sono però alcune novità per i dipendenti privati nei controlli sulle malattie: si potranno effettuare visite multiple e ci sarà una stretta sull’obbligo di reperibilità.

Certificati medici

Negli ultimi giorni si è molto parlato della notizia del disegno di legge che prevede l’autocertificazione del dipendente, e non del medico, per i primi tre giorni di malattia.

Per prima cosa è bene sottolineare un punto che in moltissimi articoli non è citato: il provvedimento sarebbe valido solo per i dipendenti pubblici. Per ora, nonostante gli immediati attacchi di Confindustria, preoccupata di veder crescere il numero di malattie, non si è mai parlato di settore privato.

Il motivo che avrebbe portato il vice presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato a proporre questo Ddl sono le troppe certificazioni emesse con durata di massimo tre giorni, cioè circa il 36% del totale. Queste da una parte appesantiscono il lavoro dei medici di famiglia, forti sostenitori del provvedimento, e dall’altro potrebbero sollevare da una notevole mole di lavoro anche l’Inps.

La cosa che difficilmente è comprensibile è come possa essere possibile pensare ad un disegno di legge che, potenzialmente, potrebbe avvantaggiare i furbetti della malattia nel pubblico impiego, solo per sollevare dal lavoro un categoria di lavoratori, i medici di famiglia, che sicuramente potrebbero compensare ampliando gli orari di lavoro non proprio in linea con le esigenze dei pazienti.

In questo particolare caso ci troviamo d’accordo con Confindustria nel ritenere questo provvedimento ingiustificato e totalmente inadeguato per una realtà, quella dell’impiego pubblico italiano, che invece dovrebbe essere maggiormente monitorato.

In caso di approvazione del disegno di legge nulla cambia per il settore privato, dove i primi tre giorni sono a carico delle aziende e dove si dovrà continuare ad utilizzare la procedura dei certificati medici online.
Naturalmente per ora non ci sono dettagli sulle procedure con cui il dipendente pubblico dovrebbe procedere all’autocertificazione e anche quelle con cui l’Inps dovrebbe monitorare questa situazione. 

Lavoro autonomo

Sono molte le novità che il Jobs Act del lavoro autonomo introduce per gli oltre 2 milioni di professionisti in Italia.

Le misure destinate a professionisti iscritti agli Albi, partite Iva e collaborati introducono maggiori tutele su molti temi cari ai lavoratori autonomi. Dopo l’approvazione della Camera il 9 marzo 2017, ora il Ddl passa al Senato.

Vediamo in dettaglio le principali novità:

  • Malattia: in caso di malattia o infortunio, se si svolte un’attività lavorativa continuativa, il rapporto di lavoro non si estingue e può essere sospeso fino a 150 giorni. Nel caso di eventi gravi si può anche sospendere il versamento dei contributi fino a due anni
  • Maternità: viene esteso da 3 a 6 mesi la durata del congedo parentale che ora si potrà utilizzare fino al terzo anno del bambino
  • Pagamenti: diventano illegali le clausole che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o contratti che prevedono il pagamento ad oltre 60 giorni dall’emissione della fattura
  • Formazione: diventano totalmente deducibili, nel limite massimo di 10mila euro, le spese per l’iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento, convegni e congressi. Il limite della deducibilità scende a 5mila euro annui in caso di spese legate a certificazioni, orientamento e attività a sosteno dell’autoimprenditorialità
  • Appalti: le pubbliche amministrazioni possono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l’assegnazione di incarichi specifici. Inoltre è possibile accedere ai piani operativi regionali e nazionali che utilizzano i fondi europei
  • Dis-Coll: grazie ad un’altra modifica la disoccupazione per i collaboratori a progetto diventa strutturale e viene estesa anche ad assegnesti e dottorandi di ricerca con borsa di studio (previsto un incremento di aliquota contributiva dello 0,51%)
  • Smart working: ai professionisti che lavorano in modalità “agile” non potrà essere corrisposto un compenso inferiore a quello dei colleghi che svolgono le stesse mansioni in azienda. Inoltre vengono disciplinati i tempi di riposo (diritto alla disconnesione)
  • Invenzioni: già previsto per i lavoratori dipendenti, viene esteso anche a quelli autonomi il diritto di utilizzazione economica degli apporti originali e delle invenzioni realizzati durante il rapporto di lavoro
Scarica il testo (pdf) del Ddl sul lavoro autonomo.


[Aggiornamento del 23/08/2017] Dal 1 luglio 2017 continua la disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa grazie ai fondi trovati dal Jobs Act dei Lavoratori Autonomi.


[Aggiornamento del 11/05/2017] E’ stato definitivamente approvato al Senato il disegno di legge che prevede le tutele per il lavoro autonomo.

Falsi certificati medici

Come già accaduto in passato la Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento di un dipendente per falsa malattia attestata da un certificato medico.

Alla base di questa sentenza (n. 17113 del 16 agosto 2016) c’è l’utilizzo di un agenzia investigativa che ha portato una serie di prove (video, foto) che provano l’inesistenza della patologia certificata alla base dell’assenza per malattia.

Questo tema non è nuovo alla Cassazione che già l’anno scorso ha legittimato il licenziamento di un lavoratore (sentenza n. 10627 del 22 maggio 2015) che durante la malattia è stato trovato a lavorare in un’altra azienda, il tutto grazie all’utilizzo di un agenzia investigativa.

Quindi non è lecito controllare il lavoratore mentre svolge la propria attività lavorativa, come emerge anche dal nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori sul tema dei controlli a distanza. Ma nel caso di attestazioni mediche l’azienda può verificare la correttezza dei certificati utilizzando non solo gli accertamenti (visite fiscali) ma anche attraverso forme di controllo come le agenzie di investigazione per verificare l’esistenza della patologia.

Se, come nel caso citato, emerge la “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”, il licenziamento per giusta causa è legittimo come confermato anche dalla Cassazione. A nulla è valso il ricorso che tirava in causa anche l’utilizzo di un agenzia investigativa: al di fuori dell’orario di lavoro possono essere utilizzate investigazioni che possano far emergere la falsità del certificato medico e quindi l’insussistenza della malattia stessa.

Acconciatura ed Estetica

Per i lavoratori con il CCNL Acconciatura ed Estetica la retribuzione in caso di malattia o infortunio non sul lavoro cambia in base alla sua durata. Difatti, come previsto dal contratto, l’azienda deve integrare a quanto già versato dall’Inps fino al raggiungimento del:

  • 100% della retribuzione in caso di malattia superiore a 8 giorni dal 1° fino al 180° giorno
  • 100% della retribuzione in caso di malattia inferiore o pari a 8 giorni a partire dal 4° giorno fino al al 180° giorno
In poche parole per eventi con prognosi inferiore o pari ad 8 giorni il lavoratore non percepisce retribuzione per i primi tre giorni.
Come per altri contratti, anche per i parrucchieri si deve avvertire il datore di lavoro entro la prima ora del normale orario di lavoro dal primo giorni dell’assenza. Il certificato medico, più precisamente il protocollo, deve invece essere comunicato entro 3 giorni dall’inizio della malattia.
Per quanto riguarda il periodo di comporto, cioè quello per la conservazione del posto, per i lavoratori non in prova è di:
  • 9 mesi per anzianità fino a 5 anni
  • 12 mesi per anzianità oltre i 5 anni
In caso di malattie suddivise in più assenze, l’arco temporale dei suddetti periodi è di 24 mesi.[Aggiornamento del 08/02/2018] A seguito del rinnovo 2016-2019 sono cambiate le retribuzioni lorde per i giorni di malattia:

  • per i primi tre giorni prevista indennità del 60%
  • dal 4° al 45° giorno prevista indennità del 75%
L’azienda è tenuta ad indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni in un anno di calendario. In caso di patologie documentate sarà l’azienda ad integrare fino al 100% della retribuzione lorda fino ad un massimo di 180 giorni.
Visita fiscale

Tutti sanno che quando si è in malattia si deve restare a casa negli orari previsti dalla visita fiscale effettuata dall’Inps. Le fasce orarie sono, per il settore privato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Tuttavia già dal 2015 esiste una legge (decreto legislativo n. 151/2015) che chiarisce i casi in cui si è esente dal rispettare questi orari, cioè i lavoratori con:

  • patologie gravi con terapie salvavita (documentate dal Servizio Sanitario)
  • stati patologici legati ad invalidità dal 67% in poi
Queste due indicazioni sono però piuttosto vaghe e spesso interpretabili dai medici o dall’Inps. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha quindi pubblicato delle linee guida per capire in modo concreto chi non deve rispettare l’orario di visita fiscale.

I punti più importanti sono:
  • i destinatati di questa esenzione sono solo i dipendenti del settore privato, ad esclusione degli iscritti alla gestione separata
  • la lista delle patologie definite “gravi” e che rientrano nel decreto legislativo sopra sono:
    • emorragie severe e infarti d’organo
    • insufficienza renale acuta
    • gravi infezioni sistemiche fra cui AIDS conclamato
    • neoplasie maligne
    • trapianti di organi vitali
    • qui la lista completa
  • in caso di stato di invalidità dal 67% in poi, l’esonero dalla visita fiscale scatta solo nel caso di eventi di malattia connesse alle patologie che hanno determinato l’invalidità

Vista la complessità dei temi trattati, consigliamo a tutti quelli che pensano di rientrare nei casi descritti, di parlare con il proprio medico curante, con l’Inps o di consultare l’approfondimento sui permessi per visita medica nel settore privato.

[Aggiornamento del 04/09/2017] Importanti novità per le visite fiscali, dal 1 settembre prende il via il Polo unico Inps che prevede più controlli per dipendenti privati e pubblici.

Cosa cambia per le partite iva dopo il Jobs Act

E’ finalmente arrivato il disegno di legge che prevede importanti novità sulle tutele dei lavoratori autonomi, professionisti e partite Iva.

Dopo i cambiamenti per i lavoratori dipendenti, ora il Jobs Act introduce cambiamenti, in gran parte positivi, per tutti professionisti che fino ad oggi erano rimasti fuori dalle modifiche introdotte nel mercato del lavoro dal governo Renzi.

Vediamo in dettaglio i punti del Ddl:

  • in caso di malattie gravi (oltre i 30 giorni) è prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali per massimo 2 anni. Sarà poi possibile regolarizzare la posizione Inps rateizzando i versamenti fino ad un periodo di tre volte superiore alla durata della malattia
  • in caso di malattia, anche in gravidanza, ci si può assentare senza incorrere nella cessazione del rapporto di lavoro fino ad un massimo di 150 giorni   
  • non è possibile, da parte dei committenti, effettuare pagamenti di fatture ricevute oltre il termine dei 60 giorni
  • le spese di formazione e aggiornamento professionale sono interamente deducibili (non più a 50%) entro il limite di 10.000 euro annui. Sono escluse le spese di viaggio
  • le spese per i servizi per il lavoro sono interamente deducibili (non più a 50%) entro il limite di 5.000 euro annui
  • per le lavoratrici autonome in maternità non scatta l’astensione obbligatoria, possono continuare a lavorare beneficiando dell’assegno di maternità e alla nascita del bambino hanno diritto ad un congedo parentale di 6 mesi (utilizzabile entro i 3 anni di età del bambino)
  • per quanto riguarda i contratti, questi non potranno più essere modificati in modo unilaterale dal cliente che non può neanche più recedere senza preavviso

Il testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri lo troverete sul blog non appena disponibile.

[Aggiornamento del 27/03/2017] Arriva il Jobs Act per il Lavoro Autonomo con importanti novità su maternità, pagamenti, malattia e molto altro.


[Aggiornamento del 29/01/2016] E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che ora attenda la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Periodo di comporto e malattia

E’ semplice, se si supera di 1 giorno il periodo di comporto si può essere licenziati. I giorni di malattia sono diversi per ogni CCNL ma il risultato nel caso di superamento della soglia è lo stesso, il licenziamento.

Ma questo non è l’unico caso in cui si può perdere il posto di lavoro per malattia. Ci sono altri casi che sono già stati affrontati, come il lavorare presso terzi quando si è malati o nel caso si arrivi ad uno scarso rendimento per malattia.

E’ bene però sottolineare un fattore importante che è emerso anche in una sentenza della Corte di Cassazione (n.20722/15). Il datore di lavoro dopo il superamento del periodo di comporto può licenziare ma anche riammettere il lavoratore.

Nel caso si riprenda il lavoro presso l’azienda (riammissione in servizio), questa in caso di ulteriori malattie del dipendente non può più utilizzare legittimamente il superamento del periodo di comporto come strumento per licenziare il dipendente.

Quindi se l’azienda non utilizza il potere di licenziare il lavoratore per il superamento della soglia prevista dal contratto e riammette il dipendente in servizio, non può poi successivamente utilizzare tale motivazione per un licenziamento, nel caso, per esempio, lo stesso dipendente necessiti di ulteriori periodi di malattia.

La domanda è molto semplice, come la sua risposta: può un dipendente lavorare in un’altra azienda durante un periodo di malattia certificato presso il suo datore di lavoro?

No, non può farlo secondo la sentenza della Corte di Cassazione (n. 10627 del 22 maggio 2015) che legittima il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che durante la malattia è stato trovato a lavorare in un’altra azienda.

Avevamo già affrontato il tema del licenziamento per malattia in caso di scarso rendimento, ma qui il presupposto è diverso, parliamo di un dipendente che durante una malattia, anche per infortunio, invece di recuperare e riposare in vista del rientro al lavoro, svolge presso terzi un’attività lavorativa.

In questo caso vengono meno gli obblighi di correttezza e buona fede del lavoratore e secondo la Cassazione è legittimo che il datore di lavoro proceda con il licenziamento disciplinare.

Alla base di questa sentenza c’è l’attività svolta da un’agenzia investigativa privata che ha pedinato il lavoratore e prodotto fotografie e testimonianze che l’hanno incastrato. E’ bene quindi fare molta attenzione in caso di assenza per malattia utilizzata per motivi “privati” e in generale non compatibili con la guarigione.

[Aggiornamento del 22/11/2017] Ecco spiegato il motivi per cui la mancata comunicazione della malattia porta al licenziamento.


[Aggiornamento del 12/09/2016] La Corte di Cassazione ha ribadito con la sentenza n. 17113/2016 che l’utilizzo di un agenzia investigativa è lecito per identificare lavoratori che simulano la malattia.