Contratto Lavoro

L’entrata in vigore della Riforma del Mercato di Lavoro (legge n.92/2012) il 18 luglio ha introdotto numerosi cambiamenti nel contratto a progetto e che hanno toccato anche gli ormai tristemente famosi “contratti a progetto nei call center”.

Tra gli argomenti che è bene approfondire c’è una norma (art. 1, comma 23) secondo cui “Il contratto a progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Questa modifica al precedente decreto legislativo n.276/2003, trova piena applicazione anche nelle aziende che forniscono servizi di call center dove i contratti a progetto erano la norma e che ad oggi subiscono un blocco. La nuova legge si estende a tutte le aziende di call center indipendentemente delle loro dimensioni.

E’ bene sottolineare però che nel caso di “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center out bound, il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”.

Tra le novità più importanti della Riforma del Mercato di Lavoro 2012, ci sono senz’altro le modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato.

Già dal 2007 la durata massima di contratti a termine stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Cosa cambia? Con la Riforma del Lavoro, nei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione intercorsi tra il lavoratore e il datore di lavoro. Le nuove norme prevedono la possibilità per il datore di lavoro di stipulare il primo contratto a termine senza la necessità di indicare le ragioni giustificatrici. Tuttavia è bene sottolineare che il contratto a tempo indeterminato è da considerarsi il “contratto dominante” nel mercato del lavoro italiano.

Con questa nuova regola, già presente nelle direttive europee, non si cerca di limitare il contratto a tempo determinato, ma di prevenire gli abusi, molto presenti in Italia, legati all’utilizzo di una successione di contratti a termine.

La mancanza di una causale per il contratto a tempo determinato vale solo per il primo contratto stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro. Anche a diversi anni di distanza non potrà più essere utilizzato un contratto a tempo senza giustificazione e inoltre non potrà essere utilizzata la stessa ragione giustificatrice più di una volta: questa è una delle novità della Riforma. La durata del contratto a termine senza clausola non può essere superiore ai 12 mesi (aggiornamento: cambiano le regole con il Jobs Act del governo Renzi).

E’ bene ricordare anche che, nel caso il lavoratore fosse assunto a tempo determinato prima dell’entrata in vigore della Riforma, questo non potrà essere rinnovato a tempo senza la causale. Stesse regole valgono per i contratto di somministrazione con le agenzie del lavoro interinale.

Veniamo alla cosiddetta “vacanza contrattuale”, cioè i termini in caso di riassunzione per non incappare nella trasformazione automatica in tempo indeterminato, questi passano da 10 a 60 giorni in caso di contratti a termine fino a 6 mesi e da 20 a 90 giorni per contratti oltre i 6 mesi.

Novità! Da segnalare il ritorno a 10 e 20 giorni di “vacanza contrattuale” dopo l’approvazione da parte dei Governo Letta del Pacchetto Lavoro, che comprende anche una serie di incentivi all’occupazione dei giovani.

Per quanto riguarda il costo del lavoro, da segnalare gli aggravi contributivi per i datori di lavoro che assumeranno lavoratori con contratto a tempo determinato. In poche parole, dal 1° gennaio 2013 il contratto a tempo determinato costerà di più rispetto al contratto a tempo indeterminato. La maggiorazione prevista dal legislatore sarà dell’1,4% e verrà “versata” all’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Il contributo aggiuntivo non si applica:

  • ai contratti a tempo determinato per motivi sostitutivi (es. malattia, maternità, infortuni)
  • in caso di lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali
  • nel caso di contratti di apprendistato
  • ai contratti nelle Pubbliche Amministrazioni

Da non dimenticare poi le nuove regole che trasformano un contratto a tempo determinato in indeterminato.

E’ stato pubblicato il 17 ottobre 2012 il Decreto che istituisce diversi incentivi all’occupazione giovanile e delle donne (Gazzetta Ufficiale n.247), diversi dagli incentivi presenti nella Legge di Stabilità.

Il fondo per il finanziamento dell’occupazione prevede 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, cioè per ogni stabilizzazione di rapporto di lavoro come per esempio anche il contratto a progetto. Il termine ultimo per usufruire del finanziamento è il 31 marzo 2013.

I requisiti per usufruire di questi incentivi, è necessario che il contratto sia in essere o cessato da non più di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto e che sia destinato a uomini fino a 29 anni di età o donne di qualunque età.

Oltre che per il tempo indeterminato, sono stati previsti degli incentivi anche per l’assunzione di giovani e donne con contratti a tempo determinato: 3.000 euro per contratti di durata non inferiore a 12 mesi; 4.000 euro per per contratti di durata non inferiore a 18 mesi; 6.000 euro per contratti di durata non inferiore a 24 mesi.

L’assegnazione degli incentivi, affidata all’Inps, sarà gestita nel limite delle risorse disponibili (230 milioni di euro) e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande che dovrà avvenire attraverso i servizi online. Il percorso è: “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Aggiornamento! Sul blog trovate le FAQ Inps per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione. Molte le domande che ricevono una risposta dagli esperti dell’istituto, come:

  • Gli incentivi spettano alle cooperative o ai contratti di lavoro a chiamata?
  • Spetta in caso di stabilizzazioni a tempo parziale?
  • Il contratto di apprendistato può usufruire degli incentivi? 

I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sono individuati dall’articolo 3 L. n.604/66 in quelli determinati da ragioni legate all’organizzazione del lavoro, all’attività produttiva e al suo regolare funzionamento. La novità, di cui parleremo sotto, è relativa alla reintroduzione con la Riforma del Lavoro 2012 del tentativo obbligatorio di conciliazione per questo tipo di licenziamenti.

All’interno del giustificato motivo oggettivo si possono distinguere i licenziamenti per “motivi economici” dalle altre ipotesi e cioè:

  • i licenziamenti per superamento del periodo di comporto, ovvero il lasso temporale nel quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio. Oltre a tali motivi, una sentenza (09/2014) della Cassazione ha affermato che in caso di scarso rendimento dovuto alle eccessive malattie, il datore di lavoro può procedere al licenziamento
  • il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica permanente allo svolgimento delle mansioni: in questo caso il licenziamento avviene solo quando debba escludersi la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori (demansionamento)
  • la risoluzione del rapporto nel caso sul lavoratore pendano provvedimenti di restrizione della libertà personale (carcerazione)
  • il licenziamento per perdita di titolo abilitativo (si pensi alla revoca della patente di guida per gli autisti); situazioni che di fatto non consentono al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa, anche in caso di evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente
Come detto sopra, tra le novità della riforma, c’è l’obbligo del tentativo di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per datori di lavoro con più di 15 dipendenti. Questa nuova procedura prevista dalla riforma, non è prevista per il licenziamento per giusta causa ma deve essere applicata in tutti i casi visti sopra di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economici e non).
Quindi il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro “l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato”.

[Aggiornamento del 19/06/2017] Visti i numerosi cambiamenti degli ultimi anni, sul blog abbiamo pubblicato un quadro chiaro delle sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, con e senza Jobs Act e dopo la riforma della pubblica amministrazione.

Il 9 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri , ha definito le misure che saranno presenti nella Legge di Stabilità 2013-2015.

A parte i cambiamenti già analizzati nell’ambito del mondo del lavoro, le principali novità riguardano:

  • Irpef: dal 2013 riduzione dell’aliquota al 22% fino a redditi di 15.000,00, al 26% fino a redditi di € 28.000,00. Rimane invece invariata la soglia di reddito non tassabile (7.500 euro). Relativamente a detrazioni e deduzioni per redditi superiori a 15.000 euro è fissato un tetto massimo di detraibilità pari a 3.000 euro; inoltre per alcune deduzioni e detrazioni Irpef è introdotta una franchigia di 250 euro
  • Iva: dal 1° luglio 2013 aumento all’11% dell’aliquota ora stabilita al 10% e al 22%, dal 21%, per l’aliquota ordinaria
  • incentivi produttività: nel 2013 gli aumenti salariali aziendali saranno tassati al 10% entro il limite di  3.000 euro lordi
  • assistenza disabili per dipendenti P.A.: decurtazione del 50% della retribuzione per i 3 giorni di permesso previsti al mese, esclusi i permessi per le patologie del dipendente stesso della P.A. o per l’assistenza a figli e/o coniuge ma non a genitori disabili
  • esodati: istituzione di un Fondo di salvaguardia, con dotazione 2013 pari a 100 milioni di euro
  • statali: confermato il blocco dei contratti fino al 2014. Per gli anni 2013 e 2014 non sarà erogata l’indennità di vacanza contrattuale.
Leggi le novità in materia di lavoro del Decreto Monti, gli incentivi all’assunzione con il decreto attuativo per gli incentivi di giovani e donne.

La circolare n.20/2012 descrive il contratto di lavoro intermittente come un rapporto di lavoro subordinato con prestazioni lavorative “discontinue” o “intermittenti”.

La Riforma del Lavoro 2012 ha portato grosse modifiche in materia di lavoro intermittente che sono state chiarite in tre circolari del Ministero del Lavoro. A partire dal 18 luglio questo tipo di contratto di lavoro potrà essere in tre ambiti di applicazione:

  • Oggettivo-soggettivo: per lo svolgimento di “prestazioni a carattere discontinuo e intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi” per lavoratori di età compresa tra i 24 anni e i 55 anni (non compiuti)
  • Soggettivo: trova applicazione in qualunque caso con riguardo ai lavoratori di età inferiore a 24 anni e ai  lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, anche pensionati
  • Oggettivo: per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In tal caso, il contratto di lavoro intermittente sarà stipulabile con  lavoratori di qualunque età, anche pensionati
Nel caso di contratti in essere, le vecchie regole potranno valere solo fino al 18 luglio 2013. Rispetto al passato, la Riforma non cambia i casi in cui non può essere stipulato il contratto di lavoro intermittente e cioè:  sostituzione di lavoratori in sciopero, in unità produttive che hanno subito licenziamenti o riduzione di orario.
Riguardo l’indennità di disponibilità, la circolare n.20/2012 ha portato alla mancata applicazione di un precedente articolo che prevedeva “nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36 é corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro”. Quindi l’indennità deve essere corrisposta anche in caso di mancata chiamata per periodi predeterminati.
Una delle novità di maggior rilievo della Riforma è il nuovo obbligo di comunicazione che andrà effettuata in coincidenza alla data di inizio del rapporto. 

Uno dei cambiamenti a tutela del lavoratore che sono stati introdotti dalla Riforma del Lavoro 2012 è la procedura di convalida delle dimissioni volontarie.

L’intento della nuova norma è quello di contrastare le “dimissioni in bianco”, offrendo maggiori garanzie ai lavoratori e introducendo un nuovo sistema sanzionatorio, diversamente da quanto accade con il licenziamento illegittimo con la nuova riforma.

Secondo le nuove regole sono sottoposti a convalida obbligatoria:

  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
  • richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino
Le dimissioni devono essere convalidate dal:
In alternativa a questa procedura c’è la possibilità, da parte del lavoratore, di sottoscrivere una dichiarazione che deve essere trasmessa ai Centri per l’Impiego entro 5 giorni dalle dimissioni.

Il lavoratore o la lavoratrice possono revocare entro 7 giorni, comunicandola in forma scritta, le dimissioni o la risoluzione consensuale. Nel caso il datore di lavoro abusi delle cosiddette “dimissioni in bianco”, le sanzioni vanno da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.


Leggi tutte le informazione e i tempi di preavviso di dimissioni e licenziamento per i vari CCNL.




[Aggiornamento del 22/02/2016] Dal 12 marzo 2016 le dimissioni si possono dare solo online, seguendo una precisa procedura, dal sito del Ministero del Lavoro.

Tra le tante novità introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro 2012 c’è n’è anche una che cambia le regole che trasformano un contratto a tempo determinato in indeterminato.

La legge 92/2012 ha modificato l’articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 368/2001: ora è previsto un periodo massimo di 36 mesi mediante contratto a tempo determinato, svolti con lo stesso datore di lavoro, superati i quali il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Nel calcolo dei 36 mesi, di deve tenere conto anche di periodi di lavoro con contratto di somministrazione a tempo determinato stipulati a partire dal 18 luglio 2012. I periodi precedenti a tale data non vanno computati come anche i mesi di lavoro svolti in somministrazione successivi a tale data ma con contratti stipulati antecedentemente al 18 luglio.

E’ bene sapere però che una volta raggiunto il limite di 36 mesi, prorogabile nella contrattazione collettiva, il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore.

Leggi anche le modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato con la Riforma del Lavoro 2012.

Oltre al testo integrale della Riforma del Mercato del Lavoro 2012, è bene approfondire tutte le norme che cambiano con l’approvazione della riforma Fornero-Monti.

In molti infatti si sono chiesti cosa cambia nell’articolo 18, una delle norme più discusse. Ma ci sono molte altre novità importanti:

Aliquote contributive della Gestione separata Inps: incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps. A decorrere dal 2013, fino al conseguimento. a regime dal 2018, di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27% attuale) e al 24% (dal 18% attuale) – per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico.

Soppressione Cigs: a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Cigs nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca è soppressa.

Assicurazione sociale per l’Impiego: viene istituita dal 1° gennaio 2013 l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi), che si concretizza nell’erogazione di un’indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. L’Aspi sostituirà, a regime, l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile. A decorrere dal 1º gennaio 2016 si prevede un periodo massimo di fruizione pari a 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni e di 18 mesi per quelli con età maggiore di 55 anni.

Cigs, estensione ad alcuni settori: a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’ambito di applicazione della Cigs, è esteso in maniera definitiva: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; ed e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Contratto a termine e contratto di somministrazione: modifica dei termini per impugnare il contratto a tempo determinato (da 60 a 120 giorni l’impugnazione stragiudiziale, da 270 a 180 quella giudiziale). Si applica alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1°gennaio 2013. Tra le novità più importanti c’è il cambiamento della disciplina che regola i contratti a tempo determinato a favore del tempo indeterminato e le regole che trasformano un contratto a tempo determinato in indeterminato.

Dimissioni in bianco, tutela maternità e paternità: dall’entrata in vigore della riforma si modifica la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.

Incentivi alle assunzioni: dall’entrata in vigore della riforma si definisce meglio l’applicazione di tutti gli istituti di incentivo all’occupazione, definendo, al contempo, determinate fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi stessi.

Contratto a progetto: sono diverse le novità introdotte dalla riforma: una tantum per i disoccupati con lavoro a progettosalario base e chiarimenti per i co.co.pro. nei call center.

Lavoro intermittente: a partire dal 18 luglio 2012, il contratto di lavoro intermittente avrà tre ambiti di applicazione, oggettivo-soggettivo, soggettivo e oggettivo.

Licenziamento e dimissioni: con la Riforma cambiamo le norme del licenziamento illegittimo, quelle delle dimissioni volontarie e per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Uno degli articoli più discussi dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) è il famoso Articolo 18 che con la Riforma del mercato del lavoro 2012 è cambiato.

Non è semplice riassumere i cambiamenti che regolano i licenziamenti disciplinari ed economici. Abbiamo quindi pensato di rendere disponibili sotto il testo della riforma relativo ai licenziamenti illegittimi. Ma non solo, dal lungo testo della legge, abbiamo cercato di individuare i cambiamenti più importanti introdotti dalla Riforma 2012.

Scarica il testo con le modifiche all’articolo 18 apportate dalla Riforma del mercato del lavoro 2012 o leggi gli approfondimenti di Nottetempo.