Le ferie retribuite nel contratto metalmeccanici sono, per ogni anno di lavoro, 4 settimane.
Questo vale in linea generale. Infatti, i lavoratori nella metalmeccanica che maturano un’anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno di ferie in più. Invece, ai lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti spetta una settimana in più di ferie retribuite. Diverse sono invece le regole in caso di permessi retribuiti.
Ogni settimana di ferie dovrà essere equiparata a 5 o a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale del lavoratore sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Le festività del contratto metalmeccanici che capitano nel periodo prestabilito di ferie del lavoratore non sono calcolabili come ferie, ciò implica che verrà aumentato il numero dei giorni di ferie da godere.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo, ovvero saranno considerate per stabilimento, per reparto e per scaglione. Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà superare le 3 settimane, salvo diverse comunicazioni aziendali. Il periodo di spettanza delle ferie collettive sarà stabilito dalla Direzione, mediante esame congiunto in sede aziendale del desiderio dei lavoratori e delle esigenze di lavoro dell’azienda.
Al lavoratore che non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di dimissioni e licenziamento al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il contratto della metalmeccanica non prevede la rinuncia da parte del lavoratore al godimento annuale delle ferie. Nei casi in cui, a causa di imprescindibili esigenze di lavoro dell’azienda, il lavoratore non possa andare in ferie non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione del periodo di ferie inizierà non appena conclusa l’esigenza lavorativa da parte dell’azienda.
L’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto, legata ai livelli retributivi.
In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
Non dimenticate di leggere le informazioni sul diritto allo studio, le sanzioni per chi non rispetta le ferie dei dipendenti, come comportarsi in caso di ferie non godute e i diritti dei lavoratori sulle ferie.
[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.