Contratto Lavoro

aumenti retributivi
aumenti retributivi

 
Dal 1 dicembre 2022 scatta la terza e ultima tranche di aumenti prevista dal rinnovo 2019-2022 del CCNL Metalmeccanici Artigiani.

Settore metalmeccanica e installazione impianti – Minimi retributivi lordi dal 1 dicembre 2022

  • Primo livello – 1.834,80 euro
  • Secondo livello – 1.707,20 euro
  • Terzo livello – 1.612,05 euro
  • Quarto livello – 1.550,10 euro
  • Quinto livello – 1.461,05 euro
  • Sesto livello – 1.407,20 euro
  • Settimo livello – 1.341,90 euro

Settore orafi, argentieri e affini – Minimi retributivi lordi dal 1 dicembre 2022

  • Primo livello – 1.836,30 euro
  • Secondo livello – 1.710,85 euro
  • Terzo livello – 1.557,35 euro
  • Quarto livello – 1.464,70 euro
  • Quinto livello – 1.408,45 euro
  • Sesto livello – 1.335,40 euro

Settore odontotecnici – Minimi retributivi lordi dal 1 dicembre 2022

  • Primo livello – 1.721,65 euro
  • Secondo livello – 1.630,85 euro
  • Terzo livello – 1.474,20 euro
  • Quarto livello – 1.388,05 euro
  • Quinto livello – 1.329,35 euro
  • Sesto livello – 1.279,05 euro
aumenti retributivi
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Dal 1 maggio 2022 scatta la seconda tranche di aumenti prevista dal rinnovo 2019-2022 del CCNL Metalmeccanici Artigiani.

Aumenti lordi mensili dal 1 maggio 2022

  • Livello 1Q – 31,40 euro
  • Livello 1 – 31,40 euro
  • Livello 2 – 29,21 euro
  • Livello 2 bis – 27,58 euro
  • Livello 3 – 26,52 euro
  • Livello 4 – 25,00 euro
  • Livello 5 – 24,08 euro
  • Livello 6 – 22,96 euro

Minimi retributivi lordi dal 1 maggio 2022

  • Livello 1Q – 1810,19 euro
  • Livello 1 – 1810,19 euro
  • Livello 2 – 1684,30 euro
  • Livello 2 bis – 1590,39 euro
  • Livello 3 – 1529,29 euro
  • Livello 4 – 1441,41 euro
  • Livello 5 – 1388,28 euro
  • Livello 6 – 1323,85 euro
aumenti retributivi
aumenti retributivi

 
Dal 1 gennaio 2022 scatta la prima tranche di aumenti prevista dal rinnovo 2019-2022 del CCNL Metalmeccanici Artigiani.

Aumenti lordi mensili dal 1 gennaio 2022

  • Livello 1Q – 31,40 euro
  • Livello 1 – 31,40 euro
  • Livello 2 – 29,21 euro
  • Livello 2 bis – 27,58 euro
  • Livello 3 – 26,52 euro
  • Livello 4 – 25,00 euro
  • Livello 5 – 24,08 euro
  • Livello 6 – 22,96 euro

Minimi retributivi lordi dal 1 gennaio 2022

  • Livello 1Q – 1778,79 euro
  • Livello 1 – 1778,79 euro
  • Livello 2 – 1655,09 euro
  • Livello 2 bis – 1562,81 euro
  • Livello 3 – 1502,77 euro
  • Livello 4 – 1416,41 euro
  • Livello 5 – 1364,20 euro
  • Livello 6 – 1300,89 euro
metalmeccanici
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A tre anni dalla scadenza è stato rinnovato il 17 dicembre 2021 il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigiani 2019-2022.

Il nuovo contratto è stato sottoscritto dai sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e dalle associazioni datoriali CNA, Confartigianato e Claai. Il precedente rinnovo è scaduto il 31 dicembre 2018 e questo CCNL sarà valido dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 e coinvolgerà oltre 500mila lavoratori delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e delle imprese del settore odontotecnica.

Le principali novità del rinnovo sono:

  • Aumento dei minimi retributivi: è previsto un aumento medio lordo di 70 euro per un IV livello diviso in tre tranche:
  • Una tantum: per il periodo di vacanza contrattuale è prevista l’erogazione di un importo forfettario di 130 euro lordi (riconosciuto al 70% per gli apprendisti), divise in due tranche:
    • 70 euro a marzo 2022
    • 60 euro a luglio 2022
  • Trasferte e reperibilità: a partire dal 1 gennaio 2022 le indennità di trasferta e reperibilità sono incrementate del 5%
  • Sfera di applicazione: dal 1 gennaio 2022 il contratto artigiani area metalmeccanici viene esteso anche alle imprese che operano nel settore del restauro di beni culturali

Scarica il testo del rinnovo 2019-2022 del CCNL Metalmeccanici Artigiani.

Due anni di trattative non sono bastati per il rinnovo e quindi, il 15 gennaio 2015, è stato sottoscritto un accordo ponte per il CCNL Metalmeccanici Artigiani che aggiorna in parte le retribuzioni e introduce alcune novità a livello normativo per l’apprendistato.

Questo accordo, sottoscritto da Confartigianato, CNA e i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, è relativo a tutta l’area dell’artigianato dei settori “Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi Argentieri e affini, Odontotecnica”.

La parte sicuramente più interessante di questo accordo ponte per i lavoratori metalmeccanici è quella economica, che a copertura degli anni 2013/2014 in cui non è mancato il rinnovo prevede:

  • Una tantum di 420 euro erogate in quattro tranches:
    • 105 euro a gennaio 2015
    • 105 euro a aprile 2015
    • 105 euro a luglio 2015
    • 105 euro a ottobre 2015
L’importo dell’una tantum è proporzionalmente ridotto per i part-time e in misura del 70% per gli apprendisti.

Oltre a queste maggiorazioni sulle retribuzioni, l’accordo ponte prevede delle novità anche per l’apprendistato professionalizzante a partire del 1 gennaio 2015:

  • assunzione tra i 18 e 29 anni
  • unificazione della durata del periodo di prova da indicare nella lettera di assunzione (non superiore a tre mesi)
  • riconoscimento, nel caso di interruzioni non superiori a 12 mesi, dei periodi di apprendistato prestati presso altri datori di lavoro
  • durata minima di 6 mesi e massima di 5 anni che varia:
    • 3 anni per gli impiegati
    • 2 anni per gli impiegati addetti al centralino
    • riduzione di 6 mesi in caso di titolo di studio (secondario) attinente alla qualifica
    • riduzione di 12 mesi in caso laurea attinente alla qualifica
  • retribuzione che parte dal 70% nel primo anno fino ad arrivare al 100% al quarto anno
  • 80 ore annue di formazione professionale
  • indennità di malattia adeguata a quella degli altri lavoratori (impiegati e operai)
Da non dimenticare poi che le trattative per il nuovo contratto riprenderanno l’11 febbraio, con la speranza di arrivare presto al rinnovo.Scarica il testo dell’accordo ponte 2015 per i Metalmeccanici Artigiani (Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi Argentieri e affini, Odontotecnica).

[Aggiornamento del 11/01/2022] E’ stato firmato il rinnovo 2019-2022 del CCNL Metalmeccanici Artigiani.
[Aggiornamento del 09/05/2018] E’ stato siglato il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigiani per l’area Meccanica valido dal 2013 al 31 dicembre 2018.

I lavoratori con Contratto Metalmeccanici Artigiani hanno gli stesse festività rispetto agli altri contratti ma diverse regole per i giorni di ferie.

Vediamo come prima cosa l’elenco delle festività previste:

  • 25 aprile
  • 1° maggio
  • 2 giugno
  • Capodanno (1° gennaio)
  • Epifania (6 gennaio)
  • Giorno di Pasqua e lunedì di Pasqua
  • Ferragosto (15 agosto)
  • Ognissanti (1° novembre)
  • Immacolata Concezione (8 dicembre)
  • Natale (25 dicembre)
  • S. Stefano (26 dicembre)
Per quanto riguarda invece le ferie nei Metalmeccanici Artigiani, ai lavoratori spetta un periodo continuativo di almeno 2 settimane durante l’estate (1 luglio – 31 agosto). Al di fuori di questo periodo le ferie saranno concesse in base alle esigenze aziendali.
In caso di dimissioni o licenziamento il lavoratore ha diritto al pagamento delle ferie maturate fino al giorno di cessazione del contratto.
Operai
Hanno diritto per ogni anno di servizio a 4 settimane di ferie retribuite (160 ore).
Impiegati
Hanno diritto a 4 settimane di ferie retribuite fino a 18 anni di anzianità. Oltre i 18 anni di anzianità le ferie diventano 4 settimane più 5 giorni retribuiti.[Aggiornamento del 24/09/2015] Una sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore può decidere se lavorare o meno durante un festivo.

Come per gli altri contratti di lavoro, anche nel CCNL Metalmeccanici Artigiani la malattia deve essere immediatamente comunicata e deve seguire quanto regolato con i certificati medici online. Tuttavia ci sono significative differenze nel caso di mansioni da operaio o impiegato, vediamo nel dettaglio.

Operaio
L’assenza deve essere comunicata entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Per quanto riguarda il periodo di comporto, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi, che diventano 10 nell’arco dei 24 mesi precedenti nel caso di più malattie.

Impiegati
In caso di malattia l’azienda deve essere avvisata entro il 2° giorno. Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per:

  • 6 mesi per anzianità fino a 5 anni
    • è prevista l’intera retribuzione per i primi 2 mesi e metà per i restanti 4 mesi
  • 8 mesi per anzianità oltre i 5 anni
    • è prevista l’intera retribuzione per i primi 3 mesi e metà per i restanti 5 mesi
Nel caso di più malattie la conservazione del posto sale a 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Come negli altri CCNL, anche nel Contratto Metalmeccanici Artigiani (Conflavoro) sono previsti gli stessi diritti per le lavoratrici in maternità.

Parliamo naturalmente della maternità obbligatoria, che spetta nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi e della facoltativa. Inoltre secondo il D. Lgs. n.645 le lavoratrici possono astenersi dal lavoro per esami, accertamenti o visite specialistiche, senza perdita di retribuzione, nel caso però che questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro con giustificato medico.

A tutte le lavoratrici madri, compreso chi ha il contratto di apprendistato, a termine o part time, spettano due riposi giornalieri retribuiti, di un’ora ciascuno, per l’allattamento che sono validi fino ad 1 anno di età del bambino. Questi riposi possono anche essere utilizzati insieme e nel caso di part time sotto le 6 ore lavorative giornaliere sono ridotti ad un solo riposo (1 ora).

Naturalmente le lavoratrici con Contratto Metalmeccanici Artigiani che svolgono lavori pericolosi, in grado di nuocere al bambino, possono richiedere la gravidanza a rischio alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Per tutte le donne in gravidanza o le neo mamme, sul blog trovate le informazioni sull’assegno di maternità 2018, sull’ASpI durante la maternità e sul voucher per le mamme lavoratrici.

 

[Aggiornamento del 11/01/2022] E’ stato firmato il rinnovo 2019-2022 del CCNL Metalmeccanici Artigiani.

Nel contratto Metalmeccanici Artigiani di Conflavoro il preavviso di licenziamento e dimissioni cambia per operai e impiegati.

Operai – Metalmeccanici Artigiani Conflavoro
Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore non in prova possono essere date in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

  • 6 giorni in caso di anzianità fino a 5 anni
  • 8 giorni in caso di anzianità tra i 5 e i 10 anni
  • 10 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni

Impiegati – Metalmeccanici Artigiani Conflavoro
Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto senza preavviso e i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.


Fino a 5 anni di servizio:
1° e 2° categoria: 1 mese e 15 giorni
3°, 4°, 5°, 6° categoria: 1 mese


Da 5 a 10 anni di servizio:
1° e 2° categoria: 2 mesi
3°, 4°, 5°, 6° categoria: 1 mese e 15 giorni


Oltre i 10 anni di servizio:
1° e 2° categoria: 2 mesi e 15 giorni
3°, 4°, 5°, 6° categoria: 2 mesi


Nel caso non si rispettino i termini, si deve corrispondere un’indennità pari al periodo di mancato preavviso. 

 

[Aggiornamento del 11/01/2022] E’ stato firmato il rinnovo 2019-2022 del CCNL Metalmeccanici Artigiani.

Il nuovo testo unico dell’apprendistato è applicato anche al Contratto Metalmeccanici Artigiani che ha introdotto diverse novità.

In base alla nuova disciplina, l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato in tre diverse tipologie che abbiamo già analizzato.

Per tutti gli apprendisti è bene conoscere le sanzioni e i diritti che essi hanno in azienda. Il contratto di apprendistato per i metalmeccanici artigiani deve avere forma scritta e devi riportare:

  • il ruolo a cui il lavoratore verrà adibito
  • il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale
  • la qualifica conseguita al termine del rapporto
  • la durata (per un massimo di 42 mesi)
  • l’eventuale periodo di prova
  • il piano formativo e il nome del tutor aziendale
Per quanto riguarda la malattia e infortunio dei metalmeccanici artigiani, valgono le stesse regole per i non apprendisti. In caso di assenza per periodi, anche non continuativi, che superino i 30 giorni, l’apprendistato verrà prolungato per il periodo di assenza, fino ad un massimo di 6 mesi.
 
Durante la formazione (massimo 120 ore in un anno) non è possibile recedere dal contratto. E’ invece possibile farlo con i normali termini di preavviso dimissioni dopo il termine della formazione.Sul blog trovate anche le novità sull’apprendistato nei metalmeccanici industria.