Il periodo di prova nel contratto metalmeccanici a seconda dei livelli di retribuzione è il seguente:
- 1 Livello: 1 mese durata ordinaria
- 2 e 3 Livello: 1 mese e mezzo durata ordinaria
- 4 e 5 Livello e livello superiore: 3 mesi durata ordinaria
- 6 e 7 Livello: 6 mesi durata ordinaria
I periodi di prova menzionati sopra possono essere ridotti per i lavoratori:
- che con identiche mansioni hanno prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende
- che hanno completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione
Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che hanno prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di lavoro, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori dovranno presentare in azienda, al momento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni. Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti.
L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la protrazione, né il rinnovo. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento per iniziativa tanto del datore di lavoro quanto del dipendente, senza l’obbligo reciproco del preavviso né della relativa indennità sostitutiva. Concluso il periodo di prova senza che sia intervenuto il mancato superamento dello stesso, l’assunzione del lavoratore diventa definitiva e l’anzianità di servizio inizierà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito.
[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.
[Aggiornamento del 09/06/2016] Il Ministero del Lavoro ha dato importanti chiarimenti sul funzionamento delle dimissioni durante la prova.