Contratto Lavoro

Importi massimi 2016 disoccupazione

L’Inps ha pubblicato gli importi massimi attivi dal 1 gennaio 2017 per le due indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Oltre a questi importi sono stati pubblicati dall’Istituto Previdenziale anche i valori del trattamento di integrazione salariale e dell’indennità di mobilità.

NASpI

Per il 2017 non cambiano i valori rispetto all’anno precedente. La retribuzione di riferimento è 1.195 euro: nel caso sia uguale o inferiore l’indennità è pari al 75% dell’importo percepito. Il valore massimo dell’indennità, in caso di retribuzione superiore a tale soglia, è di 1.300 euro (cioè il 75% più il 25% del differenziale tra la retribuzione percepita e 1.195 euro).

DIS-COLL
Per ora questo ammortizzatore sociale è previsto fino al 30 giugno 2017 grazie al decreto Milleproroghe, anche se ad inizio anno l’Inps aveva comunicato la sua abolizione. L’obiettivo è quello di far rientrare la DIS-COLL all’interno della Legge delega sul Lavoro autonomo in modo da renderla strutturale.

Gli importi e il funzionamento della disoccupazione per i contratti a progetto è la stessa della NASpI.


Integrazione salariale

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 914,96 euro 
  • retribuzione superiore a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 1.099,70 euro 
Questi importi devono essere incrementati del 20% in caso di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità 
La mobilità è stata abrogata dalla Riforma Fornero a partire dal 1 gennaio 2017.

Disoccupazione agricola 
Per la disoccupazione agricola valgono gli stessi importi dell’Integrazione salariale.

[Aggiornamento del 23/08/2017] Dal 1 luglio 2017 continua la disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa grazie ai fondi trovati dal Jobs Act dei Lavoratori Autonomi.

Abrogata la mobilità, c'è solo la NASpI

Dal 1 gennaio 2017 la Riforma Fornero (legge n.92/2012) introduce importanti novità negli ammortizzatori sociali. Da inizio anno infatti nei casi di disoccupazione volontaria:


Per i lavoratori disoccupati quindi resta un’unica indennità, la NASpI. Quindi per chi viene licenziato dopo il 31 dicembre 2016 deve richiedere, se ha i requisiti, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” che spetta a lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa. 

Restano invece esclusi dalla richiesta di questa tipologia di ammortizzatori sociali i dipendenti pubblici, operai agricoli, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale e collaboratori a progetto che hanno un’indennità dedicata a loro, la DIS-COLL.
Naturalmente, insieme con l’abrogazione della mobilità, cessa anche il contributo pagato dalle aziende di 0,30% (0,80% per l’edilizia) sulla retribuzione imponibile: cala quindi il costo del lavoro. Ma accanto a questa abrogazione, viene introdotto il ticket licenziamento pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettivo e per un massimo di tre anni per i lavoratori a tempo indeterminato.
Gli importi dell’indennità di disoccupazione sono leggermente diversi rispetto a quelli della mobilità, infatti l’importo massimo della NASpI è di 1.300 euro, sicuramente inferiore rispetto a quanto avrebbe percepito un lavoratore in mobilità. Cambiano però anche i requisiti, più stringenti quelli della mobilità, mentre ora bastano 13 settimane per ottenere l’indennità di disoccupazione.

[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la NASpI si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.

Dal 1 gennaio 2012 sono entrati in vigore i nuovi importi massimi per i trattamenti di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione.

Per quanto riguarda gli importi massimi mensili per l’indennità di mobilità per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011 sono:

  • per retribuzioni uguali o inferiori a 2.014,77 euro, l’importo netto è 876,89 euro
  • per retribuzioni superiori a 2.014,77 euro, l’importo netto è 1.053,95 euro

I nuovi importi massimi mensili dell’integrazione salariale sono:

  • per retribuzioni inferiori o uguali a 2.014,77, l’importo netto è 876,89 euro
  • per retribuzioni superiori a 2.014,77 euro, l’importo netto è 1.053,95 euro

Per quanto riguarda la disoccupazione non agricola, gli importi massimi 2012 sono uguali a quelli elencati sopra. Invece per l’assegno per attività socialmente utili, l’importo massimo è di 556 euro. Leggi anche gli importi massimi 2012 della disoccupazione ordinaria.

A partire dal 1 aprile 2011 la disoccupazione ordinaria, tutte le comunicazioni di colf e badanti e la richiesta di mobilità si possono fare solo online.

Il 31 marzo infatti è il termine ultimo per utilizzare i vecchi moduli cartacei. Questo passaggio è un passo molto importante per i servizi online dell’Inps, sempre più accessibili e si spera anche veloci!

Già avevamo parlato della domanda di disoccupazione ordinaria, che è possibile richiedere online, tramite numero verde (803.164) o nei patronati. Stessa cosa per la mobilità, anche la richiesta di questa indennità passa d’ora in poi dal web.

Anche per le assunzioni di colf e badanti, dal 1 aprile 2011 si fa tutto online (o tramite numero verde e patronati), come anche per trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori domestici.

Novità! Dal 1 maggio 2015 arriva la NASpI. Sul blog trovate tutti i dettagli su requisiti, importo e durata.

La mobilità in deroga dell’Inps spetta ai lavoratori dipendenti licenziati dal 1° gennaio 2011 da aziende, anche artigiane e cooperative, compresi i datori di lavoro non imprenditori che non rientrano nei requisiti della disoccupazione ordinaria o di indennità di mobilità.

Anche per i dipendenti con indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria spetta la mobilità in deroga se il termine di questo trattamenti è nel corso del 2011.

I requisiti per poter accedere alla mobilità in deroga i lavoratori devono avere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi presso l’azienda che li ha licenziati e un periodo di lavoro effettivo di almeno 6 mesi.

L’indennità è pari all’80% della retribuzione lorda che spettava al lavoratore prima del licenziamento.

Per quel che concerne la procedura di richiesta della mobilità in deroga, la domanda deve essere fatta entro e non oltre 68 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria oppure dalla data di scadenza dell’indennità di mobilità ordinaria/trattamento speciale edilizia. L’istanza di proroga deve essere presentata entro e non oltre il 23 marzo 2011.

Dal 1 gennaio 2011 sono in vigori i nuovi importi massimi di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.

Novità! Leggi gli importi massimi 2012 di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione.

Per quanto riguarda la retribuzione della mobilità 2011 (cioè per licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010), gli importi sono:

  • per retribuzioni uguali o inferiori a 1961,80 euro, l’importo netto è 853,84 euro
  • per retribuzioni superiori a 1961,80 euro, l’importo netto è 1026,24 euro

I nuovi importi massimi mensili dell’integrazione salariale sono per retribuzioni inferiori o uguali a 1.961,80:

  • lordo 906,80, netto 853,84 euro

Per retribuzioni superiori a 1.961,80:

  • lordo 1.089,89, netto 1.026,24 euro

Nel caso di intemperie stagionali per le imprese del settore edile e lapideo, gli importi di integrazione salariale sono:

  • 1.024,61 euro netti per retribuzioni inferiori a 1.961,80
  • 1.231,49 euro netti per retribuzioni superiori a 1.961,80

Leggi anche le informazioni sulla mobilità in deroga 2011.

La mobilità del lavoro è pagata al lavoratore con una retribuzione ogni mese direttamente dall’Inps tramite assegno circolare, accredito bancario o postale.

L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale straordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l’azienda l’avesse chiesto) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. Leggi anche i requisiti, la domanda di mobilità e gli importi della mobilità 2012.

Ai lavoratori spetta:

Per i lavoratori delle aziende del Mezzogiorno gli importi sono cosi distribuiti:

  • Il 100% della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i primi 12 mesi
  • L’ 80% della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo compreso tra il 13° e il 48° mese

Dall’importo dell’indennità di mobilità che spetta ai lavoratori per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale pari al 5,54% così come accade per la Cassa integrazione. Per i periodi successivi al 12° mese non viene effettuata nessuna detrazione a carico del lavoratore.

[Aggiornamento del 16/02/2017] Dal 1 gennaio 2017 è stata abrogata la mobilità, per i lavoratori disoccupati resta solo la NASpI.

A partire da gennaio 2011, l’Inps trasferisce alcuni dei suoi servizi soltanto online, eliminando di fatto il doppio canale: sito web Inps + sportelli.

I servizi che dal 2011 sono disponibili solo online sono:

Questo cambiamento, molto importante per l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rafforza la centralità di internet, del sito web dell’Inps e della Posta Elettronica Certificata (PEC) come erogatori di servizi ad alto valore per il cittadino.

Questo cambiamento dei servizi online, attivo da gennaio 2011, rafforza la centralità del sito internet Inps, come già visto in altre occasioni, come: la denuncia online di colf e badanti (con il modulo) e gli assegni familiari (scaricabile online).

In questo post spiegheremo tutte tematiche relative alla durata e alla domanda della mobilità nel lavoro. Iniziamo con la durata dell’indennità di mobilità, che varia in relazione all’età del lavoratore:

  • fino ai 39° anni di età del lavoratore, l’indennità spetta per un massimo di 12 mesi
  • da 40 a 49 anni di età, l’indennità di mobilità arriva a 24 mesi
  • oltre i 50 anni di età, la durata sale a 36 mesi

Novità! Dal 1 gennaio 2013 arriva l’indennità di disoccupazione ASpI che andrà a sostituire la mobilità.

Diversi sono invece i limiti della durata della mobilità per i lavoratori che lavorano nelle aziende del Mezzogiorno:

  • fino ai 39° anni di età del lavoratore, l’indennità spetta per un massimo di 24 mesi
  • da 40 a 49 anni di età, l’indennità di mobilità arriva a 36 mesi
  • oltre i 50 anni di età, la durata sale a 48 mesi

L’indennità, seguendo i requisiti di mobilità, decorre dall’ottavo giorno successivo al licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni. Invece decorre dal quinto giorno successivo alla data della domanda, se questa è stata presentata dopo l’ottavo giorno. Da non dimenticare anche la retribuzione nella mobilità del lavoro.

Per ottenere la mobilità, il lavoratore deve presentare la domanda sull’apposito modulo DS 21 al Centro per l’impiego della sua zona entro 68 giorni dal licenziamento (un pò come la disoccupazione). Il Centro per l’Impiego si occuperà di trasmettere la domanda direttamente all’Inps.

Inoltre, il lavoratore deve presentare unitamente al modello DS 21 la dichiarazione del proprio datore di lavoro contenuta nel modulo DS 22 con i dati identificativi del dipendente e dell’azienda, del rapporto di lavoro intercorso e della retribuzione percepita. Entrambi i moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “moduli”.

[Aggiornamento del 16/02/2017] Dal 1 gennaio 2017 è stata abrogata la mobilità, per i lavoratori disoccupati resta solo la NASpI.

I requisiti per la mobilità dei lavoratori, a prescindere dalla loro qualifica, vengono individuati in base ai criteri previsti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali.

In mancanza di questi, la scelta avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

  • famigliari a carico
  • anzianità
  • esigenze tecnico produttive ed organizzative

Spetta l’indennità di mobilità (qui la retribuzione della mobilità lavoro e gli importi 2011 della mobilità) a tutti quei lavoratori che:

  • sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato
  • sono iscritti nelle liste di mobilità compilate dalla Direzione regionale del lavoro sulla base degli elenchi inviati dalle aziende in crisi
  • hanno un’anzianità lavorativa in azienda di almeno 12 mesi, compresi i periodi di lavoro a tempo determinato e i periodi di apprendistato svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato nella stessa azienda
  • hanno almeno 6 mesi di lavoro svolto nell’azienda, compresi i periodi di sospensione del lavoro per ferie, festività, malattie e/o infortuni

Il datore di lavoro che vuole mettere in mobilità i lavoratori in eccesso deve darne tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali e alla Direzione regionale del lavoro. Dopo aver esaminato la situazione con le associazioni dei lavoratori senza che siano state individuate soluzioni alternative, l’azienda può effettuare i licenziamenti.

L’elenco dei lavoratori in mobilità deve essere poi inviato alla Direzione regionale del lavoro, alle Commissioni provinciali tripartite ed alle associazioni di categoria. La procedura per la richiesta di mobilità deve essere attivata dal datore di lavoro; tuttavia, se lo stesso non provvede, possono avviarla gli stessi lavoratori interessati. Da non dimenticare la durata e la domanda di mobilità.

L’avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica. L’indennità di mobilità, infatti, viene concessa soltanto se le aziende rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori sono in possesso dei requisiti necessari.

[Aggiornamento del 16/02/2017] Dal 1 gennaio 2017 è stata abrogata la mobilità, per i lavoratori disoccupati resta solo la NASpI.