Contratto Lavoro

Cassa integrazione e Naspi - importi
Naspi e Dis-coll

 

Con la Manovra 2022 gli ammortizzatori sociali legati alla disoccupazione estendono il loro raggio di azione sia per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori.

Naspi e Dis-coll infatti dal 1 gennaio 2022 cambiano sostanzialmente su:

  • requisiti
  • durata
  • destinatari
  • importo

Vediamo più nel dettaglio, partiamo dai requisiti. Dal prossimo anno non valgono più le 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione. Per avere diritto alla Naspi bastano le 13 settimane minime lavorate nei quattro anni precedenti alla perdita del lavoro

Per quanto riguarda la durata, la Dis-coll, cioè la disoccupazione per co.co.co, dottorandi e ricercatori, viene estesa ai mesi di contribuzione accreditata dal 1 gennaio dell’anno precedente quello di cessazione del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di 12 mesi. Precedentemente erano la metà dei mesi accreditati fino ad un massimo di 6.

Dal 2022 la Naspi viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative agricole e consorzi (Oti). Importante notare quindi che questa categoria di operai agricoli esce dalla tutela della disoccupazione agricola.

Infine l’importo che cambia per Naspi e Dis-coll. Per chi entrerà in disoccupazione dal 1 gennaio 2022 la riduzione di tre punti percentuali per ogni mese si applica solo a partire dal sesto mese mentre precedentemente era dal quarto.

Assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione prende ufficialmente il via dal 3 aprile 2018. Ora chi è disoccupato può contare su un importo medio di 3.500 euro da utilizzare per ritrovare un posto di lavoro.

Questo assegno è previsto dal Jobs Act e fino ad oggi era stato solo sperimentato su una platea ridotta di disoccupati. A partire da aprile  tutti quelli che ne hanno diritto potranno richiederlo per cercare un posto di lavoro attraverso i centri per l’impiego o le agenzie per il lavoro.

I requisiti per ottenere l’assegno di ricollocazione sono:

  • aver ricevuto la NASpI da almeno 4 mesi
  • chi ha diritto al Reddito di Inclusione con stipula del patto di servizio
  • lavoratori impiegati in aziende in crisi, ad esempio in cassa integrazione straordinaria

L’importo varia dai 250 ai 5.000 euro e varia in base al profilo del disoccupato e dalla difficoltà di ricollocare il lavoratore. Sono valutati elementi come il luogo di lavoro o la formazione.
I lavoratori che usufruiranno di questo incentivo riceveranno un accredito e potranno presentarsi in un ente, anche patronati e consulenti del lavoro. Se la procedura va a buon fine, cioè al disoccupato viene fatto un contratto di lavoro, allora l’ente o agenzia riceveranno la quota dell’assegno di ricollocazione.

[Aggiornamento del 02/02/2019] Vista l’istituzione del Reddito di cittadinanza (DL 28 gennaio 2019 n. 4) l’Anpal ha comunicato che non è più possibile richiedere l’assegno di ricollocazione.


[Aggiornamento del 17/05/2018] L’Anpal ha comunicato che a partire dal 14 maggio 2018 è entrato a regime l’assegno di ricollocazione.


[Aggiornamento del 12/04/2018] Sono emersi alcuni problemi sui sistemi informatici e quindi l’avvio dell’assegno di ricollocazione è stato rinviato a inizio maggio.

Disoccupazione all'estero

Sono state finalmente allineate le regole italiane a quelle della comunità europea per quanto riguarda la possibilità di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI all’estero.

Naturalmente quando parliamo di paesi esteri intendiamo i paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Per questi il regolamento comunitario prevede il mantenimento della disoccupazione fino a tre mesi nel caso in cui la persona cerchi lavoro all’estero.

Ci sono però degli obblighi che il lavoratore deve soddisfare per mantenere la NASpI maturata in Italia anche all’estero:

  • Rilascio della Did (dichiarazione di immediata disponibilità) entro 15 giorni dalla presentazione dalla domanda
  • Per quattro settimane si deve rimanere a disposizione degli operatori dei servizi per il lavoro
  • Deve iscriversi come richiedente lavoro negli uffici dello stato in cui si reca (e sottostare agli obblighi previsti dal paese ospitante)

In poche parole, per i primi tre mesi di percezione della NASpI i Centri per l’Impiego non possono convocare questi lavoratori disoccupati o applicare le sanzioni relative al non rispetto del Patto di servizio
Dal primo giorno del quarto mese le persone che percepiscono l’indennità di disoccupazione dovranno partecipare attivamente alle iniziative di politica attiva, altrimenti rientrano le sanzioni viste sopra.
Tutte queste indicazioni, in caso di ricerca di lavoro all’estero, sono valide per le varie indennità di disoccupazione: NASpI, Dis-Coll, ASDI. Per approfondimenti si può consultare la circolare Inps n. 177 del 28 novembre 2017.
Importi massimi 2016 disoccupazione

L’Inps ha pubblicato gli importi massimi attivi dal 1 gennaio 2017 per le due indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Oltre a questi importi sono stati pubblicati dall’Istituto Previdenziale anche i valori del trattamento di integrazione salariale e dell’indennità di mobilità.

NASpI

Per il 2017 non cambiano i valori rispetto all’anno precedente. La retribuzione di riferimento è 1.195 euro: nel caso sia uguale o inferiore l’indennità è pari al 75% dell’importo percepito. Il valore massimo dell’indennità, in caso di retribuzione superiore a tale soglia, è di 1.300 euro (cioè il 75% più il 25% del differenziale tra la retribuzione percepita e 1.195 euro).

DIS-COLL
Per ora questo ammortizzatore sociale è previsto fino al 30 giugno 2017 grazie al decreto Milleproroghe, anche se ad inizio anno l’Inps aveva comunicato la sua abolizione. L’obiettivo è quello di far rientrare la DIS-COLL all’interno della Legge delega sul Lavoro autonomo in modo da renderla strutturale.

Gli importi e il funzionamento della disoccupazione per i contratti a progetto è la stessa della NASpI.


Integrazione salariale

  • retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 914,96 euro 
  • retribuzione superiore a 2.102,24 euro – importo massimo netto è di 1.099,70 euro 
Questi importi devono essere incrementati del 20% in caso di integrazione salariale nel settore edile per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità 
La mobilità è stata abrogata dalla Riforma Fornero a partire dal 1 gennaio 2017.

Disoccupazione agricola 
Per la disoccupazione agricola valgono gli stessi importi dell’Integrazione salariale.

[Aggiornamento del 23/08/2017] Dal 1 luglio 2017 continua la disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa grazie ai fondi trovati dal Jobs Act dei Lavoratori Autonomi.

Abrogata la mobilità, c'è solo la NASpI

Dal 1 gennaio 2017 la Riforma Fornero (legge n.92/2012) introduce importanti novità negli ammortizzatori sociali. Da inizio anno infatti nei casi di disoccupazione volontaria:


Per i lavoratori disoccupati quindi resta un’unica indennità, la NASpI. Quindi per chi viene licenziato dopo il 31 dicembre 2016 deve richiedere, se ha i requisiti, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” che spetta a lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa. 

Restano invece esclusi dalla richiesta di questa tipologia di ammortizzatori sociali i dipendenti pubblici, operai agricoli, lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno di lavoro stagionale e collaboratori a progetto che hanno un’indennità dedicata a loro, la DIS-COLL.
Naturalmente, insieme con l’abrogazione della mobilità, cessa anche il contributo pagato dalle aziende di 0,30% (0,80% per l’edilizia) sulla retribuzione imponibile: cala quindi il costo del lavoro. Ma accanto a questa abrogazione, viene introdotto il ticket licenziamento pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettivo e per un massimo di tre anni per i lavoratori a tempo indeterminato.
Gli importi dell’indennità di disoccupazione sono leggermente diversi rispetto a quelli della mobilità, infatti l’importo massimo della NASpI è di 1.300 euro, sicuramente inferiore rispetto a quanto avrebbe percepito un lavoratore in mobilità. Cambiano però anche i requisiti, più stringenti quelli della mobilità, mentre ora bastano 13 settimane per ottenere l’indennità di disoccupazione.

[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la NASpI si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.

NASpI anche lavorando

Con un provvedimento correttivo al Jobs Act è stato finalmente chiarito chi può mantenere lo status di disoccupazione, e quindi anche la NASpI, con un contratto di lavoro in corso.

Sul blog avevamo già trattato il tema della perdita della NASpI a seguito di alcuni chiarimenti pubblicati dall’Inps. Ora questo provvedimento correttivo risolve a favore del lavoratore il tema legato ai disoccupati con un impiego.

Cosa succedeva prima di questo provvedimento? Nel caso di un contratto di lavoro dipendente, l’assegno di disoccupazione veniva sospeso per 6 mesi con la possibilità di continuare a percepirlo successivamente. In caso di contratto superiore ai 6 mesi o per l’avvio di un lavoro autonomo, si perdeva lo status di disoccupato.

Come funziona da oggi? Ora invece, prendendo spunto da quanto accadeva in passato con gli ammortizzatori sociali (come l’ASpI), il lavoratore può continuare a percepire la NASpI anche nel caso di:

  • contratto di lavoro dipendente superiore ai 6 mesi
  • contratto di lavoro autonomo superiore ai 6 mesi
  • i limiti di reddito sono: 
    • 8.000 euro per il lavoro subordinato
    • 4.800 euro per il lavoro autonomo

L’Inps ha pubblicato alcuni chiarimenti sulla disciplina della NASpI che illustrano anche le tematiche relative alla perdita della disoccupazione in alcuni casi specifici, come per esempio in caso di rifiuto di una proposta di lavoro o di dimissioni per trasferimento.

Oltre ai casi già segnalati per l’ASpI, vanno presi in considerazione alcuni esempi specifici che, tra l’altro, molti utenti ci hanno già segnalato.

Per esempio cosa accade se il lavoratore rifiuta di trasferirsi oltre i 50 chilometri dalla propria residenza con un tempo di percorrenza di 80 minuti o oltre con i mezzi pubblici? In questo caso se si effettua la domanda di disoccupazione questa verrà accettata dall’Inps. Al contrario se il trasferimento è entro i 50 chilometri e i tempi sono sotto gli 80 minuti, allora ci sono i termini per il rifiuto dell’indennità.

Stessa cosa vale nel caso in cui il lavoratore rifiuta un’offerta di lavoro: se entro i 50 chilometri e i tempi di percorrenza con i mezzi pubblici sono sotto gli 80 minuti, l’Inps procederà all’interruzione della NASpI. Invece, come sopra, se la proposta di lavoro è oltre i 50 chilometri e i tempi sono sopra gli 80 minuti, questa si continuerà a percepire.

Questo chiarimento risponde ai tanti quesiti arrivati che ci domandavano cosa sarebbe accaduto in caso di rifiuto di una proposta di lavoro.

Altre indicazioni interessanti presenti nella circolare n. 142 del 29 luglio 2015 sono relative ai casi in cui la NASpI viene riconosciuta in caso di:

  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione: l’elemento economico riconosciuto al lavoratore non influisce sul riconoscimento dell’indennità
  • licenziamento per motivi disciplinari
[Aggiornamento del 20/06/2016] Un provvedimento correttivo del Jobs Act ha chiarito i casi in cui si può percepire la NASpI anche lavorando

L’assegno di ricollocazione è stato introdotto con il riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive previsto nei decreti legislativi del Jobs Act e approvato il 4 settembre 2015.

Tra le novità introdotte, oltre al Patto di servizio, c’è l’assegno individuale di ricollocazione che spetta ai disoccupati che percepiscono la NASpI da più di quatto mesi. Per ottenerlo basta fare domanda nel Centro per l’impiego dove si è stipulato il patto o direttamente all’Anpal, la Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro.

Il disoccupato può spendere questo assegno per avere un servizio di assistenza nella ricerca di lavoro. Questo servizio può essere richiesto nei Centri per l’impiego o in una agenzia privata accreditata. I termini per l’utilizzo di questo importo, una volto accordato, è di due mesi, pena la perdita dello stato di disoccupazione e quindi dell’indennità.

In cosa consiste questo servizio di assistenza? Affiancamento di un tutor che aiuterà il disoccupato a trovare un nuovo lavoro anche attraverso la partecipazione ad attività di formazione sempre coperte dall’assegno. Per quanto riguarda l’importo, questo è legato al profilo di occupabilità del lavoratore determinato all’atto della domanda.

La durata dell’assegno di ricollocazione è di 6 mesi, prorogabile nel caso in cui l’importo non è stato consumato interamente nei servizi previsti.

Per ora non ci sono informazioni dettagliate sugli importi, profili di occupabilità e sulle modalità attuative che verranno definite dall’Anpal alla sua partenza (1 gennaio 2016).

[Aggiornamento del 02/02/2019] Vista l’istituzione del Reddito di cittadinanza (DL 28 gennaio 2019 n. 4) l’Anpal ha comunicato che non è più possibile richiedere l’assegno di ricollocazione.


[Aggiornamento del 11/04/2018] Ha ufficialmente preso il via l’assegno di ricollocazione dal 3 aprile 2018: fino a 5.000 euro per i disoccupati.


[Aggiornamento del 20/03/2017] L’Anpal ha avviato la sperimentazione su 30mila disoccupati dell’assegno di ricollocazione.

Come cambia la disoccupazione con il Patto di servizio

Con l’approvazione del decreto attuativo del Jobs Act sul riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive (4 settembre 2015 – legge n. 183/2014) è stato introdotto il “Patto di servizio personalizzato” che prevede l’obbligo da parte di chi percepisce la disoccupazione di frequentare una serie di iniziative o incontri pena la perdita dell’indennità.

Gli ammortizzatori sociali toccati da questo nuovo patto sono la NASpI, la Dis-Coll e l’ASDI. Con il nuovo decreto la domanda fatta per uno degli ammortizzatori elencati sopra equivale a dare una dichiarazione di immediata disponibilità da parte del disoccupato a frequentare corsi di formazione, riqualificazione o ad accettare offerte di lavoro adeguate.

I lavoratori disoccupati devono entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di NASpI o Dis-Coll recarsi nei Centri per l’impiego per sottoscrivere il Patto di servizio, in caso contrario sarà il centro a convocarli. Sono proprio questi centri, eredi dei vecchi uffici di collocamento, ad essere il fulcro di queste nuove politiche attive previste nel decreto.

Nel caso in cui non si rispetti il patto, e cioè una delle attività o iniziative programmate dai Centri per l’impiego, sono previste delle sanzioni diversificate in base all’indennità di disoccupazione che si percepisce ed al numero di assenze:

  • NASpI e DIS-COLL: decurtazione di un quarto o di una mensilità alla prima e seconda assenza in caso di convocazioni, dalla terza si perde lo stato di disoccupazione. Decurtazione di una mensilità in caso di assenza alle iniziative di carattere formativo, alla seconda si perde lo stato di disoccupazione
  • ASDI: per le convocazioni vale quanto detto sopra. Tuttavia in caso di assenza alle iniziative di carattere formativo, si perde lo stato di disoccupazione già alla prima assenza
  • Per tutte le tre le indennità in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua (legata cioè alle esperienze lavorative, al proprio curriculum professionale, alla distanza dal domicilio e alla retribuzione che deve essere superiore del 20% rispetto all’ultima indennità percepita) lo stato di disoccupazione decade subito
I vari centri, agenzie, istituti, sia pubblici che privati, coinvolti in questo riordino saranno coordinati da una nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (Anpal), attiva dal 1 gennaio 2016. Tra i compiti più importanti di questa agenzia c’è quello di definire il funzionamento dell’assegno di ricollocazione, una delle novità previste dalle politiche attive insieme al già citato Patto di servizio personalizzato.




[Aggiornamento del 11/04/2018] Ha ufficialmente preso il via l’assegno di ricollocazione dal 3 aprile 2018: fino a 5.000 euro per i disoccupati.


[Aggiornamento del 18/12/2017] Ora la disoccupazione si può percepire anche all’estero seguendo tempi e regole stabilite dall’Inps.

Gli ultimi anni hanno portato forti cambiamenti ammortizzatori sociali e in particolare per l’indennità di disoccupazione che da ordinaria e ridotta è passata ad ASpI e mini-ASpI e ora, dal 1 maggio 2015, a NASpI.

Per capire com’è cambiata, sotto trovate una cronistoria della disoccupazione con alcune informazioni che vi faranno capire la sua evoluzione nel tempo:

  • NASpI – attiva dal 1 maggio 2015 (sostituisce ASpI e mini-ASpI)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni
    • Quanto dura – la metà delle settimane di contribuzione con cui è stata effettuata la richiesta sulla base degli ultimi 4 anni
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile per importi pari o inferiori a 1.195 euro. Per importi superiori si dovrà aggiungere il 25% del differenziale tra retribuzione mensile e l’importo sopra riportato
  • ASpI – non più attiva (valida dal 1 gennaio 2013 fino al 30 aprile 2015)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – almeno 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto dura – da 10 a 16 mesi, in base all’età
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile 
  • Mini-ASpI – non più attiva (valida dal 1 gennaio 2013 fino al 30 aprile 2015)
    • A chi spetta – Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori 
    • Quando spetta – 13 settimane di contributi nei 12 mesi precedenti 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto dura – la metà delle settimane di contribuzione con cui è stata effettuata la richiesta
    • Importo – 75% della retribuzione media mensile 
  • Indennità di disoccupazione ordinaria – non più attiva (valida fino al 31 dicembre 2012)
    • A chi spettava – Lavoratori dipendenti
    • Quando spettava – 1 anno di contributi nei 2 anni precedenti al termine del rapporto
    • Quanto durava – 8 mesi per disoccupati sotto i 50 anni e 12 mesi per disoccupati sopra i 50 anni
    • Importo – 60% della retribuzione media lorda degli ultimi tre mesi lavorati per 6 mesi (50% per i due mesi seguenti e 40% per gli altri)
  • Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti – non più attiva (valida fino al 31 dicembre 2012)
    • A chi spettava – Lavoratori dipendenti
    • Quando spettava – 78 giornate di lavoro con 2 anni di anzianità contributiva
    • Quanto durava – 180 giorni
    • Importo – 35% della retribuzione per i primi 120 giorni (40% per successivi)