Contratto Lavoro

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La cassa integrazione straordinaria in caso di ristrutturazione aziendale richiede un significativa modifica delle strutture dell’impresa con connessi investimenti in macchinari e/o locali.

Il periodo massimo di durata della cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione è di 24 mesi consecutivi, con possibilità di due proroghe di 12 mesi ciascuna per casi di programmi in cui gli investimenti si presentano complessi.

Una particolare fattispecie riguardante la ristrutturazione aziendale concerne la situazione di trasformazione dell’assetto proprietario, per cui le aziende possono richiedere l’azzeramento dei periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria precedentemente utilizzati, con la durata dell’intervento dell’integrazione prevista in 24 mesi e con possibilità di due proroghe.

Anche per la situazione di riconversione aziendale, che interviene quando s’introducono nuove produzioni attraverso la modificazione degli impianti e dei cicli produttivi , nonché in caso di sostituzione degli impianti esistenti, la durata dell’integrazione salariale è di 24 mesi con la possibilità di due proroghe di 12 mesi ciascuna.

La riorganizzazione aziendale discende dall’esigenza di far fronte ad inefficienze della struttura dovute a squilibri tra apparato produttivo, commerciale ed amministrativo e pertanto si realizza una significativa razionalizzazione gestionale, mentre nel programma occorre indicare gli investimenti produttivi e l’attività di formazione e riqualificazione rivolta al recupero di risorse interne, mentre la stessa deve interessare almeno il 30% del personale sospeso.

Leggi anche tutte le informazioni sulla Cassa Integrazione 2010.

Anche nel 2010 la cassa integrazione guadagni straordinaria si differenzia da quella ordinaria nelle cause integrabili e nella durata dell’intervento (qui tutte le novità della cassa integrazione 2010).

Infatti, questa tipologia di ammortamento sociale si collega a difficoltà e problemi aziendali prospettive incerte quali:

A chi spetta la cassa integrazione straordinaria? Possono avere accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria soltanto le imprese che hanno più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta. Da non dimenticare la retribuzione della cassa integrazione 2010.

I lavoratori che possono beneficiare della cassa integrazione guadagni straordinaria sono quelli con un anzianità di lavoro di almeno 90 giorni:

  • operai, intermedi, impiegati e quadri a tempo indeterminato o determinato(non stagionale), anche se part time, nonché lavoratori con contratto d’inserimento
  • soci di cooperative di produzione e lavoro con rapporto di lavoro subordinato
  • giornalisti professionisti ,pubblicisti e praticanti dipendenti da case editrici di giornali e quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, compresi quelli delle radio e tv private

Sono esclusi invece dalla cassa integrazione straordinaria i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio salvo che questi ultimi non risultano espressamente previsti nel provvedimento di concessione del trattamento. Leggi anche tutte le informazioni sui Centri per l’Impiego.

Il congedo straordinario previsto dalla legge 104, prevede una retribuzione massima annuale di 32.766 euro.

Questa indennità è retribuita per congedi straordinari per un massimo di due anni, legati alla cura di familiari handicappati, che usufruiscono della legge 104. Sul blog si trovano le indicazioni sul congedo straordinario retribuito, chi ne ha diritto e le patologie invalidanti.

L’indennità complessiva spettante, come abbiamo detto sopra, di poco più di 32.000 euro, pari ad un massimo di 89,77 euro al giorno.

Leggi anche i permessi per handicap e le novità dei permessi per legge 104 del collegato lavoro.

Sono stati approvati i fondi per la cassa integrazione straordinaria e la mobilità del 2010.

Presenti nella Legge Finanziaria 2010, questi fondi sono pari a 45 milioni di euro. Di questi 15 milioni saranno assorbiti da trattamenti straordinari di integrazione salariale e 30 milioni per i trattamenti di mobilità.

Le categorie che possono sfruttare i fondi per la cassa integrazione straordinaria sono: le imprese esercenti con attività commerciale con più di cinquanta dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più0 di cinquanta dipendenti e le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dalla Cassa integrazione straordinaria i lavoratori licenziati dalle aziende entro la data del 31 dicembre 2010.

Non dimenticate la retribuzione in cassa integrazione e la cassa integrazione ordinaria.

Leggi anche tutte le informazioni sulla Cassa Integrazione 2010.

Contratto Operai Agricoli e Florovivaisti

 
Il 23 maggio 2022 è stato sottoscritto il rinnovo 2022-2025 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti.

Questo nuovo contratto è stato siglato dai sindacati Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Confagricoltura, Coldiretti, CIA Agricoltori Italiani. Coinvolge oltre un milione di lavoratori ed è valido dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 con un modello contrattuale a livello nazionale e provinciale.

Diverse le novità introdotte dal rinnovo:

  • Aumento minimi retributivi: è previsto un aumento totale del 4,7% delle retribuzioni diviso in tre tranches:
    • 1 giugno 2022: +3%
    • 1 gennaio 2023: +1,2%
    • 1 giugno 2023: +0,5%
  • Ente bilaterale: viene istituito un ente bilaterale agricolo nazionale che organizzerà servizi e attività in ambito welfare. Per permettere tutto ciò viene stabilita una contribuzione dei datori di lavoro (51,65 euro annui per lavoratori a tempo indeterminato e 0,34 euro giornalieri per i lavoratori a tempo determinato)
  • Aree professionali: per gli operai agricoli e florovivaisti i livelli vengono organizzati in aree professionali in base alle competenze e mansioni
  • Straordinari: vengono stabiliti limiti agli straordinari (tre ore al giorno e 18 settimanali) e le percentuali di maggiorazione (es. 25% per lavoro straordinario, 35% per lavoro festivo)

Scarica il testo del rinnovo 2022-2025 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti.

contratto di lavoro
contratto di lavoro

 

Il decreto Sostegni (decreto legge 41/2021) introduce una importante novità per le aziende e i lavoratori che hanno un contratto a tempo determinato in scadenza o che devono stipularne di nuovi.

In poche parole si potrà procedere ad una proroga straordinaria senza causale fino al 31 dicembre 2021 dei contratti a termine. Il limite massimo resta di 12 mesi mentre il limite complessivo è di 24 mesi. Questa possibilità di proroga “straordinaria” si può utilizzare una sola volta a partire dall’entrata in vigore del decreto, cioè il 23 marzo 2021.

In questo caso non si deve tenere conto delle eventuali altre proroghe senza causali che sono state effettuate precedentemente. Possiamo affermare quindi che il decreto Sostegni introduce una sorta di ulteriore “bonus” per la proroga dei contratti a tempo determinato. In questo caso non vale neanche il limite di quattro proroghe previsto per legge.

Possiamo quindi affermare, come anche ha specificato l’Ispettorato del Lavoro (nota 16 settembre 2020) che la deroga vale sia per la causale che per il numero massimo di proroghe. Naturalmente quanto contenuto nel decreto vale, oltre che per le proroghe dei contratti a tempo determinato, a anche per i rinnovi. Si può quindi far ritornare un lavoratore che ha già precedentemente lavorato a tempo per una azienda senza inserire una causale nel contratto.

Da notare che con questa norma contenuta nel decreto Sostegni non è più necessario rispettare il vincolo dello stop&go (periodi cuscinetto) tra un contratto a termine e il successivo. Questo però per una sola volta.

Come detto sopra il termine è il 31 dicembre ma i contratti stipulati con questa norma di rinnovi e proroghe agevolate possono valere anche fino al 2022, con il limite massimo di 24 mesi già indicato.

Assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione prende ufficialmente il via dal 3 aprile 2018. Ora chi è disoccupato può contare su un importo medio di 3.500 euro da utilizzare per ritrovare un posto di lavoro.

Questo assegno è previsto dal Jobs Act e fino ad oggi era stato solo sperimentato su una platea ridotta di disoccupati. A partire da aprile  tutti quelli che ne hanno diritto potranno richiederlo per cercare un posto di lavoro attraverso i centri per l’impiego o le agenzie per il lavoro.

I requisiti per ottenere l’assegno di ricollocazione sono:

  • aver ricevuto la NASpI da almeno 4 mesi
  • chi ha diritto al Reddito di Inclusione con stipula del patto di servizio
  • lavoratori impiegati in aziende in crisi, ad esempio in cassa integrazione straordinaria

L’importo varia dai 250 ai 5.000 euro e varia in base al profilo del disoccupato e dalla difficoltà di ricollocare il lavoratore. Sono valutati elementi come il luogo di lavoro o la formazione.
I lavoratori che usufruiranno di questo incentivo riceveranno un accredito e potranno presentarsi in un ente, anche patronati e consulenti del lavoro. Se la procedura va a buon fine, cioè al disoccupato viene fatto un contratto di lavoro, allora l’ente o agenzia riceveranno la quota dell’assegno di ricollocazione.

[Aggiornamento del 02/02/2019] Vista l’istituzione del Reddito di cittadinanza (DL 28 gennaio 2019 n. 4) l’Anpal ha comunicato che non è più possibile richiedere l’assegno di ricollocazione.


[Aggiornamento del 17/05/2018] L’Anpal ha comunicato che a partire dal 14 maggio 2018 è entrato a regime l’assegno di ricollocazione.


[Aggiornamento del 12/04/2018] Sono emersi alcuni problemi sui sistemi informatici e quindi l’avvio dell’assegno di ricollocazione è stato rinviato a inizio maggio.

contratto di lavoro
Contratto Statali

Dopo otto anni di attesa, finalmente il 23 dicembre 2017 è arrivato il rinnovo 2016-2018 del Contratto degli Statali.

Il nuovo CCNL è stato firmato dall’Aran e dai sindacati di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Confsal e coinvolge circa 250mila lavoratori pubblici. Parliamo dei dipendenti pubblici appartenenti alle Funzioni Centrali, il nuovo comparto nel quale sono finite le aree dei Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non economici, Agid, Cnel ed Enac.

Ma questi sono solo una piccola parte dei dipendenti pubblici, che in totale sono circa 3 milioni. Rimangono infatti fuori da questo rinnovo la Sanità, Scuola e Enti Locali.

Vediamo in dettaglio le novità di questo rinnovo degli Statali:

  • Aumenti dei minimi retributivi: l’incremento economico è compreso tra i 63 euro lordi (I F1; A1) e i 117 euro lordi a partire dal:
    • 1 marzo 2018
  • Una tantum: a febbraio 2018 arriva la tranche degli arretrati, circa 545 euro lordi medi
  • Straordinari: fissato a 200 ore il tetto massimo di ore di straordinario previste in un anno
  • Pausa pranzo: dopo tante discussioni, il periodo di pausa resta di almeno 30 minuti nel caso di lavoro oltre le sei ore
  • Contratti a tempo determinato: i contratti a termine potranno durare al massimo 3 anni (più altri 12 mesi in via eccezionale), con un intervallo tra contratti di almeno 10 giorni
  • Permessi orari retribuiti: per motivi personali o familiari i lavoratori statali possono richiedere 18 ore di permesso retribuito all’anno che possono essere fruiti anche ad ore
  • Welfare: come nel privato, anche nel pubblico arriva la possibilità di richiedere dei servizi integrativi alla retribuzione per:
    • sostegno al reddito
    • istruzione dei figli
    • attività culturali
    • polizze sanitarie integrative
  • Assenteismo: verrà tolto lo stipendio (da 11 giorni fino ad un massimo di sei messi) a chi effettua fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive o di riposo settimanale e nel caso di ingiustificate assenze collettive nei periodi di picco di lavoro (es. festività) 

Scarica il testo del rinnovo 2016-2018 del Contratto degli Statali.

Smart working

Per alcuni è già realtà, per altri un lontano miraggio. Lo smart working in Italia è stato finalmente regolamentato con la legge n. 81 del 21 maggio 2017, ma le novità introdotte da queste regole spesso vanno in contrasto con quando oggi accade nelle aziende.

Dopo l’approvazione della legge infatti è necessario mettere sotto esame gli accordi aziendali, in particolare sui temi legali ad orario, luogo di lavoro e livelli retributivi. Rispetto a quanto definito dalla legge, che prevede una modalità di esecuzione del lavoro in cui la scelta dell’orario e del luogo di lavoro sono a discrezione del dipendente, in molte aziende il funzionamento del lavoro agile prevede solo alcuni giorni della settimana (in gran parte dei casi solo un giorno).

Vediamo più in dettaglio i punti più importanti, relativi agli accordi di smart working aziendale, che dovranno essere evitati o rivisti con il legge n.81/2017.

  • Da evitare:
    • Orario di lavoro: nel caso gli accordi di lavoro agile prevedano uno specifico orario, non è possibile escludere il pagamento del lavoro straordinario. Se quest’ultimo non deve essere pagato allora non ci deve essere orario di lavoro (cioè l’orario deve essere definito dal dipendente). L’unica cosa che può essere prevista sono delle fasce di reperibilità
    • Retribuzione e buoni pasto: nelle giornate di lavoro flessibile deve essere corrisposta l’intera retribuzione (non ridotta) e anche il buono pasto (nelle aziende che già lo prevedono)
    • Sanzioni: le eventuali sanzioni disciplinari devono far riferimento al contratto in essere, queste infatti non possono essere previste o aggiunte nell’accordo di smart working
  • Da rivedere:
    • Giorni per il lavoro agile: rispetto alla maggior parte degli accordi, che prevedono solo alcuni giorni alla settimana/mese da dedicare al lavoro agile, deve essere indicato dall’azienda una previsione più ampia
    • Luogo di lavoro: l’azienda non può indicare un luogo per la prestazione (es. da casa). Il lavoratore agile deve poter prestare la propria attività lavorativa da qualsiasi luogo, purché idoneo per le misure di prevenzione e protezione
    • Controlli: il potere di controllo del datore di lavoro in caso di smart working deve essere lo stesso previsto in azienda, quindi secondo la policy aziendale. Non possono essere attivati ulteriori controlli nel lavoro da casa
tirocini extracurriculari

Il 25 maggio 2017, durante la Conferenza Stato-Regioni, è stato raggiunto un accordo che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dei tirocini extracurriculari, cioè quelli relativi ad attività formative, di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo.

Rispetto alle vecchi regole, che risalgono al 2013 (legge 92/2012), sono cambiate molte delle regole che conoscevamo sugli stage che ora pongono una maggiore attenzione sui giovani lavoratori.

  • Durata: viene introdotta una durata minima di due mesi (un mese per le attività stagionali) e una durata massima di 12 mesi (24 mesi per le persone disabili). Se il tirocinante vuole interrompere lo stage dare una comunicazione motivata; da parte del datore di lavoro invece l’interruzione può avvenire solo per gravi inadempienze 
  • Destinatari: il tirocinio extracurriculari è diretto a disoccupati, anche con diploma superiore o laurea, lavoratori a rischio disoccupazione o in cerca di altra occupazione e persone disabili
  • Indennità: prevista una retribuzione per gli stage di 300 euro mensili che deve essere data per intero con una partecipazione base minima del 70% delle ore previste a livello mensile; questa indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione
  • Regole: il tirocinante non può ricoprire ruoli o posizioni in azienda, non può sostituire i lavoratori nei picchi di attività o in caso di malattia, maternità e ferie; ogni stagista deve avere un proprio piano formativo individuale (Pfi); lo stesso tirocinante non può aver avuto un contratto di lavoro, collaborazione o prestazione con l’azienda negli ultimi due anni; sono valide invece le prestazioni di lavoro accessorio (30 giorni negli ultimi sei mesi)
  • Datore di lavoro: lo stage può essere attivato dalle aziende in cui non ci sono in atto procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga e in cui non ci sono stati, nei dodici mesi precedenti, licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo; le aziende da 6 a 20 dipendenti possono avere al massimo 2 tirocinanti contemporaneamente, mentre le aziende oltre i 20 dipendenti possono avere al massimo il 10% di tirocini extracurriculari attivi sulla base dei lavoratori regolarmente assunti