Contratto Lavoro

Search for: straordinari

Contratto Artigiani Alimentari e Panificazione

Il 23 febbraio 2017 è stato rinnovato, dopo oltre un anno di trattativa, il Contratto Artigiani Alimentari e Panificazione per il triennio 2016-2018.

Il CCNL è stato sottoscritto dai sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil e le associazioni datoriali CNA, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI. Il testo coinvolge oltre 80mila lavoratori delle imprese artigiane, delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare, e ai dipendenti delle imprese della panificazione fino a 249 dipendenti. Con il rinnovo si potrà applicare il contratto anche imprese che svolgono somministrazione di pasti e bevande in attività di ristorazione.

Tra le novità da segnalare:

  • Aumenti dei minimi retributivi:
    • 55 euro lordi medi per un III livello per il settore artigiano
      • 1 marzo 2017
      • 1 gennaio 2018
      • 1 dicembre 2018
    • 80 euro lordi medi per un III livello per le aziende non artigiane
      • 1 marzo 2017
      • 1 gennaio 2018
      • 1 giugno 2018
      • 1 dicembre 2018
  • Una tantum di 150 euro lordi per entrambi i settori a copertura della vacanza contrattuale
  • Aumento del limite del lavoro straordinario a 280 ore
  • Tempo determinato: definizione di un nuovo contratto a termine per il reinserimento di lavoratori svantaggiati con sotto inquadramento ed estensione della possibilità di assumere a tempo fino al 50% del personale in forza
  •  Formazione: oltre alle 150 ore, sono previste anche 32 ore dedicate alla formazione continua inserite in un pacchetto retribuito
Scarica il testo del rinnovo 2016-2018 del Contratto Artigiani Alimentari e Panificazione

[Aggiornamento del 21/12/2021] E’ stato rinnovo per gli anni 2019-2022 il CCNL Artigiani Alimentari e Panificazione.

[Aggiornamento del 22/05/2017] E’ stato rinnovato per gli anni 2015-2018 il CCNL Panificatori e Affini per la panificazione industriale e artigiana.

Contratto Terziario, Distribuzione e Servizi

A tre anni dalla scadenza è stato finalmente firmato da Confesercenti il rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi. Il periodo di validità del nuovo contratto è dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, tuttavia alcuni dei suoi effetti si avranno anche nel 2018.

La firma è avvenuta il 12 luglio 2016 tra l’associazione imprenditoriale Confesercenti e i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs. Ci sono voluti anni e  numerosi scioperi per arrivare a questo accordo che coinvolge in tutto circa 400mila lavoratori.

Vediamo nel dettaglio le novità:

  • Aumento retributivo medio di 85 euro lordi per un IV livello diviso in tre tranche:
  • Una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale (solo per i lavoratori in forza al 12 luglio 2016) di 290 euro lordi per un IV livello divisa in tre tranche:
    • gennaio 2017: 80 euro
    • novembre 2017: 80 euro
    • aprile 2018: 80 euro
    • agosto 2018: 50 euro
  • Flessibilità dell’orario di lavoro: è possibile per il datore di lavoro, come per il commercio, variare l’orario in base alle esigenze dell’azienda che può chiedere di superare il normale orario di lavoro fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane senza dover retribuire i propri dipendenti con la maggiorazione da straordinario
  • Protocollo sulle aperture domenicali: è stato sottoscritto un protocollo, in contrasto con la deregulation degli orari dei negozi (decreto legge n. 201/2011), che prevede entro il 31 dicembre 2016 la sottoscrizione di accordi di II livello che promuovano la chiusura delle attività commerciali per almeno 12 domeniche o festivi all’anno
  • Erogazione di un elemento economico di garanzia con la retribuzione di dicembre 2017 pari a 80 euro lordi per un IV livello (solo per chi non ha contrattazione integrativa)
  • Classificazione del personale: sono state meglio definite le figure professionali del settore auto e ICT (art. 100 bis del pdf allegato)
Scarica il testo del rinnovo del Contratto Terziario, Distribuzione e Servizi 2015-2017

[Aggiornamento del 16/12/2022] E’ stato sottoscritto un accordo ponte 2022-2023 per il CCNL del Terziario.

[Aggiornamento del 24/10/2016] Sono stati pubblicati sul blog i tempi di preavviso dimissioni e licenziamento.

Il rinnovo metalmeccanici 2016 si ferma

Abbiamo raccontato passo dopo passo la trattativa e ora, dopo l’ultimo incontro del 15 marzo 2016, arriva lo stop per il rinnovo Metalmeccanici. Una brutta notizia per i lavoratori e per i sindacati che non hanno potuto nulla contro il “no” di Federmeccanica.

Dopo anni di divisioni e di accordi separati, come per il vecchio contratto, il rinnovo 2016 del CCNL Metalmeccanici sembra avvicinare i tre sindacati che prospettano uno sciopero unitario. Per ora si parla di aprile ma nulla è certo.

Oltre un mese di incontri sui temi caldi del nuovo contratto (welfare, assicurazione sanitaria, formazione, ecc.), si sono arenati sullo scoglio degli aumenti salariali. Federmeccanica è rimasta ferma sulle sue posizioni: il salario minimo di garanzia proposto porterebbe aumenti dal 2017 per solo il 5% dei lavoratori metalmeccanici, per gli altri non resterebbe che sperare nella contrattazione aziendale.

Per ora Fiom, Fim e Uilm hanno chiesto un incontro con i presidenti di Federmeccanica e Assistal che si dovrebbe tenere prima della fine di marzo. Molto probabilmente non si arriverà a nulla e quindi i sindacati si mobiliteranno per uno sciopero unitario.

Ci sono stati dei passi avanti nelle trattative e alcuni punti discussi per il rinnovo sono molto interessanti anche se non definitivi. Si parla di diritto alla formazione per tutti, sanità integrativa per dipendenti e famiglie, previdenza complementare, diritto allo studio. Ma secondo i sindacati, ed è anche il nostro parere, la proposta di non prevedere aumenti per il 95% dei lavoratori metalmeccanici è inaccettabile.

In questo post troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

[Aggiornamento del 28/11/2016] Finalmente è arrivato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.


[Aggiornamento del 17/11/2016] Il 23, 24 e 25 novembre sono previsti gli incontri per affrontare il tema del salario, l’unico vero ostacolo oramai per arrivare al rinnovo. Da una parte i sindacati affermano che l’inflazione deve essere restituita al 100%, mentre per Federmeccanica dovrebbe decrescere dopo il primo anno.


[Aggiornamento del 13/10/2016] Riparte la trattativa con una serie di incontri per tutto ottobre. L’obbiettivo di sindacati e associazioni datoriali è chiudere per l’8 novembre quando è previsto un incontro plenario. La speranza è che in questo mese si riesca a trovare un accordo sul tema dell’aumento retributivo che finora è stato l’ostacolo maggiore per la firma del rinnovo.


[Aggiornamento del 30/09/2016] La nuova proposta di Federmeccanica prevede non aumenti salariali come nel passato ma il recupero dell’inflazione del 100% nel 2017, del 75% nel 2018 e del 50% nel 2019. E’ un passo avanti ma non ancora abbastanza per i sindacati che vogliono il recupero dell’inflazione totale e non posticipato.


[Aggiornamento del 15/09/2016] Finalmente buone notizie! Sembra che nell’ultimo incontro Federmeccanica abbia aperto a possibili aperture sul tema del salario. Entro fine settembre dovrebbe essere fissato un nuovo incontro con i sindacati per cercare di chiudere il rinnovo quanto prima.

[Aggiornamento del 21/07/2016] Continuano gli scioperi dei metalmeccanici in tutta Italia per protestare contro il mancato rinnovo del CCNL. Il nodo è sempre il salario e si attende una nuova convocazione per un incontro da settembre.


[Aggiornamento del 25/05/2016] Anche l’incontro del 24 maggio non ha dato esiti positivi per il rinnovo. Federmeccanica e Assistal sono ancora ferme sulle loro posizioni e in risposta i sindacati proclamano altri scioperi per arrivare al nuovo contratto Metalmeccanici. Si parte con  un iniziale sciopero dello straordinario e della flessibilità per sabato 28 maggio e sabato 11 giugno e un altro pacchetto di 12 ore di sciopero distribuite tra maggio e giugno con tanto di manifestazioni.


[Aggiornamento del 26/04/2016] Erano anni che non c’era uno sciopero unitario dei tre sindacati e quello del 20 aprile è riuscito piuttosto bene. Numeri a parte l’adesione è stata alta, ora si attende una ripresa delle trattative nella speranza di avere il rinnovo prima dell’estate.


[Aggiornamento del 25/03/2016] Nessun avanzamento dall’incontro tra i vertici di sindacati e Federmeccanica. Si è quindi deciso di procedere con uno sciopero unitario di 4 ore per il 20 aprile 2016.
La speranza è che dopo la protesta si possa sbloccare il problema del rinnovo legato al salario.


[Aggiornamento del 21/03/2016] E’ previsto un incontro tra sindacati e Federmeccanica il 24 marzo in cui però difficilmente si troverà un accordo. Per ora la data dello sciopero non è ancora ufficiale ma si parla della seconda metà di aprile.

Ecco come funziona lo smart working

E’ un tema sempre più in voga quello dello smart working o lavoro agile, soprattutto con l’arrivo del disegno di legge n.2233 legato alla Legge di Stabilità che porta notevoli chiarimenti su un argomento spesso poco chiaro.

Prima di approfondire temi specifici come requisiti, tempi, retribuzione è bene sottolineare come in Italia lo smart working ha iniziato a destare interesse a partire dal 2016, quando molte importanti aziende hanno iniziato ad applicare il lavoro a distanza sui propri dipendenti.

Tra le tante si possono citare Unicredit, Bnl, Vodafone, Fastweb, Nestlé, Intesa Sanpolo, Unilever e in ultimo Barilla, la prima a dichiarare di voler offrire il lavoro flessibile per il 100% del tempo. Infatti per gran parte della aziende che decidono di sperimentare questa nuova modalità di lavoro i tempi riservati al lavoro agile (da casa) sono nettamente inferiori a quelli in azienda. Almeno per ora!

Non esistono requisiti uguali per tutti: in alcune realtà conta l’anzianità di servizio, in altre la tipologia contrattuale (solo tempi indeterminati) o l’appartenenza ad alcune aree (impiegati) o categorie di dipendenti (lavoratori invalidi o madri). In linea generale dipende da come l’azienda recepisce e applica le direttive.

Anche i tempi dipendono dagli accordi tra lavoratore e datore di lavoro. Per ora il lavoro deve essere svolto prevalentemente in azienda e non a distanza. Parliamo in media di 1 o 2 giorni la settimana durante i quali si può lavorare da casa, anche se potrebbero essere solo poche ore o più giorni la settimana.

Normalmente la retribuzione non subisce riduzioni se si aderisce allo smart working. In base agli accordi interni invece è l’azienda che decide se concedere o meno il buono pasto. Mentre è escluso il riconoscimento degli straordinari, questi lavoratori non perdono nessun diritto in merito a premi di produzione o benefits in generale.

Chi vuole aderire al lavoro agile, soprattutto nel caso in cui questo sia destinato solo ad un platea ristretta di lavoratori (vedi sopra i requisiti), può fare liberamente domanda in base alle direttive aziendali (email o modulo da compilare). Generalmente la durata va da pochi mesi fino ad un anno, passata la quale vengono valutati gli effetti del lavoro a distanza e deciso se rinnovare l’accordo.

Chi desidera maggiori dettagli può leggere il disegno di legge n.2233 dove si trovano le clausole per il lavoro flessibile.

[Aggiornamento del 23/10/2017] Grazie all’approvazione della legge sul lavoro agile ora c’è più chiarezza sulle regole contenute negli accordi aziendali su orario, retribuzioni e molto altro.


[Aggiornamento 08/11/2016] Il testo della legge è stato approvato dal Senato, ora passa alla Camera.

E' stato rinnovato il CCNL Industria Alimentare 2016-2019

E’ stato rinnovato il 5 febbraio il CCNL dell’Industria Alimentare che sarà valido per il quadriennio 2016-2019.

Il nuovo contratto è attivo dal 10 dicembre 2015 fino al 30 novembre 2019 e coinvolge oltre 400mila lavoratori del settore. La trattativa tra i sindacati Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Federalimentare non è stata così lunga, soprattutto se paragonata ad altri settori, ma di sicuro è stata intensa, viste le rotture e gli scioperi necessari per arrivare a questo accordo.

Il tema più importante, quello su cui i sindacati si sono maggiormente battuti, è quello relativo all’aumento retributivo: 105 euro (parametro medio) divisi in tranche. Ma le novità per l’industria alimentare sono diverse, vediamo in dettaglio:

  • Aumento retributivo lordo: il totale degli aumenti dei minimi vanno dai 76,64 euro per un 6 livello fino ai 176,28 euro per un 1 livello super da dividere in 5 tranche:
  • Durata rinnovo: rispetto al passato la durata è stata allungata di un anno, quindi passa da 3 a 4 anni. Si allunga anche di un anno la validità degli integrativi aziendali
  • Flessibilità: aumentano le ore annue (da 72 a 88) che possono essere fatte al di sopra delle 40 ore settimanali pagate con una maggiorazione inferiore rispetto agli straordinari (20% contro 45%)
  • Part time: trasformazione da tempo pieno a part time per favorire la staffetta generazionale o in caso di calo di produzione
  • Welfare: sostegno al reddito in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato a cui mancano non più di 24 mesi alla pensione

Nel Contratto del Turismo sono previsti dei tempi di preavviso in caso di dimissioni o licenziamento che variano in base ai livelli.

Fino a 5 anni di anzianità:

  • livelli A e B – quattro mesi
  • 1° livello – due mesi
  • 2° e 3° livello – un mese 
  • 4° e 5° livello – 20 giorni
  • 6°s, 6° e 7° livello – 15 giorni

Da 5 a 10 anni di anzianità:

  • livelli A e B – cinque mesi
  • 1° livello – tre mesi
  • 2° e 3° livello – 45 giorni 
  • 4° e 5° livello – 30 giorni
  • 6°s, 6° e 7° livello – 20 giorni

Oltre 10 anni di anzianità:

  • livelli A e B – sei mesi
  • 1° livello – quattro mesi
  • 2° e 3° livello – due mesi
  • 4° e 5° livello – 45 giorni
  • 6°s, 6° e 7° livello – 20 giorni

E’ bene sapere che i tempi elencati sopra sono validi sono per i contratti a tempo indeterminato, per gli altri valgono le regole delle dimissioni con il tempo determinato. Nel caso in cui non si rispetti il preavviso, il datore di lavoro o il lavoratore devono versare un indennizzo pari alla normale retribuzione per l’intero periodo.

Durante il preavviso il lavoratore ha diritto a due ore di permesso straordinario per cercare una nuova occupazione ma non può usufruire di ferie e l’inizio di questo periodo non può coincidere con una malattia.

All’interno del rinnovo del Contratto del Commercio è previsto un articolo che riscrive le regole sulla flessibilità di orario per i lavoratori del terziario.

A partire da aprile 2015 durante i periodi di picchi lavorativi, come festività o saldi di stagione, l’azienda potrà richiedere di superare il normale orario di lavoro fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane senza dover retribuire i propri dipendenti con la maggiorazione da straordinario.

Se il datore di lavoro richiede di lavorare il massimo delle ore concesse da questo nuovo articolo presente nel rinnovo, la media giornaliera di straordinari non retribuiti da effettuare su 6 giorni lavorativi è di 40 minuti al giorno.

Nei casi di avvio del programma di flessibilità quindi le ore di lavoro prestate in più oltre le normali 40 ore settimanali saranno riconosciute come riduzione di orario nei periodi in cui l’attività lavorativa è ridotta.

La riduzione di orario deve essere concessa nei 12 mesi successivi l’inizio della flessibilità e le eventuali ore non recuperate devono essere pagate come straordinario. Se i picchi di lavoro si prolungano nel tempo, oltre l’orario prestabilito dal rinnovo (16 settimane) scatta la maggiorazione da lavoro straordinario.

Tra gli obblighi del datore di lavoro c’è quello di comunicare almeno 15 giorni prima l’inizio del periodo di flessibilità.

[Aggiornamento del 14/07/2016] Anche nel settore del Terziario Confesercenti è stata introdotto la flessibilità come prevista nel Commercio.

Dopo oltre un anno di attesa è finalmente arrivato il rinnovo del Contratto del Commercio, che ha visto la luce nella serata del 30 marzo 2015 dopo un’intesa trattativa tra Confcommercio e i tre maggiori sindacati di settore, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Uiltucs.

Il nuovo CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi occupa oltre tre milioni di lavoratori ed è attivo dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017 (vedi aggiornamento sotto).

Tra le novità da segnalare:

  • aumento dei minimi tabellari: l’aumento medio è di 85 euro lordi per un IV livello da suddividere in cinque tranche:
  • Decorrenza: il vecchio contratto resta valido fino al 31 marzo di quest’anno, quindi ai lavoratori non spettano indennità di vacanza contrattuale o una tantum come successo per altri rinnovi
  • Orario di lavoro: in tema di flessibilità durante i picchi di lavoro il nuovo articolo prevede che l’azienda possa richiedere il superamento dell’orario stabilito da contratto fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro non saranno pagate come straordinario ma concesse come riduzione di orario nei periodi di minor carico di lavoro
  • Contratti a termine: la percentuale di conferma resta al 20% e viene applicata anche all’apprendistato
  • Lavoratori svantaggiati: in caso di lavoratori disoccupati o con reddito inferiore al minimo è possibile stipulare un contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione della durata di 12 mesi in cui è previsto un percorso formativo in cui i lavoratori saranno inquadrati:
    • per i primi sei mesi di due livelli inferiore rispetto alla qualifica
    • per i successivi sei mesi di un livello inferiore rispetto alla qualifica
  • Elemento economico di garanzia: come per il precedente contratto, anche in questo rinnovo è prevista l’erogazione di una determinata somma a novembre 2017 per le aziende che non applicano la contrattazione di secondo livello
  • Classificazione del personale nelle aziende ICT: sono stati finalmente specificati i livelli minimi di inquadramento per tutti i lavoratori che operano nelle aziende ICT e più in generale nella new economy
  • Fondo Est: cambiano le quote mensili da versare in caso di mancato versamento dei contributi al fondo
Scarica il testo del rinnovo 2015-2016-2017 del Contratto del Commercio.

[Aggiornamento del 04/10/2017] Il nuovo accordo per l’erogazione della tranche di aumenti sospesa a novembre 2016 ha portato anche al prolungamento della durata del contratto al 31 luglio 2018.


[Aggiornamento del 31/03/2015 ore 17:10] Abbiamo ancora aggiornato il post inserendo, dietro richiesta dei nostri lettori, le specifiche per l’elemento economico di garanzia.


[Aggiornamento del 31/03/2015 ore 14:30] Abbiamo aggiornato i contenuti del post con i dettagli presi dal testo del nuovo CCNL. Il 14 aprile è prevista l’assemblea unitaria e successivamente la consultazione dei lavoratori.

Dal 1 gennaio 2015 scatta la terza e ultima tranche di aumenti retributivi relativi al rinnovo 2013-2015 del CCNL Metalmeccanici.

Questo aumento contrattuale lordo sarà più alto rispetto agli altri avvenuti negli anni precedenti per ogni livello dei metalmeccanici saranno:

  • 1° livello: 31,24 euro
  • 2° livello: 36,56 euro
  • 3° livello: 43,13 euro
  • 4° livello: 45,63 euro
  • 5° livello: 50,00 euro
  • 5°s livello: 55,31 euro
  • 6° livello: 59,38 euro
  • 7° livello: 65,63 euro
Minimi tabellari lordi dal 1 gennaio 2015
  • 1° livello: 1.297,81 euro
  • 2° livello: 1.432,58 euro
  • 3° livello: 1.588,63 euro
  • 4° livello: 1.657,28 euro
  • 5° livello: 1.774,89 euro
  • 5°s livello: 1.902,42 euro
  • 6° livello: 2.040,98 euro
  • 7° livello: 2.278,56 euro
  • 8°Q livello: 2.333,17 euro
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2014 l’elemento perequativo è di 485 euro.

Leggi anche i post sul CCNL Metalmeccanici per:



[Aggiornamento del 29/08/2018] Sono stati pubblicati i nuovi minimi dal 1 giugno 2018.


[Aggiornamento del 08/06/2017] Sono stati ufficializzati i dati dell’inflazione 2016 che hanno determinato gli aumenti del CCNL dal 1 giugno 2017. Purtroppo brutte novità per i lavoratori.


[Aggiornamento del 01/12/2016] Ecco come funzionano gli aumenti retributivi con il rinnovo 2016-2019.


[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.

Quando si lavora oltre il normale orario di lavoro è possibile spostare queste ore in eccedenza su una banca delle ore. In poche parole, invece di vedersi riconosciuti gli straordinari, è quindi possibile secondo il D.Lgs. n.66/2003 alternativamente alla maggiorazione retributiva prevista dagli straordinari, prevedere dei riposi compensativi.

Quindi le ore prestate oltre il normale orario di lavoro possono essere:

  • considerate come lavoro straordinario e quindi retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL
  • spostate su una banca ore, quindi non retribuite, e utilizzate successivamente come riposo compensativo senza che vengano scalate ferie o permessi
La banca ore nel Contratto Metalmeccanici
Nel CCNL Metalmeccanici Industria ogni ora di lavoro svolta oltre il normale orario (40 ore settimanali) può finire nella banca ore. Quindi queste ore aggiuntive possono:

  • essere pagate come straordinario
  • essere utilizzate come riposo compensativo 
La richiesta di questi riposi compensativi accantonati nella banca ore deve seguire la normale prassi di richiesta dei permessi (ROL). Le ore presenti in banca ore non utilizzate entro 2 anni dalla maturazione saranno liquidate in busta paga.
La banca ore nel Contratto Commercio
La banca ore nel CCNL Commercio è prevista solo nella contrattazione di secondo livello e in questo caso, quando presente, solo il 50% delle ore prestate oltre il normale orario (40 ore settimanali) vanno a finire nella banca ore. Nel commercio l’utilizzo dei riposi compensativi devono sottostare a determinate regole:
  • non possono essere goduti nei mesi di luglio, agosto, dicembre
  • devono essere presi in gruppi di 4 o 8 ore
  • si deve dare un preavviso di 5 giorni per utilizzare i riposi della banca ore
Le ore presenti in banca ore non utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla maturazione saranno liquidate in busta paga. Da ricordare il nuovo articolo presente nel rinnovo del commercio che contiene importanti novità in tema di flessibilità di orario.