Oltre al testo integrale della Riforma del Mercato del Lavoro 2012, è bene approfondire tutte le norme che cambiano con l’approvazione della riforma Fornero-Monti.
In molti infatti si sono chiesti cosa cambia nell’articolo 18, una delle norme più discusse. Ma ci sono molte altre novità importanti:
Aliquote contributive della Gestione separata Inps: incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps. A decorrere dal 2013, fino al conseguimento. a regime dal 2018, di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27% attuale) e al 24% (dal 18% attuale) – per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico.
Soppressione Cigs: a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Cigs nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca è soppressa.
Assicurazione sociale per l’Impiego: viene istituita dal 1° gennaio 2013 l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi), che si concretizza nell’erogazione di un’indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. L’Aspi sostituirà, a regime, l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile. A decorrere dal 1º gennaio 2016 si prevede un periodo massimo di fruizione pari a 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni e di 18 mesi per quelli con età maggiore di 55 anni.
Cigs, estensione ad alcuni settori: a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’ambito di applicazione della Cigs, è esteso in maniera definitiva: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; ed e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Contratto a termine e contratto di somministrazione: modifica dei termini per impugnare il contratto a tempo determinato (da 60 a 120 giorni l’impugnazione stragiudiziale, da 270 a 180 quella giudiziale). Si applica alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1°gennaio 2013. Tra le novità più importanti c’è il cambiamento della disciplina che regola i contratti a tempo determinato a favore del tempo indeterminato e le regole che trasformano un contratto a tempo determinato in indeterminato.
Dimissioni in bianco, tutela maternità e paternità: dall’entrata in vigore della riforma si modifica la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.
Incentivi alle assunzioni: dall’entrata in vigore della riforma si definisce meglio l’applicazione di tutti gli istituti di incentivo all’occupazione, definendo, al contempo, determinate fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi stessi.
Contratto a progetto: sono diverse le novità introdotte dalla riforma: una tantum per i disoccupati con lavoro a progetto, salario base e chiarimenti per i co.co.pro. nei call center.
Lavoro intermittente: a partire dal 18 luglio 2012, il contratto di lavoro intermittente avrà tre ambiti di applicazione, oggettivo-soggettivo, soggettivo e oggettivo.
Licenziamento e dimissioni: con la Riforma cambiamo le norme del licenziamento illegittimo, quelle delle dimissioni volontarie e per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.