Contratto Lavoro

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E’ stato firmato il 22 ottobre il rinnovo 2014-2017 per il Contratto degli Operai Agricoli e Florovivaisti.

L’accordo, sottoscritto da Confagricoltura, Coldiretti e Cia e dai sindacati Fai, Flai e Uila è il più importante del settore poiché occupa oltre 1 milione di lavoratori in 200mila imprese.

Nonostante la crisi che ha bloccato più di un rinnovo contrattuale nel corso di quest’anno, ma anche degli anni passati, il settore agricolo si è distinto per la sua dinamicità, legata soprattutto all’incremento delle assunzioni nel corso del 2014: un dato molto rilevante visto l’attuale tasso di disoccupazione.

Tra le novità da segnalare ci sono:

  • Aumento retributivo diviso in due tranches del 3,9%:
    • 2,1% dal 1 novembre 2014
    • 1,8% dal 1 maggio 2015
      • es. per una retribuzione di 1.200 euro, l’aumento totale sarà di circa 45 euro
    • sono inoltre state definite delle linee guida per permettano di erogare dei premi in caso di aumento della produttività o dell’efficienza
  • Orario di lavoro:
    • è stato introdotto nel rinnovo l’orario di lavoro modulare, cioè la possibilità di “modulare” quante ore si dovrà restare al lavoro su base settimanale, mensile e annuale. In questo modo potranno essere meglio gestiti i picchi di lavoro tipici del settore agricolo.
    • le ore di flessibilità gratuita salgono da un massimo di 75 a 85, quelli di straordinario da 250 a 300 (18 ore settimanali; 3 giornaliere)
  • Molto importante anche l’introduzione del congedo parentale del padre e l’aspettativa per i lavoratori con patologie oncologiche
Scarica il testo del rinnovo 2014-2017 del Contratto Operai Agricoli e Florovivaisti 

[Aggiornamento del 15/09/2022] E’ stato pubblicato il rinnovo 2022-2025 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti.

[Aggiornamento del 05/07/2018] E’ stato pubblicato il rinnovo 2018-2021 del CCNL degli Operai Agricoli.

[Aggiornamento del 18/05/2017] E’ stato rinnovato il CCNL per gli Impiegati e Quadri Agricoli per gli anni 2016-2019.

Il Contratto Aninsei Scuole Private è scaduto da oltre 1 anno ma ci sono buone speranze per i lavoratori visti i diversi incontri che si sono svolti per arrivare al rinnovo 2013-2015.

L’associazione datoriale Aninsei e i sindacati FLC Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals/ConfSAL stanno cercando l’accordo sui temi più delicati:

  • aumenti retributivi per il biennio del rinnovo (sul blog trovate le retribuzioni lorde attualmente in vigore)
  • contratti a tempo determinato e apprendistato
  • disoccupazione
Per ora l’ultimo incontro è quello del 16 maggio, durante il quale si sono affrontati di nuovo i temi cruciali per la firma del rinnovo e si è sottoscritto l’accordo sulla detassazione. Tra le possibilità emerse c’è quella di arrivare ad un unico CCNL nazionale per le scuole non statali e le aziende collegate.
Vi terremo aggiornati sulla trattativa per l’accordo di rinnovo e non appena ci saranno novità pubblicheremo gli aggiornamenti.[Aggiornamento del 02/03/2022] E’ stato sottoscritto il rinnovo 2021-2023 del CCNL Aninsei.

[Aggiornamento del 21/04/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2015-2018 del contratto Aninsei.

Viste le molte richieste, cerchiamo di chiarire come funzionano le regole relative ad orario di lavoro e riposi e soprattutto le sanzioni previste per i datori di lavoro che non rispettano la normativa.

Orario settimanale
Il normale orario lavorativo è di 40 ore settimanali. La durata massima non può superare la media di 48 ore ogni 7 giorni, tra lavoro ordinario e straordinario, svolte nell’arco di 4 mesi o in un lasso di tempo più ampio in base alla contrattazione collettiva.
In caso di superamento dell’orario la sanzione amministrativa è:

  • da 200 a 1.500 euro
  • da 800 a 3.000 euro in caso si riferisca a più di 5 lavoratori e per almeno tre periodi
  • da 2.000 a 10.000 euro in caso si riferisca a più di 10 lavoratori e per almeno cinque periodi

Riposi settimanali
La durata del riposo settimanale deve essere di almeno 24 ore ogni 7 giorni, fruito di regola la domenica e cumulato al riposo giornaliero. Questo riposo deve essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
In mancato rispetto dei riposi, la sanzione amministrativa è:

  • da 200 a 1.500 euro
  • da 800 a 3.000 euro in caso si riferisca a più di 5 lavoratori e per almeno tre periodi
  • da 2.000 a 10.000 euro in caso si riferisca a più di 10 lavoratori e per almeno cinque periodi

Riposi giornalieri
Ogni 24 ore, al lavoratore spettano almeno 11 ore di riposo consecutivo. In mancato rispetto dei riposi, la sanzione amministrativa è:

  • da 100 a 300 euro
  • da 600 a 2.000 euro in caso si riferisca a più di 5 lavoratori e per almeno tre periodi di 24 ore
  • da 1.800 a 3.000 euro in caso si riferisca a più di 10 lavoratori e per almeno cinque periodi di 24 ore
Oltre a quelle elencate sopra, esistono anche delle sanzioni a carico del lavoratore nel caso di mancato rispetto dell’orario di lavoro che possono portare fino alla sospensione.

Nonostante non sia molto utilizzata, è bene chiarire come funziona la reperibilità dei lavoratori con CCNL del Commercio.

In questo contratto il funzionamento ed anche le modalità della reperibilità devono essere definite da eventuali accordi integrativi delle singole aziende.

In generale però il testo del CCNL prevede che nessun lavoratore potrà esentarsi dal prestare, al di fuori del normale orario di lavoro, gli interventi o prestazioni previste dalla reperibilità.

Questa potrà essere organizzata giornalmente o settimanalmente con un importo di:

  • 7.75 euro per ogni giornata feriale
  • 10.33 euro per ogni giornata festiva o di riposo legale
Nel caso di intervento, le ore lavorate devono essere retribuite come normale lavoro straordinario.  

Quando i lavoratori con Contratto Metalmeccanici Industria devono operare al di fuori della loro sede, è prevista un’indennità di trasferta che risarcisce in modo forfettario le spese sostenute.

Gli importi attuali dell’indennità sono in vigore dal 1 gennaio 2009:

  • trasferta intera: 40,00 euro
  • quota per il pasto (pranzo e cena): 11,30 euro
  • quota per il pernottamento: 17,40 euro
E’ bene sapere che il rinnovo dei Metalmeccanici 2013-2015 ha portato un un aumento dell’indennità di trasferta dal 1 gennaio del 2014.
Oltre all’indennità spetta al lavoratore anche il rimborso delle spese di viaggio e di altre eventuali spese sostenute per portare a termine la missione. 
L’azienda può decidere anche di dare un rimborso delle spese di vitto e alloggio che andrà a sostituire, anche in modo parziale, l’indennità di trasferta.
Il testo del CCNL prevede che venga versato al lavoratore in busta paga l’importo per il pranzo nel caso in cui la trasferta sia effettuata ad una distanza superiore ai 20 km. L’importo della cena spetta invece se il lavoratore non riesce a rientrare a casa entro le 21.00.
Per quanto riguarda il tempo di viaggio, cioè i tempi necessari al lavoratore per arrivare nel luogo dove si svolgerà la trasferta, questi devono essere pagati in busta paga all’85% (es. se si prende 10 euro lordi all’ora, per 1 ora di viaggio spettano 8,5 euro).

Diverse sono invece le percentuali degli straordinari, che non possono superare le 2 ore giornaliere.

[Aggiornamento del 12/11/2016] Sono stati pubblicati i nuovi importi per l’indennità di trasferta con il rinnovo.


[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.

Il contratto di lavoro part time permette al lavoratore e al datore di lavoro di soddisfare le esigenze di flessibilità legate alla riduzione dell’orario lavorativo.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di contratto a tempo parziale, a partire da un orario di lavoro inferiore a quello normale, si devono distinguere:

  • part time orizzontale: la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro e può essere variabile di giorno in giorno
  • part time verticale: un rapporto di lavoro nel quale l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno
  • part time misto: la combinazione delle due tipologie sopra indicate

E’ bene sapere che le clausole elastiche e flessibili hanno subito alcuni cambiamenti con la Riforma del Lavoro, come anche la trasformazione del part time è cambiata con la Legge di Stabilità.

La forma del contratto a tempo parziale deve essere scritta e deve riportare la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario

Con il part time è possibile che venga richiesto il lavoro supplementare. Questo consiste nello svolgimento di prestazioni lavorative oltre l’orario concordato nel contratto individuale, ma entro il limite del tempo pieno. Il lavoro supplementare può essere richiesto solo in riferimento al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, cioè dove sono presenti riduzioni dell’orario di lavoro giornaliero rispetto a quello normale. Nel part time verticale, le prestazioni di lavoro aggiuntive dovranno essere trattate come straordinario.

Bisogna sottolineare infine il principio di parità di trattamento tra contratti part time e full time. I lavoratori cioè hanno gli stessi diritti riguardo:

  • importo della retribuzione oraria
  • durata del periodo di prova
  • durata delle ferie annuali: per il part time orizzontale il periodo di ferie è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; per il part time verticale la durata delle ferie riproporzionata in base alla durata della prestazione lavorativa in base alla formula “giorni ferie lavoratore a tempo pieno X  giorni lavoro part-time  / gg lavoro a tempo pieno
  • durata del periodo di astensione obbligatoria per maternità
  • trattamento in materia di infortuni
[Aggiornamento del 22/06/2017] La Corte di Cassazione con una sentenza conferma che in caso di contratto part time il lavoratore può avere un secondo rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro. 

Dopo oltre 4 anni di attesa è stata siglato il rinnovo del Contratto Istituti di Vigilanza e Servizi Fiduciari per gli anni 2013, 2014, 2015.

Proprio per “risarcire” i lavoratori del mancato rinnovo del CCNL Istituti di Vigilanza per così tanti anni, nel rinnovo è prevista una somma una tantum di 450 euro che sarà erogata in tre tranche di 150 euro il 1 febbraio 2013, 1 febbraio 2014 e 1 febbraio 2015.

Nel caso di dipendenti assunti tra il 31 dicembre 2008 e il 31 gennaio 2013, l’importo sarà nella misura di 9,4 euro lordi per ogni mese di servizio.

Per quanto riguarda gli aumenti, anche questi saranno divisi in tre tranche:

In tema di orari e riposi, è stato fissato in 40 ore settimanali l’orario di normale lavoro. Come per gli altri contratti, questo non potrà superare le 48 ore settimanali, straordinari compresi. Da segnalare le 11 ore di riposo consecutive a cui il lavoratore ha diritto ogni 24 ore.

La validità del nuovo CCNL parte dal 1 febbraio 2013 fino al 31 dicembre 2014. Dal link potete scaricare il testo completo del rinnovo del Contratto Istituti di Vigilanza Privata.

Nel CCNL Metalmeccanici Industria la durata massima settimanale dell’orario di lavoro è di 40, estendibile fino ad un massimo di 48 ore settimanali.

Esistono una serie di regole per orario di lavoro e riposi che il datore di lavoro deve rispettare per non incappare nelle sanzioni. Nel testo del contratto poi sono indicate anche le ore di permessi retribuiti spettanti ai lavoratori metalmeccanici.

Nel caso l’orario settimanale sia su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, salvo alcune eccezioni come per l’orario plurisettimanale. Per quanto riguarda i riposi, ai lavoratori spettano non meno di 30 minuti di pausa.

In caso di stagionalità e di picchi produttivi il datore di lavoro può adottare l’orario plurisettimanale, con orari lavorativi che possono superare le 40 ore.

Per gli straordinari, cioè per le ore lavorate oltre l’orario contrattuale settimanale, deve essere riconosciuto ai lavoratori una maggiorazione della retribuzione del 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e del 25% per le ore prestate al sabato. Naturalmente queste percentuali possono subire cambiamenti a seconda degli accordi interni con i lavoratori.

[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.

E’ stato da poco rinnovato il Contratto Nazionale Metalmeccanici Industria e Installazione Impianti per gli anni 2013-2014-2015.

Sul blog trovate anche il testo del vecchio rinnovo risalente al 2009, il testo integrale del CCNL Metalmeccanici Industria e il nuovo contratto FIAT 2013.

Data la situazione economica in cui si sono svolte le trattative per questo rinnovo, i risultati sono piuttosto buoni:

Scarica il testo del rinnovo Contratto Metalmeccanici Industria 2013-2014-2015

[Aggiornamento del 01/12/2016] Ecco come funzionano gli aumenti retributivi con il rinnovo 2016-2019.


[Aggiornamento del 28/11/2016] E’ stato siglato il rinnovo 2016-2019 dei Metalmeccanici.


[Aggiornamento del 16/03/2016] La trattativa per il rinnovo si è fermata e i sindacati parlano di sciopero unitario.


[Aggiornamento del 06/11/2015] E’ entrata nel vivo la trattativa per il rinnovo con i primi incontri tra sindacati e Federmeccanica.


[Aggiornamento del 30/06/2015] Sono stati avviati i primi colloqui tra sindacati e Federmeccanici per il rinnovo 2016 del CCNL. Entro luglio deve essere presentata la piattaforma comune e successivamente, a settembre, dovrebbe prendere il via la trattativa.

Oltre al testo integrale della Riforma del Mercato del Lavoro 2012, è bene approfondire tutte le norme che cambiano con l’approvazione della riforma Fornero-Monti.

In molti infatti si sono chiesti cosa cambia nell’articolo 18, una delle norme più discusse. Ma ci sono molte altre novità importanti:

Aliquote contributive della Gestione separata Inps: incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps. A decorrere dal 2013, fino al conseguimento. a regime dal 2018, di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27% attuale) e al 24% (dal 18% attuale) – per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico.

Soppressione Cigs: a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Cigs nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca è soppressa.

Assicurazione sociale per l’Impiego: viene istituita dal 1° gennaio 2013 l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi), che si concretizza nell’erogazione di un’indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. L’Aspi sostituirà, a regime, l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile. A decorrere dal 1º gennaio 2016 si prevede un periodo massimo di fruizione pari a 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni e di 18 mesi per quelli con età maggiore di 55 anni.

Cigs, estensione ad alcuni settori: a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’ambito di applicazione della Cigs, è esteso in maniera definitiva: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; ed e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Contratto a termine e contratto di somministrazione: modifica dei termini per impugnare il contratto a tempo determinato (da 60 a 120 giorni l’impugnazione stragiudiziale, da 270 a 180 quella giudiziale). Si applica alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1°gennaio 2013. Tra le novità più importanti c’è il cambiamento della disciplina che regola i contratti a tempo determinato a favore del tempo indeterminato e le regole che trasformano un contratto a tempo determinato in indeterminato.

Dimissioni in bianco, tutela maternità e paternità: dall’entrata in vigore della riforma si modifica la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.

Incentivi alle assunzioni: dall’entrata in vigore della riforma si definisce meglio l’applicazione di tutti gli istituti di incentivo all’occupazione, definendo, al contempo, determinate fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi stessi.

Contratto a progetto: sono diverse le novità introdotte dalla riforma: una tantum per i disoccupati con lavoro a progettosalario base e chiarimenti per i co.co.pro. nei call center.

Lavoro intermittente: a partire dal 18 luglio 2012, il contratto di lavoro intermittente avrà tre ambiti di applicazione, oggettivo-soggettivo, soggettivo e oggettivo.

Licenziamento e dimissioni: con la Riforma cambiamo le norme del licenziamento illegittimo, quelle delle dimissioni volontarie e per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.