Il Decreto Legge Monti ha portato diverse novità per gli iscritti alla Gestione separata Inps: tra le più importanti l’introduzione di maternità e malattia a partire dal 2012.
Per tutti i liberi professionisti e per chi ha un contratto a progetto (co.co.pro.), se non titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza, possono ottenere l’indennità giornaliera di malattia e il congedo parentale.
Nel blog avevamo già parlato della maternità per il contratto a progetto ma ora i vantaggi sono estesi a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata 2018, a partire dal 1 gennaio di quest’anno. Un emendamento del Senato contiene diverse novità per il contratto a progetto nel 2012, tra cui il salario base per i co.co.pro..
Indennità di degenza e malattia
Per le degenze iniziate nell’anno 2012, l’indennità, calcolata su 263,50 euro, (96.149,00 euro diviso 365) corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
- euro 21,07 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi
- euro 31,61 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi
- euro 42,14 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi
La domanda per il diritto alla indennità di degenza dovrà essere presentata all’Inps entro 180 giorni dal giorno successivo alla fine del ricovero.
Per le malattie iniziate nell’anno 2012, anno nel quale il massimale contributivo è risultato pari a euro 96.149,00, l’indennità sarà calcolata su euro 263,50 (euro 96.149,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
- euro 10,53 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione
- euro 15,80 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione
- euro 21,07 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione
Il lavoratore è tenuto ad inviare all’Inps (on-line) e al committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia redatto dal medico curante.
I requisiti per ottenere l’indennità è necessario:
- avere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia
- avere, nell’anno solare che precede l’inizio della malattia, un reddito individuale da lavoro parsubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge
L’indennità spetta per malattie non inferiori a 4 giorni, fino ad un periodo massimo di 61 giorni nell’anno solare ed è commisurata al massimale contributivo dell’anno in cui ha avuto inizio la malattia.
Congedo parentale e maternità
Alle madri o ai padri, anche adottivi o affidatari, iscritti alla gestione separata spetta una indennità per congedo parentale per ogni figlio nato o entrato in famiglia dal 1° gennaio 2007, per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino.
Tra le novità della riforma c’è il voucher maternità, che prevede agevolazioni economiche per le madri lavoratrici e il congedo parentale del padre.
I requisiti per il congedo parentale è indennizzabile qualora sussista, nel periodo in cui si colloca il congedo stesso:
- un rapporto di lavoro ancora in corso con almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità
- l’effettiva astensione dall’attività lavorativa
Alla madre spetta il 30% di 1/365 del reddito derivante da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa. Per il riconoscimento dell’indennità di paternità ci deve essere la morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Leggi le informazioni sulla maternità.