Contratto Lavoro

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Nonostante l’ASpI sia una misura di sostegno al reddito destinata ad un numero maggiore di lavoratori rispetto alla disoccupazione, resta invariata l’esclusione del lavoratore che da dimissioni o in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

E’ bene ricordare che la Riforma del Lavoro, non solo ha cambiato le procedure per le dimissioni volontarie, ma ha anche esteso da uno a tre anni di età del bambino il periodo di obbligatorietà della convalida delle dimissioni durante la maternità.

Oltre che per le dimissioni per giusta causa, hanno diritto all’ASpI i lavoatori nel caso di:

  • mancato pagamento della retribuzione
  • molestie sessuali nei luoghi di lavoro
  • modifiche peggiorative della mansioni lavorative
  • mobbing
  • variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda
  • spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza “comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive”
  • comportamento ingiurioso da parte di un superiore
  • trasferimento del dipendente ad un altra sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici
Per quanto riguarda la concessione dell’ASpI in caso di dimissioni volontarie durante il periodo di divieto di licenziamento, la madre o il padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità, hanno diritto all’indennità come nel caso di un licenziamento. 

Sul blog trovate le informazioni su mini-ASpI e gli importi massimi 2015.

Nel contratto Metalmeccanici Artigiani di Conflavoro il preavviso di licenziamento e dimissioni cambia per operai e impiegati.

Operai – Metalmeccanici Artigiani Conflavoro
Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore non in prova possono essere date in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

  • 6 giorni in caso di anzianità fino a 5 anni
  • 8 giorni in caso di anzianità tra i 5 e i 10 anni
  • 10 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni

Impiegati – Metalmeccanici Artigiani Conflavoro
Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto senza preavviso e i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.


Fino a 5 anni di servizio:
1° e 2° categoria: 1 mese e 15 giorni
3°, 4°, 5°, 6° categoria: 1 mese


Da 5 a 10 anni di servizio:
1° e 2° categoria: 2 mesi
3°, 4°, 5°, 6° categoria: 1 mese e 15 giorni


Oltre i 10 anni di servizio:
1° e 2° categoria: 2 mesi e 15 giorni
3°, 4°, 5°, 6° categoria: 2 mesi


Nel caso non si rispettino i termini, si deve corrispondere un’indennità pari al periodo di mancato preavviso. 

 

[Aggiornamento del 11/01/2022] E’ stato firmato il rinnovo 2019-2022 del CCNL Metalmeccanici Artigiani.

Oltre al testo integrale della Riforma del Mercato del Lavoro 2012, è bene approfondire tutte le norme che cambiano con l’approvazione della riforma Fornero-Monti.

In molti infatti si sono chiesti cosa cambia nell’articolo 18, una delle norme più discusse. Ma ci sono molte altre novità importanti:

Aliquote contributive della Gestione separata Inps: incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps. A decorrere dal 2013, fino al conseguimento. a regime dal 2018, di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27% attuale) e al 24% (dal 18% attuale) – per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico.

Soppressione Cigs: a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Cigs nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca è soppressa.

Assicurazione sociale per l’Impiego: viene istituita dal 1° gennaio 2013 l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi), che si concretizza nell’erogazione di un’indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. L’Aspi sostituirà, a regime, l’indennità di mobilità, l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l’indennità di disoccupazione speciale edile. A decorrere dal 1º gennaio 2016 si prevede un periodo massimo di fruizione pari a 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a 55 anni e di 18 mesi per quelli con età maggiore di 55 anni.

Cigs, estensione ad alcuni settori: a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’ambito di applicazione della Cigs, è esteso in maniera definitiva: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; ed e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Contratto a termine e contratto di somministrazione: modifica dei termini per impugnare il contratto a tempo determinato (da 60 a 120 giorni l’impugnazione stragiudiziale, da 270 a 180 quella giudiziale). Si applica alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1°gennaio 2013. Tra le novità più importanti c’è il cambiamento della disciplina che regola i contratti a tempo determinato a favore del tempo indeterminato e le regole che trasformano un contratto a tempo determinato in indeterminato.

Dimissioni in bianco, tutela maternità e paternità: dall’entrata in vigore della riforma si modifica la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.

Incentivi alle assunzioni: dall’entrata in vigore della riforma si definisce meglio l’applicazione di tutti gli istituti di incentivo all’occupazione, definendo, al contempo, determinate fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi stessi.

Contratto a progetto: sono diverse le novità introdotte dalla riforma: una tantum per i disoccupati con lavoro a progettosalario base e chiarimenti per i co.co.pro. nei call center.

Lavoro intermittente: a partire dal 18 luglio 2012, il contratto di lavoro intermittente avrà tre ambiti di applicazione, oggettivo-soggettivo, soggettivo e oggettivo.

Licenziamento e dimissioni: con la Riforma cambiamo le norme del licenziamento illegittimo, quelle delle dimissioni volontarie e per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In molti si chiedono come funziona il divieto di licenziamento per matrimonio. L’articolo 35 del decreto legislativo n.198 dell’11 aprile 2006 prevede la nullità dei licenziamenti fatti a causa di matrimonio.

Questo divieto opera nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione del matrimonio. Soltanto il licenziamento effettuato durante tale periodo intercorre nel divieto e non è valido nel caso la richiesta di pubblicazioni sia successiva al licenziamento. Per chi fosse interessato, sul blog trova anche come funziona il congedo matrimoniale.

Naturalmente il datore di lavoro può provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo indicato sopra, non sia per il matrimonio, bensì per:

  • colpa grave della lavoratrice (licenziamento per giusta causa)
  • cessazione dell’attività dell’azienda in cui è assunta
  • termine del contratto di lavoro

Il divieto di licenziamento per causa di matrimonio è esteso ad enti pubblici e imprese private. In caso quindi di licenziamento intimato durante tale periodo, deve ritenersi nullo e non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, come anche il licenziamento in maternità.

Per ora questo divieto è esteso solo alle lavoratrici e non ai lavoratori, in quanto c’è, secondo i giudici, la volontà del legislatore di “evitare che il datore di lavoro sia indotto a risolvere il rapporto in considerazione dei costi e delle disfunzioni conseguenti alle assenze per l’eventuale maternità.”

E’ bene ricordare che in base a quanto detto sopra, anche le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo nel quale opera il divieto di licenziamento sono affette da nullità, se non sono confermate entro un mese presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Scopri i termini per il ricorso per licenziamento e il modello della lettera di licenziamento e lettera di dimissioni.

Il Decreto Legge Monti ha portato diverse novità per gli iscritti alla Gestione separata Inps: tra le più importanti l’introduzione di maternità e malattia a partire dal 2012.

Per tutti i liberi professionisti e per chi ha un contratto a progetto (co.co.pro.), se non titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza, possono ottenere l’indennità giornaliera di malattia e il congedo parentale.

Nel blog avevamo già parlato della maternità per il contratto a progetto ma ora i vantaggi sono estesi a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata 2018, a partire dal 1 gennaio di quest’anno. Un emendamento del Senato contiene diverse novità per il contratto a progetto nel 2012, tra cui il salario base per i co.co.pro..

Indennità di degenza e malattia
Per le degenze iniziate nell’anno 2012, l’indennità, calcolata su 263,50 euro, (96.149,00 euro diviso 365) corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • euro 21,07 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi
  • euro 31,61 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi
  • euro 42,14 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi

La domanda per il diritto alla indennità di degenza dovrà essere presentata all’Inps entro 180 giorni dal giorno successivo alla fine del ricovero.

Per le  malattie iniziate nell’anno 2012, anno nel quale il massimale contributivo è risultato pari a euro 96.149,00, l’indennità sarà calcolata su euro 263,50 (euro 96.149,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • euro 10,53 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione
  • euro 15,80 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione
  • euro 21,07 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione

Il lavoratore è tenuto ad inviare all’Inps (on-line) e al committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia redatto dal medico curante.

I requisiti per ottenere l’indennità è necessario:

  • avere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia
  • avere, nell’anno solare che precede l’inizio della malattia, un reddito individuale da lavoro parsubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge

L’indennità spetta per malattie non inferiori a 4 giorni, fino ad un periodo massimo di 61 giorni nell’anno solare ed è commisurata al massimale contributivo dell’anno in cui ha avuto inizio la malattia.

Congedo parentale e maternità
Alle madri o ai padri, anche adottivi o affidatari, iscritti alla gestione separata spetta una indennità per congedo parentale per ogni figlio nato o entrato in famiglia dal 1° gennaio 2007, per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino.

Tra le novità della riforma c’è il voucher maternità, che prevede agevolazioni economiche per le madri lavoratrici e il congedo parentale del padre.

I requisiti per il congedo parentale è indennizzabile qualora sussista, nel periodo in cui si colloca il congedo stesso:

  • un rapporto di lavoro ancora in corso con almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità
  • l’effettiva astensione dall’attività lavorativa

Alla madre spetta il 30% di 1/365 del reddito derivante da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa. Per il riconoscimento dell’indennità di paternità ci deve essere la morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo del bambino al padre.

Leggi le informazioni sulla maternità.

Ancora un anno di proroga per la detassazione di straordinari e premi di produzione che vale anche nel 2012 con l’imposta sostituiva del 10%.

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno prorogato, nonostante i forti tagli del Decreto Monti, a tutto il periodo d’imposta 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività e straordinari.

Per chi fosse interessato a leggere le circolari e le leggi per avere maggiori informazioni da poter sottoporre in azienda, riportiamo alcuni riferimenti:

  • Circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Art. 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, modificata dall’art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183

Secondo la legge le aziende devono applicare l’agevolazione fiscale del 10% per tutto il 2012 a:

  • indennità forfetaria per lavoro straordinario
  • compensi per clausole elastiche e flessibili
  • lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
  • lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, ia redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa

I datori di lavoro devono applicare le agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive fuori dalla sede legale dell’azienda.



[Aggiornamento del 19/12/2016] Prevista anche nella Legge di Bilancio 2017 la detassazione per il salario di produttività.


[Aggiornamento del 02/11/2015] Con la nuova Legge di Stabilità è stata reintrodotta la detassazione 2016 dei premi.

[Aggiornamento al 7 giugno 2012] E’ stato finalmente approvato il decreto attuativo della detassazione per l’anno in corso.

Il governo di Mario Monti ha varato una Decreto Legge, chiamato Salva Italia, che ha modificato diversi elementi del mondo del lavoro. Vediamo le due più importanti e discusse:

  • Articolo 2 – Agevolazioni fiscali per chi assume donne e giovani: a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, il decreto legge ha approvato 10.600 euro di agevolazioni fiscali per le donne e per gli under 35 (15.200 euro in Sardegna e Sicilia). Sono presenti anche una serie di incentivi per l’assunzione per i lavoratori giovani e inoccupati e sconti fiscali per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati al sud.
  • Articolo 6 – Riforma delle pensioni
    • dal 1 gennaio 2012 viene introdotto il metodo contributivo di calcolo delle pensioni
    • si aboliscono le finestre di uscita sono abolite come anche le pensioni di anzianità
    • l’età di pensionamento delle lavoratrici nel settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome (dal 1 gennaio 2012)
    • per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche) la fascia di flessibilità è compresa tra 66 e 70 anni
    • resta il requisito minimo di anzianità contributiva di 20 anni
    • l’accesso anticipato alla pensione è consentito con un’anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne
    • aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti e per i lavoratori autonomi agricoli
    • viene favorita la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori, eliminando l’ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti
    • convergenza del sistema pensionistico con soppressione di Inpdap ed Enpals le cui funzioni confluiscono all’Inps
    • riduzione della circolazione del denaro contante a 1.000 euro
  • Modifiche alla maternità e malattia della Gestione separata Inps
  • Novità per il contratto a progetto 2012 e per i (co.co.pro.)
  • Le novità per la Riforma del mercato del lavoro 2012 

Scarica il testo del Decreto Legge Monti (word).

Leggi le novità della legge di stabilità 2011-2012, la detassazione di straordinari e premi 2013 (con il decreto attuativo) e gli interventi del Governo per il 2013-2015.

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa su come funziona la detassazione 2011. Non bisogna dimenticare la detassazione per straordinari e premi 2014.

Misura agevolativa – 10% a titolo di imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Somme detassabili – Importi erogati in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Misura massima agevolabile – € 6.000 al netto dei contributi previdenziali obbligatori (v. Circ. A.E. n.59/08) erogati nel periodo 1° gennaio 2011 – 12 gennaio 2012 (se riferiti all’anno 2011).

Settore interessato – Privato

Condizioni oggettive – 1. le somme devono essere erogate in relazione a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; 2. le somme devono essere erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

Condizioni soggettive – 1. il lavoratore non deve aver percepito più di € 6000, al lordo della ritenuta del 10% e al netto degli oneri previdenziali obbligatori a carico del lavoratore, nel periodo d’imposta interessato (2011); 2. il lavoratore dipendente non deve aver avuto reddito (ex art.49 T.u.i.r.) superiore nel 2010 a € 40.000 comprensivo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel 2010 – massimo € 6.000. Agevolabile anche il lavoratore dipendente con reddito ex art.49 T.u.i.r. pari a 0 nell’anno 2010; 3. deve essere un dipendente del settore privato.

Prova – È richiesta la prova dell’esistenza del contratto collettivo ed il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che le somme detassate sono state erogate in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale.

Cassa-competenza – In linea generale sono detassabili quelle somme contenute in accordi di secondo livello corrisposti dopo la stipula degli stessi.

Straordinario – Non è possibile ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale ma solo quando esiste un nesso tra il lavoro straordinario stesso e gli incrementi di produttività. Questa correlazione deve essere documentata e trovare riscontro in una specifica documentazione proveniente dall’azienda che può consistere, per esempio:

  • in una comunicazione scritta al lavoratore nella quale è indicata la motivazione della somma corrisposta
  • in una dichiarazione con la quale l’azienda attesta che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

[Aggiornamento del 19/12/2016] Prevista anche nella Legge di Bilancio 2017 la detassazione per il salario di produttività.


[Aggiornamento del 02/11/2015] Con la nuova Legge di Stabilità è stata reintrodotta la detassazione 2016 dei premi.

Il 5 maggio 2011 il Ministero del Welfare ha presentato il nuovo Testo Unico dell’apprendistato, che sarà approvato definitivamente dopo il confronto con le parti sociale per la fine di luglio.

Ecco alcune cose da ricordare tra le novità più importanti:

  • il contratto di apprendistato viene qualificato come un contratto a tempo indeterminato (secondo l’interpretazione vigente). La scadenza del periodo di apprendistato non determinato la fine del rapporto, infatti il datore di lavoro deve fare domanda di disdetta se vuole recedere dal rapporto
  • resta confermato la suddivisione in tre diverse tipologie: apprendistato professionalizzante, apprendistato di alta formazione e apprendistato per la qualifica professionale. Per quanto riguarda però la tipologia “professionalizzante” c’è una novità legata al Decreto Lavoro che prevede una serie di semplificazioni nel piano formativo
  • il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta con un piano formativo individuale (presentabile anche entro 30 giorni dall’inizio)
  • confermata la possibilità di sotto-inquadramento, cioè di porre l’apprendista fino a due livelli sotto la qualifica e le mansioni svolte
  • si possono finanziare percorsi formativi aziendali, anche con le Regioni, tramite i fondi paritetici interprofessionali
  • possibilità di assunzione con il contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità
  • introduzione del contratto di apprendistrato nelle Pubbliche Amministrazioni
  • le sanzioni nell’apprendistato

Importanti novità per il tirocinio per diventare dottore commercialista. Grazie ad un patto tra MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e l’Ordine dei Commercialisti, ora si potrà iniziare il tirocinio in università.

Grazie a questo nuovo patto, i commercialisti possono iniziare il tirocinio in ateneo, per due dei tre anni necessari a diventare dottore commercialista. La modalità per gli studenti universitari sarà di applicarsi in un periodo formativo, anche attraverso una stage di almeno 1.000 ore, in uno studio professionale.

In questo modo i candidati, dopo lo stage, possono ottenere l’esonero della prima prova scritta dell’esame di Stato per diventare dottore commercialista. Hanno diritto all’esonero i laureati triennali (classi di laurea 17, 28, 33). Possono invece accedere al tirocinio formativo, gli studenti iscritti al biennio di laurea specialistica (84/S, 64/S, LM 56, LM 77).